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Articolo 63 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Coobbligato o fideiussore del fallito con diritto di garanzia

Dispositivo dell'art. 63 Legge fallimentare

Il coobbligato o fideiussore del fallito (1), che ha un diritto di pegno o d'ipoteca sui beni di lui a garanzia della sua azione di regresso, concorre nel fallimento per la somma per la quale ha ipoteca o pegno.

Il ricavato della vendita dei beni ipotecati o delle cose date in pegno spetta al creditore in deduzione della somma dovuta.

Note

(1) Il credito insinuato dal coobbligato o dal fideiussore è condizionale (art. 55, comma terzo), e quindi verrà ammesso al passivo con riserva dell'effettivo pagamento del debito garantito.

Massime relative all'art. 63 Legge fallimentare

Cass. civ. n. 2996/1991

La banca, la quale revochi un'apertura di credito in conto corrente, assistita da garanzia, a seguito del fallimento del cliente, e poi effettui un pagamento in veste di fideiussore del cliente medesimo, non può, addebitando tale pagamento sul conto, insinuare il proprio credito di regresso in sede concorsuale ed invocare suddetta garanzia, non essendo questa utilizzabile all'infuori dell'affidamento per il quale è stata prestata.

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