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Articolo 4 Legge 104

(L. 5 febbraio 1992, n. 104)

[Aggiornato al 22/06/2023]

Accertamento dell'handicap

Dispositivo dell'art. 4 Legge 104

1. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all'articolo 3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali.

1-bis. Nel caso in cui gli accertamenti di cui al comma 1 riguardino persone in età evolutiva, le commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, sono composte da un medico legale, che assume le funzioni di presidente, e da due medici, di cui uno specialista in pediatria o in neuropsichiatria infantile e l'altro specialista nella patologia che connota la condizione di salute del soggetto. Tali commissioni sono integrate da un assistente specialistico o da un operatore sociale, o da uno psicologo in servizio presso strutture pubbliche, di cui al comma 1, individuati dall'ente locale o dall'INPS quando l'accertamento sia svolto dal medesimo Istituto ai sensi dell'articolo 18, comma 22, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché, negli altri casi, da un medico INPS come previsto dall'articolo 19, comma 11, della stessa legge 15 luglio 2011, n. 111, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 3 e 4, della citata legge n. 295 del 1990(1).

Note

(1) Il D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 66, come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145, ha disposto (con l'art. 19, comma 2) che la modifica di cui al comma 1-bis ha effetto a decorrere dal 1° settembre 2019.
Il comma 1-bis è stato successivamente modificato per effetto del D. Lgs. 7 agosto 2019, n. 96.

Massime relative all'art. 4 Legge 104

Cass. civ. n. 22550/2014

Le controversie sugli accertamenti sanitari delle commissioni mediche per l'invalidità civile, ai sensi dell'art. 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, anche quando investano il contenuto diagnostico del verbale, poiché tali commissioni non hanno poteri autoritativi e i loro giudizi esprimono discrezionalità tecnica, non amministrativa.

Cass. civ. n. 10338/2013

Pur quando il lavoratore sia stato avviato al lavoro ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, il suo diritto - quale portatore di handicap - a non essere trasferito presso altra sede lavorativa, se non con il proprio consenso, resta subordinato, secondo quanto previsto dal combinato disposto dagli artt. 3 e 33, comma sesto, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, alla gravità della disabilità, il cui accertamento è demandato ad apposita Commissione istituita presso la competente Azienda Sanitaria Locale, ai sensi dell'art. 4 della medesima legge n. 104 del 1992L. 05/02/1992, n. 104.

Cass. civ. n. 24862/2006

Le controversie in materia di accertamento sanitario della possibilità di inserimento del disabile in un determinato contesto lavorativo, ai sensi dell'art. 10, comma 3, legge 12 marzo 1999 n. 68, investendo un atto di certazione della commissione medica di cui all'art. 1 comma 1 e 8, della legge n. 295 del 1990, con riflessi sul diritto soggettivo alla stabilità del collocamento obbligatorio, appartengono alla giurisdizione ordinaria, tanto che vengano promosse dal lavoratore che dal datore di lavoro.

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