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Articolo 47 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Alimenti al fallito e alla famiglia

Dispositivo dell'art. 47 Legge fallimentare

Se al fallito vengono a mancare i mezzi di sussistenza, il giudice delegato, sentiti il curatore ed il comitato dei creditori, può concedergli un sussidio a titolo di alimenti per lui e per la famiglia (1).

La casa di proprietà del fallito, nei limiti in cui è necessaria all'abitazione (2) di lui e della sua famiglia, non può essere distratta da tale uso fino alla liquidazione delle attività (3).

Note

(1) Comma così modificato dal d.lgs. 5/2006.
Il sussidio viene concesso a discrezionalità del giudice delegato. Si tratta di una vera e propria prestazione alimentare, che va data, quindi, solo quando manchino i mezzi di sussistenza al fallito e alla sua famiglia.
(2) Dalla formulazione della norma discende che il g.d. ha facoltà di ordinare la vendita o la concessione in locazione delle parti dell'immobile che non servono da abitazione al fallito e alla sua famiglia.
(3) Secondo la giurisprudenza, il fallito avrebbe un vero e proprio diritto soggettivo a mantenere il diritto di abitazione presso la propria stabile residenza.

Massime relative all'art. 47 Legge fallimentare

Cass. civ. n. 3664/2001

È inammissibile il ricorso per cassazione proposto, ex art. 111 Cost., nei confronti del decreto con il quale il tribunale respinga la richiesta del fallito di ottenere il sussidio alimentare di cui all'art. 47 legge fall., trattandosi di provvedimento inidoneo a pregiudicare definitivamente ed irreversibilmente la posizione del ricorrente (essendo la relativa istanza legittimamente reiterabile), e soggetto al prudente apprezzamento del giudice del merito, il quale non è chiamato a risolvere una controversia su diritti soggettivi (non attribuendo il citato art. 47 al fallito alcun diritto soggettivo agli alimenti) cui sia ricollegabile un effetto di diritto sostanziale insuscettibile di riesame.

Cass. civ. n. 7142/2000

Il diritto del fallito di conservare, a norma dell'art. 47 L. fall., l'alloggio di sua proprietà destinato ad abitazione per sè e la sua famiglia fino al momento della vendita, non ha rilevanza esterna, ma soltanto nell'ambito del fallimento e presuppone che tale alloggio sia già di proprietà del fallito e come tale acquisito alla massa attiva, con la conseguenza che il diritto di proprietà su tale bene non può essere fatto valere dal fallito con azione diretta nei confronti del terzo estraneo al fallimento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la legittimazione processuale del fallito in controversia concernente l'acquisto per usucapione del diritto di proprietà sull'immobile de quo, non trattandosi di azione relativa a diritto strettamente personale e non riscontrandosi inerzia del curatore fallimentare).

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