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Articolo 168 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Effetti della presentazione del ricorso

Dispositivo dell'art. 168 Legge fallimentare

Dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese (1) e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore [al decreto] non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore (2).

Le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti predetti rimangono sospese, e le decadenze non si verificano.

I creditori non possono acquistare diritti di prelazione (3) con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia autorizzazione del giudice nei casi previsti dall'articolo precedente. Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato (4).

Note

(1) Il D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 134 ha sostituito le parole "presentazione del ricorso" con le parole "pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese".
(2) Il comma è stato modificato ad opera del decreto legislativo 169/2007.
Il D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 134 ha aggiunto le parole "e cautelari".
Eventuali azioni ordinarie di accertamento del credito nei confronti dell'imprenditore - che sono ammissibili durante il concordato preventivo - lo vedono come unico legittimato passivo: il liquidatore o il commissario giudiziale non hanno alcuna rappresentanza processuale.
(3) Si intendono tutti i diritti di prelazione, sia volontari che giudiziali, che non sono stati regolarmente costituiti prima della presentazione della domanda di concordato.
(4) L'ultimo periodo del terzo comma dell'articolo in commento è stato aggiunto dal D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 134.

Ratio Legis

La norma stabilisce che il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari non vale per i creditori successivi alla pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese.

Rel. ill. riforma fall. 2007

(Relazione Illustrativa al decreto legislativo 12 Settembre 2007, n. 169)

13 L’articolo 13 del decreto legislativo reca modifiche al Titolo III, Capo II della legge fallimentare.
La modifica del primo comma dell’articolo 168 del r.d. – ad opera del comma 1 –, ha una funzione di coordinamento di tale disposizione con quanto previsto dall’articolo 180, in materia di omologazione del concordato preventivo.

Massime relative all'art. 168 Legge fallimentare

Cass. civ. n. 21924/2011

In tema di concordato preventivo, è lecita la rinuncia del professionista a richiedere il pagamento della sua prestazione, a condizione che il concordato venga omologato, in quanto i creditori possono disporre come credono del loro credito, sia questo maturato anteriormente all'apertura della procedura, che in un momento successivo, poiché la circostanza che la predetta rinunzia sia condizionata all'approvazione in realtà favorisce quest'ultima, posto che consente di non tener conto del credito nella quantificazione del fabbisogno concordatario; tuttavia, anche in presenza della rinuncia, per il caso di credito sorto in corso di procedura, ai sensi dell'art. 167 legge fall., il giudice delegato deve comunque pronunciarsi con propria autorizzazione sull'incarico del professionista, trattandosi di atto potenzialmente lesivo dell'integrità del patrimonio del debitore, che impone l'adozione di particolari cautele a tutela della garanzia dei creditori. (Affermando detto principio, la S.C. ha cassato il decreto del tribunale che, in sede di conferma dell'impugnato decreto di esecutività dello stato passivo del fallimento successivamente dichiarato, non aveva ammesso la domanda di credito del professionista, incaricato in pendenza del concordato preventivo, sul solo assunto degli importi elevati delle parcelle e della rilevanza causale della sopravvenuta posta passiva ai fini della relativa non omologazione).

Cass. civ. n. 24476/2008

In tema di concordato preventivo, la norma di cui all'art. 168, primo comma, legge fall., che fa divieto ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore dalla data della presentazione del ricorso per l'ammissione al concordato fino al passaggio in giudicato del provvedimento di omologazione, se non sottrae il creditore preconcordatario accipiente all'obbligo di restituire alla massa quanto indebitamente percepito, non priva di efficacia liberatoria il medesimo pagamento per il debitor debitoris che adempia, nel corso del concordato preventivo e prima della dichiarazione di fallimento, all'ordinanza di assegnazione del credito disposta nella esecuzione individuale anteriormente iniziata contro il medesimo debitore. (Principio enunciato in una fattispecie nella quale la S.C., dopo aver precisato che l'art. 44 legge fall. non trova applicazione in tema di concordato preventivo, ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva respinto la domanda con cui il curatore del fallimento aveva chiesto la condanna del terzo pignorato al pagamento della somma corrisposta al creditore per effetto dell'ordinanza di assegnazione emessa dal giudice dell'esecuzione ).

Cass. civ. n. 24427/2008

In tema di ammissione del contribuente alla procedura di concordato preventivo, l'art. 168 legge fall., nel vietare l'inizio ovvero la prosecuzione di azioni esecutive sul patrimonio del debitore sino al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione (e, nel testo successivo al D.L.vo n. 169 del 2007, sino alla definitività del decreto di omologazione ), ha riguardo a tutti i creditori e dunque anche all'Ufficio fiscale, cui però non è precluso l'esercizio dei suoi poteri accertativi o sanzionatori, restando invece solo inibita la richiesta di pagamento (tramite il concessionario della riscossione ) della somma iscritta a resto, cui il contribuente non può accedere, stante il citato divieto ; parimenti, la detta ammissione costituisce ostacolo all'eventuale esercizio, da parte del medesimo contribuente e negli stessi limiti temporali, della facoltà di definizione agevolata dell'atto di irrogazione della sanzione, quale prevista nella specie dall'art. 58, quarto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, da ciò conseguendo, ai sensi dell'art. 2935 c.c., il differimento di detto possibile esercizio e la corrispondente decorrenza del termine decadenziale previsto dalla norma solo dal passaggio in giudicato (ed ora definitività ) dell'omologazione.

Cass. civ. n. 2152/2006

Nel concordato preventivo, in applicazione analogica dell'art. 79 L. fall., il debitore concordatario è tenuto all'obbligo di restituzione dei beni appartenenti a terzi di cui si trovi in possesso alla data di apertura del concordato. Ove l'obbligazione restitutoria risulti inattuabile per essere stati i beni alienati a terzi, a tale obbligazione se ne sostituisce altra avente come oggetto il risarcimento del danno mediante pagamento di somma equivalente al valore pecuniario dei beni, in modo da ripristinare il patrimonio del terzo nella situazione in cui si sarebbe trovato se non si fosse verificato l'inadempimento. Ne consegue che va respinta l'opposizione con la quale una società in concordato preventivo, chiedendo l'assoggettamento del debito alla falcidia concordataria, resista all'esecuzione contro di essa intrapresa dal creditore sulla base di decreti ingiuntivi (il primo ottenuto per riconsegna della merce e il secondo — una volta divenuta inattuabile l'obbligazione restitutoria per essere stata la merce alienata — per il pagamento del suo controvalore) emessi dopo il decreto di apertura del concordato.

Cass. civ. n. 6166/2003

In tema di effetti dell'ammissione alla procedura di concordato preventivo, il divieto per i creditori, stabilito dall'art. 168, terzo comma, della legge fallimentare, di acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti (salvo che vi sia stata autorizzazione del giudice nei casi previsti dal precedente art. 167) deve ritenersi anch'esso soggetto, per unicità di ratio, al limite temporale di operatività — previsto dal primo comma del medesimo art. 168 in ordine al divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore — della data del passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato. Né a diversa conclusione può pervenirsi nel caso in cui la sentenza di omologazione preveda un adempimento del concordato differito nel tempo, dovendo anche in tale ipotesi ritenersi operante il limite temporale anzidetto e non già quello, eventualmente successivo al passaggio in giudicato della sentenza, coincidente con il momento dell'adempimento stesso.

Cass. civ. n. 17162/2002

In materia fallimentare, proposta domanda di concordato preventivo è vietata la cessione dei crediti se stipulata per estinguere debiti anteriori (potendo in caso di violazione di tale divieto farsi luogo a dichiarazione di fallimento ai sensi dell'art. 173, secondo comma, legge fall.), mentre essa è consentita se stipulata per estinguere debiti sorti durante la procedura di concordato, sempre che sia autorizzata dagli organi competenti di cui all'art. 167 legge fall. Ove viceversa stipulata prima della domanda di concordato, la cessione è opponibile ai creditori concordatari, e il cessionario può pretendere il pagamento del debito ceduto, trattenendo le somme versategli dal debitore anche quando lo scopo sia di semplice garanzia, giacché la cessione si perfeziona con lo scambio dei consensi e, in difetto di norma che ne regoli in modo diverso l'efficacia, non è nemmeno applicabile in via di interpretazione estensiva l'art. 2914, n. 2, c.c., atteso che l'equiparazione al pignoramento ivi delineata ha ragione d'essere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 54, terzo comma, e 45 legge fall., in caso di fallimento ma non anche in caso di concordato preventivo, non privando quest'ultimo l'imprenditore dell'esercizio dell'impresa e dell'amministrazione del suo patrimonio bensì dando meramente luogo ad una limitata indisponibilità dei beni. Ne consegue che la cessione dei crediti può essere notificata o accettata anche dopo — purché stipulata prima — la domanda di concordato, non rilevando in contrario né l'eventuale successiva declaratoria di fallimento del cedente né che il concordato sia con o senza cessione dei beni, in quanto il concordato con cessione non si differenzia da quello senza cessione dei beni se non per i profili della liberazione del debitore in termini più ampi (art. 186 legge fall.) e dell'indeterminatezza della percentuale assicurata ai creditori chirografari, che da soli non giustificano una diversità di disciplina relativamente agli effetti della cessione dei crediti.

Cass. civ. n. 9488/2002

L'ordinanza con la quale, nell'ambito di una procedura esecutiva individuale, essendo già intervenuta la aggiudicazione dei beni pignorati, il giudice dell'esecuzione dichiari improcedibile l'ulteriore successiva fase del trasferimento dei beni, fondando la sua pronuncia — ai sensi dell'art. 168 legge fall. — sull'avvenuta presentazione di un ricorso per l'ammissione al concordato preventivo (la quale preclude, dalla data della presentazione del ricorso fino al passaggio in giudicato della sentenza di omologa, ai creditori vantanti titolo o causa anteriore al decreto, di iniziare o proseguire ogni tipo di azione esecutiva individuale sul patrimonio del debitore), non richiede, per la sua legittimità la previa convocazione delle parti ai sensi dell'art. 485 c.p.c. A tal tipo di conclusione si ha modo di pervenire sia sulla base della considerazione per cui, in riferimento ad una situazione del genere, nessuna disposizione di legge prescrive un tal tipo di adempimento, sia sulla base della più generale considerazione per cui, nelle procedure esecutive individuali, la convocazione delle parti — quando il giudice la ritenga necessaria o quando la legge la prescriva — avviene non per costituire un normale contraddittorio, ma soltanto per il miglior esercizio della potestà ordinatoria affidata al giudice stesso.

Cass. civ. n. 8739/2001

Le norme di cui agli artt. 167 e 168 R.D. n. 267 del 1942, dettati per la procedura di concordato preventivo, nel porre il principio per cui i creditori, per tutta la durata della procedura e a decorrere dalla data di presentazione del relativo ricorso, non possono acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, operano esclusivamente nei rapporti fra i condebitori, al fine di garantirne la par condicio, nell'eventualità che a detta procedura consegua quella di fallimento, e, pertanto, la loro violazione non può essere fatta valere dal debitore né nel proprio interesse, versando egli nella posizione di terzo estraneo ai menzionati rapporti, né nell'interesse dei creditori pregiudicati, ostandovi il divieto della sostituzione processuale sancito dall'art. 81 c.p.c.

Cass. civ. n. 3581/1992

In tema di concordato preventivo, il rapporto di somministrazione che prosegua dopo l'ammissione del somministrato al concordato, si sottrae alla falcidia concordataria, per le situazioni creditorie maturate prima del concordato, ma con scadenza successiva, in quanto la continuazione di un vincolo sinallagmatico unitario preclude la scissione tra prestazioni anteriori e posteriori all'inizio della procedura concorsuale.

Cass. civ. n. 11879/1991

In tema di credito fondiario, l'art. 42 del T.U. 16 luglio 1905 n. 646, che consente l'applicazione della disciplina del credito fondiario — e quindi delle peculiari formalità di esecuzione coattiva per la riscossione dei crediti da essa previste — anche in caso di fallimento del debitore, per i beni ipotecati agli istituti di credito fondiario, non opera nei confronti del debitore ammesso al concordato preventivo, atteso che il divieto, contenuto nell'art. 168 R.D. 16 marzo 1942 n. 267, di inizio o proseguimento di azioni esecutive individuali sul patrimonio del debitore ammesso al concordato preventivo è assoluto, e non derogato, in particolare, dal citato art. 42.

Cass. civ. n. 9201/1990

I crediti dell'esattore, per imposte i cui presupposti si siano verificati prima dell'apertura del concordato preventivo, (con o senza cessione dei beni), sono crediti anteriori al concordato stesso, ai sensi degli artt. 168 e 184 della legge fallimentare, ancorché non siano stati (in tutto od in parte) accertati od iscritti a ruolo. Detti crediti, pertanto, debbono essere fatti valere nell'ambito concorsuale, considerando che l'esattore, pure se munito di titolo esecutivo, soggiace (in quella procedura) al divieto delle azioni esecutive individuali (ai sensi degli artt. 188 secondo comma e 168 di detta legge, non operando la deroga prevista dall'art. 51 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 per il diverso caso del fallimento o della liquidazione coatta amministrativa).

Cass. civ. n. 4779/1987

I crediti dell'esattore delle imposte, ove il debitore venga ammesso al concordato preventivo, devono essere fatti valere nell'ambito di tale procedura, ancorché assistiti da titolo esecutivo, atteso che l'esattore medesimo soggiace al divieto delle azioni esecutive individuali, sancito dal combinato disposto degli artt. 188, secondo comma e 168 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (ed alla conseguente improseguibilità delle ventuali esecuzioni in corso), non operando in suo favore la deroga alla regola concorsuale prevista dall'art. 51 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602 (ed in precedenza dall'art. 205 del d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645) per il diverso caso in cui il debitore sia dichiarato fallito ovvero sia sottoposto a liquidazione coatta amministrativa.

I crediti tributari, sia per le vigenti imposte sia per quelle soppresse con la riforma del 1973, nascono ex lege con l'avveramento dei relativi presupposti, non per effetto dell'atto amministrativo di accertamento. Pertanto, ove tali presupposti si siano verificati prima dell'apertura nei riguardi del debitore della procedura di concordato preventivo, con o senza cessione dei beni, i crediti medesimi devono ritenersi anteriori al concordato, ai sensi degli artt. 168 e 184 della legge fallimentare, ancorché non siano stati in tutto od in parte accertati od iscritti nei ruoli, e vanno conseguentemente soddisfatti nella sede e nei modi contemplati dal concordato stesso.

Cass. civ. n. 567/1981

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 168 legge fall., in riferimento all'art. 24 Cost., nella parte in cui dispone che, dalla data della presentazione del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo e fino al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato, i creditori per titolo o causa anteriore al decreto di ammissione non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore, in quanto l'impedimento temporaneo all'esercizio delle azioni esecutive individuali, visto nella disciplina unitaria dell'istituto del concordato preventivo, mira ad assicurare la tutela giudiziale dei diritti del cittadino, ove possibile e sempre con mezzi giudiziari, anche se integrantisi con attività negoziali, in modo più conveniente e spedito che non attraverso il ricorso — altrimenti necessario in presenza di uno stato di insolvenza — alla procedura fallimentare.

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