Accompagnamento coattivo

indica l'atto con il quale la forza pubblica, se necessario con l'uso della costrizione fisica, conduce un soggetto dinanzi all'A.G.
Esso è l'espressione del potere, attribuito all'A.G., di ottenere necessariamente la presenza di determinate persone. Risolvendosi in una limitazione della libertà personale essa può essere disposta soltanto dall'A.G. (art. 13 Cost.) nei casi previsti dalla legge.

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