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Articolo 199 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Responsabilità del commissario liquidatore

Dispositivo dell'art. 199 Legge fallimentare

Il commissario liquidatore è, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.

Durante la liquidazione l'azione di responsabilità contro il commissario liquidatore revocato (1) è proposta dal nuovo liquidatore con l'autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione.

Si applicano al commissario liquidatore le disposizioni degli articoli 32, 37 e 38, primo comma (2), intendendosi sostituiti nei poteri del tribunale e del giudice delegato quelli dell'autorità che vigila sulla liquidazione.

Note

(1) Il commissario liquidatore può essere revocato a causa di incompatibilità soggettive oppure di responsabilità civile o penale.
(2) Il legislatore ha reso applicabile alla figura in commento la disciplina relativa al curatore fallimentare. Egli, in particolare, è tenuto ad osservare la diligenza tipica del professionista (v. art. 38).

Ratio Legis

Attesa la sua funzione pubblica amministrativa, il commissario liquidatore, nell'esercizio delle sue funzioni, è considerato pubblico ufficiale, con tutte le conseguenze - anche penali - dell'attribuzione di tale qualità.

Massime relative all'art. 199 Legge fallimentare

Cass. civ. n. 22378/2011

In tema di liquidazione coatta amministrativa, il provvedimento ministeriale di revoca del commissario liquidatore, emesso nel procedimento di liquidazione coatta amministrativa, ha carattere amministrativo ed a fronte di esso la posizione del commissario liquidatore non ha natura di diritto soggettivo, bensì di interesse legittimo; ne consegue che, nonostante il richiamo portato dall'art. 199 della legge fall. all'art. 37 della stessa legge (che, nella formulazione introdotta dal d.l.vo 9 gennaio 2006, n. 5, ammette il reclamo alla Corte d'appello avverso il decreto di revoca o di rigetto dell'istanza di revoca del curatore), la controversia relativa al menzionato provvedimento ministeriale è attratta nella giurisdizione del giudice amministrativo.

Cass. civ. n. 1507/2000

Il comportamento del commissario dell'amministrazione straordinaria diretto a riconoscere la causa di prelazione di un credito vantato come ipotecario, benché inefficace, costituisce violazione di un dovere essenziale d'ufficio, idoneo a comportare la lesione al principio fondante del concorso paritario dei creditori; esso legittima, perciò, il nuovo commissario a far valere come interesse proprio della procedura quello dei creditori ipotecari di grado posteriore e chirografari danneggiati dall'indebita preferenza e ad esercitare l'azione di responsabilità dell'art. 199 l. fall. contro il commissario revocato.

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