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Articolo 87 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Inventario

Dispositivo dell'art. 87 Legge fallimentare

(1) Il curatore, rimossi i sigilli (2), redige l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile [769 ss. c.p.c.], presenti o avvisati il fallito (3) e il comitato dei creditori, se nominato, formando, con l'assistenza del cancelliere, processo verbale delle attività compiute. Possono intervenire i creditori (4).

Il curatore, quando occorre, nomina uno stimatore (5).

Prima di chiudere l'inventario il curatore invita il fallito o, se si tratta di società, gli amministratori a dichiarare se hanno notizia che esistano altre attività da comprendere nell'inventario, avvertendoli delle pene stabilite dall'articolo 220 in caso di falsa o omessa dichiarazione.

L'inventario è redatto in doppio originale e sottoscritto da tutti gli intervenuti. Uno degli originali deve essere depositato nella cancelleria del tribunale.

Note

(1) Articolo così sostituito dal d.lgs. 5/2006.
(2) Non è più richiesta l'autorizzazione del giudice delegato.
(3) Se il fallito non viene avvisato, non si determina - secondo la giurisprudenza - nullità dell'inventario, ma vi è la possibilità di proporre reclamo ai sensi dell'art. 36.
(4) Anche coloro il cui credito non sia ancora stato verificato.
(5) Il compenso dello stimatore viene liquidato ai sensi dell'art. 25 dal giudice delegato. Lo stimatore può essere eventualmente inquadrato come coadiutore del curatore (art. 32 della l. fall.), in base ai compiti a lui affidati.

Ratio Legis

L'inventario è un atto fondamentale della procedura fallimentare, perché in esso si elencano e si valutano i beni facenti parte della massa fallimentare.

Massime relative all'art. 87 Legge fallimentare

Cass. civ. n. 11501/1997

La redazione dell'inventario da parte del curatore fallimentare è, nella fase iniziale del fallimento, l'atto fondamentale attraverso il quale l'organo della procedura a ciò deputato individua, elenca, descrive e valuta i beni della massa, divenendone, per l'effetto, custode, così che la mancanza di tale atto si pone come irrimediabilmente ostativa alla successiva approvazione del rendiconto risultando oggettivamente impossibile, in assenza della inventariazione dei beni (da compiersi nel modo più completo possibile, onde ricomprendere, nella massa, tutto quanto appaia, almeno prima facie, di pertinenza del fallito), il giudizio circa il concreto svolgimento, da parte del curatore, della funzione di amministrazione di un patrimonio del quale si ignora la consistenza.

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