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Articolo 66 Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

(R.D. 30 marzo 1942, n. 318)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Dispositivo dell'art. 66 Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

L'assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni indicate dall'art. 1135 del codice, può essere convocata in via straordinaria dall'amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell'edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione.

In mancanza dell'amministratore, l'assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria può essere convocata a iniziativa di ciascun condomino.

L'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione o, se prevista in modalità di videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e dell'ora della stessa(1). In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati.

L'assemblea in seconda convocazione non può tenersi nel medesimo giorno solare della prima.

L'amministratore ha facoltà di fissare più riunioni consecutive in modo da assicurare lo svolgimento dell'assemblea in termini brevi, convocando gli aventi diritto con un unico avviso nel quale sono indicate le ulteriori date ed ore di eventuale prosecuzione dell'assemblea validamente costituitasi.

Anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso della maggioranza dei condomini, la partecipazione all'assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza. In tal caso, il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, è trasmesso all'amministratore e a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione(2)(3).

Note

(1) Comma modificato dall'art. 63 comma 1-bis lettera a) del D.L. 14 agosto 2020 n. 104.
(2) Comma inserito dall'art. 63 comma 1-bis lettera b) del D.L. 14 agosto 2020 n. 104.
(3) Comma modificato dall'art. 5-bis, comma 1), del D.L 7 ottobre 2020, n. 125 convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2020, n. 159.

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Consulenze legali
relative all'articolo 66 Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Anonimo chiede
mercoledì 06/03/2024
“Nullità o Annullabilità Verbale Assemblea

------------------
Nella seduta assembleare del condominio viene eletto il presidente ed il segretario che alla richiesta di controllo delle convocazioni subito si dimettono e nessuno più tra i partecipanti vuole ricoprire tali incarichi dopo ampia discussione l’amministratore interroga l’assemblea se si vuole continuare senza dette figure la maggioranza dei partecipanti decidono di continuare mentre altri abbandonano la riunione.. viene discusso l’o.d.g. vengono approvati più bilanci consuntivi viene confermato l’amministratore e viene redatto un verbale non si sa da chi che viene trascritto dall’amministratore con proprio timbro e firma sul registro dei verbali senza alcuna autorizzazione
Ora il nostro Regolamento di condominio CONTRATTUALE dispone esplicitamente all’art.10
COSTITUZIŒqE
ARTICOLO 10
L 'Assembea è presieduta dall'Amministratore o altra persona nominata dall'Assemblea ed è regolarmente costituita ...........ecc. ecc.

Ed all’ultimo comma

Di tutte le deliberazioni dell'Assemblea si redige processo verbale , che deve essere trascritto in apposito registro e deve essere firmato dal Presidente dell'Assemblea , e dal Segretario o da uno o più Condomini a tale scopo delegati.


Mentre da ricerche effettuate ho trovato che La corte di Cassazione si è espressa su questo argomento con sentenza n. 27163/2017 confermando che nessuna norma di legge impone la presenza delle predette due figure ( da intendersi di mera prassi ) quale requisito di validità di una delibera assembleare, che pertanto dovrà ritenersi valida anche in loro assenza (cosi come pure se fosse il regolamento condominiale a prevederle).

Leggendo la vostra Consulenza Q202231432 del 03/08/2022 mi è sembrato di capire che il regolamento contrattuale dovrebbe prevalere sulla sentenza della cassazione pertanto prima di intraprendere una mediazione vorrei conoscere un vostro parere.
In attesa di conoscere vostre disposizioni per il proseguito porgo distinti saluti

Consulenza legale i 19/03/2024
Innanzitutto, è giusto premettere che la consulenza a cui viene fatto riferimento nel quesito non va in alcun modo in contraddizione con la pronuncia della Cassazione da lei citata: tale consulenza semplicemente si sofferma su chi può ricoprire durante la riunione di condominio il ruolo di Segretario e di Presidente.
Anzi, confermiamo invece che la pronuncia a cui Lei fa riferimento deve essere tenuta ben presente se si ha in mente di fondare eventuali impugnative avverso delibere assembleari solo sulla mancanza di un Presidente di assemblea e di un Segretario verbalizzante. Queste, infatti, sono figure non espressamente disciplinate dalla normativa condominiale il cui utilizzo viene ricavato applicando la normativa delle assemblee societarie, ma che certamente, contrariamente a quanto possa comunemente pensare il non addetto ai lavori, non rivestono un ruolo determinante durante lo svolgimento della riunione e possono del tutto legittimamente mancare o essere sostituiti.

Si deve poi tenere ben presente, inoltre, che i giudici mal tollerano impugnazioni fondate su motivazioni di “lana caprina” se non accompagnate da censure più profonde, come può essere, per esempio un vizio nel conteggio delle maggioranze, un vizio nelle deleghe o un errore nella ripartizione delle spese condominiali. L’ interesse primario del nostro ordinamento, infatti, non è quello di mettere costantemente in discussione quanto viene deciso dalla assemblea dei proprietari, quanto piuttosto quello di dare a tali decisioni piena legittimità e stabilità giuridica, agevolando quindi una corretta gestione del condominio.
Concludendo, si ritiene che quanto è stato deliberato sia sostanzialmente valido e "macchiato" solo da mere irregolarità formali che non giustificano in alcun modo una impugnazione della delibera.

P. S. chiede
sabato 18/03/2023 - Piemonte
“In data 2 agosto 2022 si tiene una assemblea condominiale in videoconferenza, convocata dall'amministratore con un solo punto all'ordine del giorno:
- approvazione offerta ISS + progetto ascensore

Dopo l'intervento degli ospiti (general contractor e architetto progettista) e successiva ampia discussione l'assemblea ritiene di non avere elementi sufficienti per deliberare e rinvia l'assemblea a fine mese con la seguente delibera:

Delibera n. 20/2022. Assemblea straordinaria
Il Condominio richiede e convoca un'assemblea straordinaria in data 29 agosto ore 18.30 in prima convocazione, ed eventualmente il 30 agosto ore 18.30 in seconda convocazione, in modalità online all'indirizzo [segue indirizzo web]
I punti all'odg esatti, la relativa adeguata documentazione verranno comunicati entro il 14 agosto 2022.
I condomini che volessero inserire punti all'ordine del giorno potranno richiederne l'inserimento, con la relativa documentazione e almeno una proposta di delibera.
Tra i punti vi saranno sicuramente i seguenti:
1. Proposta nuovo contratto Amministratore (quello del 2022 non è ancora stato approvato)
2. Revoca amministratore e consiglieri. Nuove nomine o conferme.
3. Delibere preventive in merito ad ascensore e montascale. Quote e costi per i singoli condomini
4. Ritardi nei lavori e danni da stimare. Proposta di accordo bonario con i responsabili
5. Analisi del capitolato e della documentazione di ISS e Arch. GD, se pervenuto almeno una settimana prima, cioè entro il 22 agosto
6. Contratto di appalto con ISS/eventuali ditte e lettere incarico ai professionisti
L'assemblea delibera all'unanimità con 10 condomini favorevoli su 10 e 525 millesimi rappresentati.
Alle ore 21:07 il Presidente dichiara chiusa l'assemblea, saluta e ringrazia condomini e amministratore.

Il verbale con la delibera, firmato da presidente e segretario viene inviato ai condomini dopo alcuni giorni.

L'assemblea si riunisce in seconda convocazione in videoconferenza con 11 presenti su 18 unità e 651 millesimi su 1000 e assume numerose deliberazioni all'unanimità o a maggioranza. L'amministratore non è presente; il verbale viene firmato da presidente e segretario e inviato all'amministratore via PEC in data 6 settembre 2022.

L'amministratore incontrato di persona da due consiglieri di condominio (presenti nell'assemblea del 30 agosto) in data 23 settembre 2022 comunica a voce di non aver inviato il verbale in quanto l'assemblea a suo parere non sarebbe valida perché non convocata da lui stesso. Nelle settimane successive non comunicherà per iscritto le motivazioni del rifiuto di considerare valida l'assemblea e sosterrà che quella può essere considerata come una riunione di alcuni condomini, senza alcun valore.

Lo scrivente ritiene che:
- la delibera del 2 agosto che fissava un'assemblea al 30 agosto è stata legittimamente presa dall'assemblea. Tale delibera richiedeva e convocava un'assemblea indicando tutti gli elementi necessari (data luogo ora e ordine del giorno i cui punti su cui deliberare si potevano comprendere appieno dalla lettura del verbale);
- sarebbe stato opportuno, ma non obbligatorio, che l'amministratore inviasse un'esplicita convocazione dell'assemblea anche fissando una data leggermente diversa, se non disponibile in quella proposta e integrando i punti all'ordine del giorno con proprie osservazioni e chiarimenti;
- restavano (e restano) impregiudicate le possibilità previste dalla legge di richiedere da parte di uno o più condomini la nullità, o l'annullabilità di alcune delibere mediante impugnazione del verbale.

Si richiede una valutazione ed eventuale correzione a quanto sopra asserito e in particolare se l'amministratore si sia comportato secondo la legge, considerando che, in ogni caso, egli è tenuto ad eseguire le deliberazioni validamente prese in assemblea, quindi anche una delibera che stabilisce un rinvio di un'assemblea per mancanza di documentazione su cui deliberare.
Infine le deliberazioni prese a maggioranza nell'assemblea del 30 agosto sono da ritenersi valide?”
Consulenza legale i 23/03/2023
Dal racconto che ci è stato presentato si può dire che vi sono diverse violazioni di legge compiute sia dall’amministratore, ma anche dai condomini.
Per cercare di dare chiarezza a quanto avvenuto è opportuno partire da due dati normativi importanti: il primo è l’art. 66 disp. att del c.c. e il secondo è il n. 1) dell’art. 1130 del c.c.
Leggendo i primi due commi dell’art. 66 disp. att del c.c. si evince chiaramente come il potere di convocare l’assemblea è una prerogativa che appartiene solo all’amministratore e non ai proprietari i quali possono assumere tale iniziativa in subordine all’amministratore o quando egli opportunamente sollecitato non vi provvede, oppure quando esso è del tutto mancante. Il 2° co. dell’art. 66 disp.att. espressamente dice: "In mancanza dell'amministratore, l'assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria può essere convocata a iniziativa di ciascun condomino."

Il n. 1 dell’art. 1130 del c.c. dice che il primo compito dell’amministratore è quello di dare attuazione alle delibere della assemblea.
Ora da questo punto di vista, la delibera del 2 agosto, dava un chiaro mandato all’organo amministrativo, che era quello di procedere a convocare repentinamente una nuova riunione, ovviamente nel rispetto della procedura di convocazione prescritta dall’art 66 disp. att. del c.c: questo era un preciso obbligo dell’amministratore, anche se ben avrebbe potuto convocare la riunione in un giorno diverso da quello in precedenza indicato. Da questo punto di vista l’amministratore è venuto meno ai doveri del suo ufficio compiendo un inadempimento del mandato ricevuto.

Gravi violazioni, tuttavia, sono state compiute anche dai condomini, i quali hanno completamente violato la procedura prevista dall’ art. 66 disp.bnatt del c.c.
Non solo, infatti, i condomini si sono auto convocati scavalcando completamente l’amministratore senza neppure avvisarlo (potere che, come abbiamo visto, la norma non gli attribuisce), ma la riunione doveva essere preceduta dall’ invio almeno 5 giorni prima rispetto al giorno fissato per la riunione di un avviso di convocazione contenente l’ordine del giorno, avviso di convocazione che certo non può essere sostituito dalla delibera del 29.08.2023

Qui però l’amministratore compie un secondo errore di valutazione che è quello di ritenere l’assemblea del 29.08. u.s. come un mero ritrovo tra condomini senza alcun valore giuridico. Quanto deliberato in tale riunione è sicuramente affetto da un vizio di convocazione della assemblea per grave violazione dell’art 66 disp. att. del c.c.: per giurisprudenza assolutamente granitica e costante (tra le tante SSUU n.4806/2005), il vizio di convocazione rende quanto deliberato annullabile e quindi impugnabile entro i rigidi termini previsti dall’art. 1137 del c.c. Tuttavia una delibera potenzialmente annullabile non è priva di efficacia se l’annullamento non è stato pronunciato da un giudice: essa quindi, seppur viziata, è comunque idonea ad avere conseguenze giuridiche e a vincolare amministratore e condomini.

Qui entra in gioco la terza norma fondamentale per offrire chiarezza alla vicenda che si è descritta: l’art. 1137 del c.c.
Il primo comma di tale articolo detta un principio fondamentale per il diritto condominiale ovvero che le delibere adottate dalla assemblea a norma di legge sono obbligatorie per tutti i condomini.
Il secondo comma disciplina l’impugnazione della delibera adottata dalla assemblea in violazione di norme di legge e di regolamento, come appunto si è verificato a proposito della delibera del 29.08, emanata come già detto in totale violazione dell' art. 66 disp. att. del c.c.
Le delibere possono essere impugnate dai condomini assenti, dissenzienti o astenuti con ricorso alla autorità giudiziaria entro 30 giorni decorrenti per i condomini presenti alla riunione dal giorno in cui la riunione ha avuto luogo, per i condomini assenti, invece, tale termine decorre dal giorno in cui la delibera viziata è stata a loro comunicata. Decorso tale termine senza che nessuna impugnazione sia stata tempestivamente proposta, anche una delibera viziata per violazione della procedura di convocazione ex art 66 disp. att. del c.c. diviene inoppugnabile e quindi comunque obbligatoria per tutti i condomini.

Alla luce di questo dato normativo si aprono due strade per capire il destino di quanto deliberato alla riunione del 29.08.
La prima ipotesi (francamente poco probabile) è che tutti i condomini (per mille millesimi) fossero presenti alla riunione personalmente o per mezzo di delegato. In questo caso il termine di trenta giorni previsto dall’art. 1137 del c.c. decorreva per tutti i condomini dal giorno della riunione e quindi esso nel momento in cui si sta scrivendo è già ampiamente decorso.
Per tale motivo quanto deliberato è divenuto inoppugnabile nonostante il vizio di convocazione e quindi obbligatorio ai sensi del 1° co. dell’art. 1137 del c.c.
In questo caso la delibera del 29.08 non solo sarebbe obbligatoria per tutti i proprietari, ma l’amministratore certo non potrebbe ignorarla (come sta facendo) e dovrebbe darvi pienamente esecuzione in adempimento ai doveri del suo ufficio ai sensi del n. 1 dell’art. 1130 del c.c.

Il secondo caso (purtroppo più probabile) è che un gruppo di condomini non fosse presente alla riunione e quindi dichiarato assente. In questo caso le cose si complicano. Per quanto riguarda i condomini dissenzienti o astenuti presenti alla riunione, essi non possono ormai proporre nessuna impugnazione poiché per loro come si è già detto, il termine per impugnare è già ampiamente decorso, cosa che purtroppo non è successa per i proprietari assenti.
Visto che l’amministratore di condominio non ha provveduto a comunicare agli assenti il verbale della riunione del 29.08, per tale gruppo di proprietari il termine di 30 giorni per impugnare previsto dall’art. 1137 del c.c. non è ancora decorso e quindi essi sono ancora pienamente nei termini per proporre: prima istanza di mediazione ai sensi del Dlgs n.28/2010 (obbligatoria in caso di controversie condominiali), poi eventuale ricorso alla autorità giudiziaria.

Quindi, giungendo alla conclusione, se si fosse verificata questa seconda ipotesi allora quanto deciso dalla assemblea il 29.08 non sarebbe stabile e sicuro perché ancora passibile di possibili contestazioni, proponibili in qualsiasi momento nonostante la presenza del termine perentorio di 30 giorni di cui all’art.1137 del c.c. Per tale motivo tale instabilità deve essere in un qualche modo risolta, stante la evidente importanza delle decisioni assunte durante la riunione. Ma come risolvere il problema?

Una prima soluzion, sarebbe che l’amministratore in adempimento (finalmente!) dei suoi doveri procedesse comunque a comunicare agli assenti il verbale della riunione del 29.08. Questo farebbe decorrere per i condomini assenti alla riunione il termine per impugnare la delibera. Se entro 30 giorni dalla comunicazione l’amministratore non riceverà nessuna istanza di mediazione da parte dei condomini che erano assenti il 29.08 la delibera dovrà considerarsi pienamente sanata, obbligatoria quindi per l’intera compagine condominiale e l’amministratore dovrà quindi darvi attuazione.

La seconda strada è che l’amministratore, nell’esercizio delle prerogative riconosciutegli dall’art. 66 disp.att. del c.c., provveda lui autonomamente ad indire una riunione condominiale che abbia il medesimo ordine del giorno di quella del 29.08: la nuova riunione, se convocata a regola d’arte, supererebbe i vizi della precedente e si potrebbe quindi dar seguito a quanto deciso in questa nuova delibera. A ben pensare ci si stupisce come l’amministratore non abbia già provveduto in questo senso considerando che la delibera viziata è del 29 agosto 2022 e siamo ormai a marzo del 2023!

Se l’amministratore omette ancora di convocare l’assemblea, venendo meno ai suoi doveri professionali, per i proprietari interessati a quanto deliberato nella riunione del 29 agosto non rimane altra strada che ricorrere allo strumento previsto dal 1° co. dell’art. 66 disp. att. del c.c.
Almeno due condomini che rappresentino 1/6 del valore dell’edificio (166/1000), con una richiesta inviata all’amministratore con raccomandata con ricevuta di ritorno, possono richiedere che si provveda ad indire una riunione condominiale avente come ordine del giorno lo stesso di quello della riunione del 29.08: questo ovviamente per sanare ogni possibile vizio di quella assemblea condominiale.
A fronte di questa richiesta formale l’amministratore ha tempo 10 giorni per procedere a convocare una riunione: se egli non adempie i condomini possono direttamente procedere alla convocazione della assemblea scavalcando l’amministratore, questa volta in maniera del tutto legittima, fermo restando che si dovranno ovviamente rispettare le altre formalità previste dall’art 66 disp. att. del c.c. In particolare i condomini dovranno inviare un regolare avviso di convocazione contenete l’ordine del giorno della riunione almeno 5 giorni prima della data fissata per l’adunanza. Ovviamente nella seconda riunione, vuoi convocata dall’amministratore, vuoi convocata autonomamente dai condomini, vecchie o nuove maggioranze potranno confermare o anche legittimamente ribaltare quanto in precedenza deciso nella riunione del 29.08

E’ chiaro che se a fronte di questa richiesta formale l’amministratore omettesse di convocare l’assemblea si potrebbe anche valutare la possibilità di richiederne la revoca giudiziale ai sensi deli co. 11° e 12° dell’art. 1129 del c.c. in quanto, a parere di chi scrive, il comportamento da lui tenuto nell’ intera vicenda è stato gravemente inadempiente.

Si precisa che se l’amministratore ha già comunicato come ormai prossima la convocazione della assemblea ordinaria (e per prossima si intende una adunanza che avverrà entro la fine del mese di aprile), si può tranquillamente soprassedere alla autoconvocazione della riunione: questo per evitare di creare ulteriori incertezze rispetto a quelle già sorte ed evitare possibili ulteriori spese per il condominio. Ogni convocazione, infatti, comporta solitamente la legittima richiesta da parte dell’amministratore di ulteriori e straordinari oneri condominiali, e questo al netto di eventuali suoi inadempimenti tenuti nella vicenda descritta. Ovviamente se rimane evidente un atteggiamento dilatorio dell’amministratore si sarà costretti a procedere ad una autoconvocazione a norma di legge.

Anonimo chiede
martedì 21/02/2023 - Piemonte
“Buongiorno. Riassumo brevemente quanto accaduto in una assemblea straordinaria convocata il 26 ottobre 2022 in prima e unica convocazione.
I punti all'ordine del giorno erano due.
Il primo relativo a comunicazioni da parte del general contractor e del progettista sul proseguimento dei lavori per il superbonus.
Il secondo per la nomina di un revisore contabile condominiale.
L'amministratore di condominio Sig. Lucio Fero (nome di fantasia) su richiesta di un condomino (lo stesso che anni prima lo aveva proposto e fatto nominare) afferma che le deleghe permanenti in mio possesso - in altre precedenti assemblee straordinarie ed ordinarie non contestate - non siano valide, senza specificare chiaramente il motivo. Il regolamento condominiale (per 18 unità) stabilisce un massimo di 5 deleghe e ne avevo 4. La conseguenza è che l'amministratore dopo aver constatato che mancavano i 677 millesimi e i 2/3 dei condomini dichiara che l'assemblea non potrà deliberare, non permette la nomina di un presidente e prosegue con la presentazione di una comunicazione meramente verbale dei due ingegneri e dell'architetto presenti su come stanno proseguendo i lavori (sono fermi per una grave irregolarità urbanistica). A tale presentazione non seguirà alcun verbale né comunicazione scritta. Inoltre non si procederà ad alcuna discussione in merito alla nomina di un revisore contabile.
Tutto ciò solo per dire che pareva nell'interesse dell'amministratore (avendo già incassato percentuali per lavori non svolti) non fare chiarezza sui fatti e non essere posto sotto il controllo di un revisore contabile esterno. Capisco che a pensar male si fa peccato.

Io ritengo che:
1. non vi fossero le condizioni per annullare le deleghe
2. si dovesse prima procedere alla nomina del presidente a maggioranza (prendendo per buone le deleghe) e che lo stesso presidente avrebbe dovuto procedere in merito alla validità dell'assemblea, del quorum , ecc.
Non è così?
Se l'annullamento delle deleghe fosse - come appare al sottoscritto - illegittima e dolosa come può essere contestata dal condomino delegato o dai deleganti?
Un delegante ha scritto, in seguito all'amministratore:
"Lei non ha accettato la mia delega permanente all'ing. Tizio all'assemblea del 26 ottobre. Può riferirmi l'articolo del codice civile per il quale non ha accettato la delega?
Come mai altre volte ha accettato la delega e questa volta no?"
L'amministratore ha risposto:
"In merito alle deleghe perpetue, sono valide solo per l'ordinarietà, come lei dovrebbe sapere, e non per le assemblee straordinarie, vedasi le norme del rapporto di mandato."
Ma in altre assemblee straordinarie non sono state contestate.

Allego la delega del mio delegante.
Resto in attesa della Vostra consulenza e purché non compaiano nomi autorizzo la pubblicazione sul sito Brocardi.it

Cordiali saluti”
Consulenza legale i 06/03/2023
Le considerazioni che si sono svolte nel quesito sono sostanzialmente condivisibili.

La riforma del condominio introdotta nel 2012 non prevede espressamente la figura del presidente della assemblea di condominio, ma questo non vuol dire che tale ruolo non debba esserci: un principio generale del nostro ordinamento dice infatti che la discussione di qualsiasi consesso normativamente previsto sia esso di diritto pubblico o privato deve essere diretta da un Presidente.
Nel settore privatistico disciplinato dal codice civile, sono le norme che governano il funzionamento della assemblea della società per azioni che entrano in gioco per sopperire eventuali mancanze della normativa condominiale.

Nello specifico l’art. 2371 del c.c. ci dice che l’assemblea è presieduta dalla persona indicata nello statuto o, in mancanza, da quella eletta con il voto della maggioranza dei presenti.
Tale norma specifica inoltre che tra i compiti del presidente dell’assise vi è quello di verificare la regolare costituzione del consesso e la legittimazione dei presenti: degli esiti di tali accertamenti deve essere data contezza nel verbale della riunione.
In ambito condominiale, il rinvio che fa l’art. 2371 del c.c. allo statuto della società deve intendersi ovviamente come rinvio alle norme del regolamento di condominio che disciplinano il funzionamento della assemblea, norme che assumono nel caso specifico una importanza determinante.

A parere di chi scrive l’amministratore con il suo comportamento ha compiuto un grave abuso di potere in quanto ha nei fatti impedito che la riunione condominiale avesse luogo.
Come correttamente è stato detto nel quesito, il giorno della riunione si sarebbe dovuto procedere a nominare un presidente di assemblea con la maggioranza per teste dei presenti alla riunione (o comunque con le maggioranze e procedure indicate nel regolamento); il presidente così nominato avrebbe lui dovuto verificare la presenza fisica dei condomini nel luogo designato per la riunione e la legittimità delle deleghe, accertandosi quindi infine della sussistenza del quorum costitutivo prescritto dall’ art. 1136 del c.c. e necessario affinché l’assise possa validamente deliberare.

Il Segretario della assemblea, anch’esso nominato all’ interno dei partecipanti alla riunione (solitamente tale figura coincide con l’amministratore di condominio), avrebbe dovuto dare contezza di tutte queste attività nel verbale di assemblea: se poi all’esito di tali controlli fosse emerso una invalidità delle deleghe che avrebbe comportato il non raggiungimento del quorum costitutivo (condizione necessaria affinché l’assemblea possa validamente deliberare), il Presidente (e solo lui) ne doveva dare atto nel verbale sottoscrivendolo unitamente al Segretario verbalizzante e sciogliere quindi il consesso; viceversa, la riunione poteva e doveva avere luogo.

La grave irregolarità del comportamento tenuto dall’amministratore di condominio, risiede proprio nell’essersi sostituito al presidente di assemblea, impedendo di fatto che la riunione di condominio potesse svolgersi quantomeno nelle sue attività preliminari: per tale motivo, se si riuscisse a dimostrare quanto avvenuto, si potrebbe anche valutare la possibilità di chiedere la revoca giudiziaria del professionista ai sensi dei commi 11 e 12 dell’ art. 1129 del c.c.

A parere di chi scrive anche le considerazioni fatte dall’amministratore per giustificare il suo operato non sono condivisibili. Il mandato a partecipare alle riunioni di condominio deve considerarsi speciale, in quanto conferito per uno o più specifici affari (in questo caso, la partecipazione alle riunioni condominiali): ai sensi del 1° co. dell’art. 1708 del c.c. tale tipo di mandato ricomprende tutti gli atti necessari al suo svolgimento senza che vi sia la necessità di una ulteriore specifica autorizzazione per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione.

Giunti a questo punto, sarebbe opportuno costringere l’amministratore a riconvocare una nuova riunione utilizzando la procedura prevista dall’art 66 disp.att. del c.c. Ai sensi del 2° co. di tale norma è necessario inviare all’amministratore per mezzo di una raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite pec una formale richiesta di convocazione della riunione condominiale firmata da almeno due condomini rappresentanti 1/6 del valore dell’edificio (166 millesimi), ed avente il medesimo ordine del giorno della prima assemblea mai formalmente tenutasi.

A fronte di detta richiesta l’amministratore è obbligato a convocare nuovamente l’assise e se in ipotesi esso rimanesse inadempiente a tale obbligo, i condomini entro dieci giorni dall’ invio della richiesta potrebbero procedere ad indire la riunione condominiale in via autonoma, sempre nel rispetto delle altre prescrizioni previste dalla legge.
Ovviamente, al fine di evitare ogni possibile contestazione, è altamente consigliabile che il giorno della riunione ci si presenti non con le deleghe già in precedenza rilasciate ma con specifici mandati i quali facciano espresso riferimento a quella determinata riunione; inoltre, ciascun proprietario che parteciperà fisicamente alla assemblea potrà concentrare su di se un numero di deleghe nel rispetto dei limiti previsti dal regolamento di condominio vigente e dal 1° co. dell’art. 66 disp. att. del c.c.


F. C. chiede
giovedì 15/12/2022 - Puglia
“PREMESSO CHE
in qualità di condomini, ai sensi dell’art 66 disp att cc, è stata chiesta all’amministratore di un condominio la convocazione di assemblea chiedendo altresì di inserire all’ordine del giorno i seguenti punti:
1. approvazione bilancio consuntivo 2019/preventivo 2020
2. approvazione bilancio consuntivo 2020/preventivo 2021
3. approvazione bilancio consuntivo 2021/preventivo 2022
4. revoca o riconferma dell’amministratore in carica / nomina del nuovo amministratore;
5. varie ed eventuali,
essendo passati i previsti 10 gg senza avere alcun riscontro si vorrebbe procedere alla convocazione in autonomia alla convocazione e allo svolgimento dell’assemblea.
Alla luce di quanto sopra si chiede se:
1. l’assemblea da convocarsi da parte dei condomini deve essere, formalmente, denominata ordinaria o straordinaria?
2. la convocazione deve essere notificata anche all’amministratore?
3. considerando che, probabilmente, i bilanci non verranno approvati, si può ugualmente procedere alla revoca del vecchio amministratore e nomina di nuovo?
4. nel caso si possa procedere a nomina di nuovo amministratore come ci si comporta con riguardo ai bilanci rimasti in sospeso?

Ringraziando con anticipo e porgo Distinti saluti

Consulenza legale i 23/12/2022
In caso di inerzia da parte dell’amministratore di Condominio nella convocazione dell’assemblea richiesta dai condomini, questi hanno la possibilità di provvedere direttamente, convocandola nel rispetto delle prescrizioni contenute nell’art. 66 disp. att. c.c. a pena di annullabilità ai sensi dell’art. 1137 del c.c..
Dovranno indicare nell’Ordine del Giorno tutti i punti che verranno sottoposti a votazione da parte dell’assemblea.

Per quanto riguarda il tipo di denominazione da dare alla assemblea, il riferimento è l’art. 66 disp. att. c.c. che stabilisce che l’assemblea convocata annualmente per le deliberazioni contenute nell’art. 1135 del c.c. è di tipo ordinario.
È lo stesso art. 66 disp. att. c.c. che riporta, al secondo comma, la possibilità per i condomini di convocare su propria iniziativa sia l’assemblea ordinaria che la straordinaria.

L’assemblea ordinaria delibera su atti che riguardano la normale gestione e la conservazione del bene comune.
Nello specifico, quindi, l’approvazione dei bilanci annuali e la revoca e nomina dell’amministratore, fanno parte delle ordinarie azioni di gestione di un Condominio come espressamente indicate nell’art. 1135 c.c.

La legge non prescrive nulla in relazione alla necessità di trasmettere la convocazione anche all’amministratore, che non ha alcun poter decisionale all’interno del Condominio poiché svolge solo un ruolo di rappresentanza.
Le deliberazioni approvate in sua mancanza, quindi, non saranno in alcun modo viziate.

Si rileva che fa parte dei poteri dell’assemblea ordinaria nominare e revocare l’amministratore ai sensi dell’art. 1135 c.c. con la maggioranza prevista dall’1136 comma 2 del c.c. .
Non ci sono quindi preclusioni alla possibilità di nominare un nuovo amministratore anche in mancanza dell’approvazione del bilancio, essendo due diversi argomenti all’ordine del giorno, autonomi tra loro.

Il Codice civile in materia di Condominio nulla indica in relazione alla situazione di stallo nella gestione del bene comune da parte dei condomini.
L’art. 1139 del c.c. rinvia alle norme generali sulla comunione, art. 1101 del c.c. e seguenti, per tutto quanto non espressamente disciplinato.
La norma di riferimento qui applicabile è, quindi, l’1105 comma 4 del c.c. che statuisce la possibilità per ciascun partecipante di adire l’Autorità Giudiziaria in caso di impossibilità da parte dell’assemblea di prendere i provvedimenti necessari, di formare una maggioranza o di eseguire una deliberazione.
Poiché l’oggetto del giudizio è la gestione del bene comune e non i diritti soggettivi del condomino, non è possibile rivolgersi al giudice in sede contenziosa bensì come volontaria giurisdizione (Cass. civ. n. 18038/2020).
I provvedimenti così emanati sono sempre suscettibili di essere revocati o modificati e sono reclamabili davanti alla Corte d’Appello.

In conclusione, nel caso di specie, i condomini possono convocare l’assemblea ordinaria senza doverlo preventivamente comunicare all’amministratore inerte, revocarlo e nominarne uno nuovo.
Possono approvare i bilanci consuntivi per gli anni precedenti e il preventivo della nuova gestione.
In caso di impossibilità ad approvare uno dei punti all’Ordine del Giorno, ciascun condomino può adire l’Autorità Giudiziaria perché emetta i provvedimenti di volontaria giurisdizione, necessari per la gestione e il godimento del bene comune.


Elisabetta F. chiede
lunedì 01/08/2022 - Emilia-Romagna
“Buongiorno, vorrei porre un nuovo quesito che, purtroppo, è la continuazione del quesito a voi posto in data 23/05/2022, ore 09:45 consulenza Q202231050.
Come scritto nella vostra risposta al quesito citato sopra, dopo i vari fallimenti dovuti a probabili errori del mio avvocato, ed alla mancata volontà dell’amministratore di condominio e dei condomini di perseguire la linea del buon senso e della giustizia verso tutti i condomini compreso me, ho deciso di pagare di tasca mia un tecnico che ricalcolasse in toto le tabelle millesimali delle unità condominiali. Tutto ciò per dimostrare che erano evidenti gli errori grossolani che riguardavano la mia unità immobiliare. Obbiettivo raggiunto: nonostante il tecnico non fosse di mia conoscenza, nonostante egli non avesse utilizzato alcuni coefficienti riduttivi che per me erano necessari, dal suo conteggio è risultato uno scostamento di 10 millesimi in meno per la mia unità. Dopo avere ricevuto la relazione tecnica con i conteggi dal geometra, ho richiesto la convocazione di una assemblea straordinaria (con le firme necessarie) all’amministratrice, così come mi ha consigliato il mio avvocato (preciso che le tabelle errate sono state approvate a maggioranza ma necessitavano dell’unanimità in quanto non vi erano motivi per un ricalcolo):

“Si chiede un’assemblea straordinaria come da articolo 66 primo comma
disp.att. c.c. da tenersi presso l’androne condominale del condominio xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Essendo necessaria una immediata revisione delle tabelle millesimali, poiché si evince
chiaramente dalla relazione redatta dal tecnico incaricato dai condomini
Guerra Eris, Fusco Elisabetta e Puglisi Luca, l’errore evidente costituito
dall’obbiettiva divergenza fra il valore effettivo e quello tabellare
previsto. Allego la tabella redatta dal tecnico, il quale sarà presente in assemblea dove spiegherà la relativa relazione tecnica.”

Succede che, 10 giorni dopo la mia richiesta, la signora amministratrice invia convocazione assemblea per il 28 agosto 2022 scritto come segue:
“ - Approvazione dei nuovi coefficienti, proposti dal Geom. Omissis nella relazione tecnica allegata e,
- Approvazione del nuovo calcolo dei millesimi proposto dalla sig. Omissis e dai condomini: Omissis;
che necessitano per l'approvazione di almeno 500 millesimi e la maggioranza degli intervenuti.”

Il mio quesito consiste in questo:
-Non era obbligata, l’amministratrice, a inviare pari-pari il contenuto da me inviato per richiesta urgente, senza alcuna interpretazione sua personale? Sarò troppo timorosa, ma qui c’è qualcosa di sospetto atto a inficiare di nuovo il mio diritto di portare tutto e subito davanti a un giudice… tra l’altro non ha nemmeno allegato alla convocazione il mio documento con le firme per richiesta assemblea.
Ora il mio avvocato è in ferie… volevo chiedere a lui un parere, ma non mi risponde. Secondo voi, devo obbligare l’amministratrice ad allegare il documento firmato ed a modificare l’ordine del giorno come da documento? Non vorrei cadere in un nuovo tranello, Lo scopo (almeno credo), era di raggiungere e informare tutti i condomini in una unica assemblea per poi accedere in tribunale davanti a un giudice, perchè ho la certezza di avere ragione. Attendo una vostra risposta, a presto”
Consulenza legale i 11/08/2022
Il comportamento tenuto dall’amministratore è assolutamente conforme alla vigente normativa e l’avviso di convocazione così come è stato redatto è la naturale conseguenza alla richiesta di convocazione presentata ex art. 66 disp. att. del c.c. Non è necessario quindi fare null’altro.

Come già spiegato nella precedente consulenza, se all’esito delle votazioni non si raggiungeranno le maggioranze richieste per l’approvazione delle tabelle millesimali presentate dal tecnico di sua fiducia (che lei ritiene essere corrette), si potrà adire il giudice affinché lo stesso, previa consulenza tecnica, provveda ad emettere un provvedimento che imponga l’adozione di nuove tabelle determinate all’esito delle attività peritali disposte nell’ambito del giudizio.

F. G. chiede
mercoledì 20/07/2022 - Veneto
“Viene nominato presidente dell'assemblea un estraneo al condominio privo di delega che "assiste" il rappresentante legale di una Società srl proprietaria dell'immobile. Mi risulta che solo un condomino con diritto alla convocazione e con diritto di voto possa essere nominato presidente dell'assemblea. Vorrei conferma.
Cordialmente”
Consulenza legale i 03/08/2022
È un principio generale del diritto quello secondo il quale i lavori di ogni organo collegiale, dalla Camera dei Deputati o il Senato della Repubblica fino alla più semplice e banale assemblea di condominio, siano diretti da un soggetto che ricopra l’Ufficio di Presidenza.
Le norme del diritto condominiale non disciplinano espressamente la figura del presidente della assemblea, anche se ne viene presupposta la figura e la nomina. Recentemente, ad esempio, con la modifica apportata dal D.L. n.104 del 14.08.2020 tale ufficio viene citato dall’ art. 66 disp.att. del c.c. nel momento in cui la norma prescrive che il verbale della riunione condominiale svoltasi con modalità telematiche e a distanza sia sottoscritto dal Presidente.

Ad ogni modo, in assenza di norme specifiche nel settore condominiale che disciplinano le modalità di nomina del presidente della assemblea di condominio, si deve fare ricorso alle norme del diritto societario ed in particolare all’art. 2371 del c.c. che disciplina la presidenza della assemblea delle società per azioni. Tale articolo dispone che in assenza di specifiche norme statutarie il Presidente venga nominato dalla maggioranza dei presenti alla riunione, senza però prescrivere ulteriori requisiti.

Applicando tale principio in ambito condominiale si può concludere che la figura del presidente della assemblea di condominio possa essere ricoperta anche da un soggetto del tutto estraneo al condominio, a meno che il regolamento di condominio non escluda tale possibilità. In questo senso si è espressa anche la giurisprudenza di merito (Trib. Catanzaro n.1157/2020).


F. G. chiede
domenica 17/07/2022 - Veneto
“E' stato nominato presidente dell'assemblea di condominio un estraneo non avente diritto alla convocazione ed al voto. Presente in assemblea come lui stesso ha scritto nel verbale perchè "assiste la legale rappresentante di una Soc srl condomina". La legale rappresentante era presente in assemblea che conferma che non c'era una delega.. ho letto che l'estraneo non può assumere la veste di presidente dell'assemblea condominiale ma non trovo la norma specifica. Se così fosse ci sarebbe un vizio nella validità dell'assemblea nelle delibere. Questo vizio comporterebbe la nullità o annullabilità?”
Consulenza legale i 19/07/2022
È un principio generale del diritto quello secondo il quale i lavori di ogni organo collegiale, dalla Camera dei Deputati o il Senato della Repubblica fino alla più semplice e banale assemblea di condominio, siano diretti da un soggetto che ricopra l’Ufficio di Presidenza.
Le norme del diritto condominiale non disciplinano espressamente la figura del presidente della assemblea, anche se ne viene presupposta la figura e la nomina. Recentemente, ad esempio, con la modifica apportata dal D.L. n.104 del 14.08.2020 tale ufficio viene citato dall’ art. 66 disp.att. del c.c. nel momento in cui la norma prescrive che il verbale della riunione condominiale svoltasi con modalità telematiche e a distanza sia sottoscritto dal Presidente.

Ad ogni modo, in assenza di norme specifiche che disciplinano le modalità di nomina del presidente della assemblea di condominio, si deve fare ricorso alle norme che normano il funzionamento della assemblea delle società per azioni. L’art. 2371 del c.c. dispone che in assenza di specifiche norme statutarie il Presidente venga nominato dalla maggioranza dei presenti alla riunione, senza però prescrivere ulteriori requisiti.
Applicando tale principio in ambito condominiale si può concludere che la figura del presidente della assemblea possa essere ricoperta anche da un soggetto estraneo al condominio, a meno che il regolamento di condominio non escluda tale possibilità. In questo senso si è espressa anche la giurisprudenza di merito (Trib. Catanzaro n.1157/2020).

Venendo al caso specifico, non pare che il caso descritto nel quesito preveda quindi delle ipotesi di illegittimità nello svolgimento della riunione condominiale che giustifichi una qualche impugnazione della delibera adottata, a meno che non viga nel condominio un regolamento che esclude espressamente la possibilità che l’assemblea sia presieduta da un esterno. Ad ogni modo, se così fosse, il vizio di cui sarebbe affetta la delibera sarebbe di sola annullabilità contestabile pertanto nei limiti ed entro i termini indicati dall’art. 1137 del c.c.

CLAUDIO M. chiede
giovedì 24/06/2021 - Lazio
“BUONGIORNO, IN MERITO ALLA RICOSTRUZIONE SISMA 2016, SIAMO UN CONDOMINIO MINIMO DI FATTO NON COSTITUITO. PER POTER OPERARE ABBIAMO INDETTO UNA ASSEMBLEA IN PRIMA CONVOCAZIONE IL GIORNO 03.07 E IN SECONDA CONVOCAZIONE IL GIORNO 05.07 PRESSO UNA SEDE. ORA D'INTESA CON TUTTE LE PARTI SI E' DECISO DI ANTICIPARE SIA LA DATA DI ASSEMBLEA AL 01.07 CHE DI MODIFICARE IL LUOGO PRESSO UN'ALTRA SEDE. LA DOMANDA E': E' LEGITTIMA LA VALIDITA' DELLA ASSEMBLEA, QUALORA TUTTI I CONDOMINI ACCETTINO DIRETTAMENTE O PER DELEGA ( SE NON PRESENTI) SIA IL CAMBIO DATA ANTICIPATO CHE LA MODIFICA DI SEDE, FERMO RESTANDO L'ORDINE DEL GIORNO ORIGINARIO? NEL CASO E' POSSIBILE AVERE QUALCHE RIFERIMENTO GIURISPRUDENZIALE? GRAZIE”
Consulenza legale i 25/06/2021
Considerando il fatto che siamo di fronte ad un condominio composto da pochi proprietari, il comportamento che si vuole adottare, seppur non rispettoso di quanto previsto dall’art. 66 disp.att. del c.c., non presenta criticità, a patto che tutti i proprietari risultino presenti personalmente o per delega il giorno concordato e che dell’anticipo della riunione ne sia dato atto nel verbale, come della sua accettazione da parte dei presenti. È importante (lo si ribadisce) che tutti i proprietari siano presenti personalmente o per delega: se qualcuno dei condomini, infatti, risulterà assente si correrà il rischio che costoro possano impugnare quanto deciso dalla assise poiché l’assemblea non è stata regolarmente convocata.

Si tenga tuttavia presente che ai sensi dell’art. 1137 del c.c. questo tipo di impugnazione può essere proposta solo dai condomini assenti o dissenzienti entro il rigido termine perentorio di 30 giorni decorrenti dal giorno della riunione per coloro che erano presenti, mentre per coloro che risultavano assenti dal giorno in cui fu comunicato loro il verbale della riunione. Decorso tale termine quanto deciso dall'assemblea diviene inoppugnabile e tale tipo di contestazione non potrebbe essere più proposta, anche se di per sé fondata.


M.Irene R. chiede
lunedì 06/07/2020 - Marche
“Un’assemblea condominiale per lavori straordinari è stata approvata regolarmente, ma sono sopraggiunti motivi tecnici ed economici che alcuni condomini preferirebbero alla risoluzione precedente. Come fare per rivedere la delibera precedente ? (un condomino si oppone a questa nuova nuova soluzione e minaccia di adire alle autorità giudiziaria).
Si può fare un’assemblea straordinaria per “rivedere” e “ri-approvare” una delibera in sostituzione della prima? Ci sarebbe la maggioranza!”
Consulenza legale i 09/07/2020
Non vi è alcuna norma che impedisce alla assemblea dei condomini di ritornare su quanto deliberato in precedenza al fine di riconsiderare le proprie decisioni, oppure per sanare la delibera condominiale da qualche vizio di annullabilità che potrebbe generare un potenziale contenzioso: è opportuno, però, seguire alcuni accorgimenti per evitare che la seconda decisione presa possa essere impugnata innanzi alla autorità giudiziaria.

In primo luogo, nell’ordine del giorno comunicato ai condomini ai sensi dell’art 66 disp.att. del c.c. è opportuno che tra i suoi argomenti risulti in maniera chiara e precisa la discussione circa la possibilità di modificare o rivedere quanto deciso in una precedente riunione. La volontà di modifica o di revoca dovrà, poi, essere manifestata in maniera assolutamente chiara ed inequivocabile nel verbale della riunione al fine di evitare qualsiasi contestazione.

A titolo puramente esemplificativo si può dire che nell’ordine del giorno comunicato ai componenti dell’assise, dovrà risultare un punto del seguente tenore: "Rifacimento della facciata: modifica o revoca della decisione assunta nella precedente riunione del…". Il giorno della assemblea, qualora si maturasse la decisione di rivedere o annullare quanto precedentemente deciso, nel verbale dovrà risultare una delibera del seguente tenore: "L’assemblea decide di revocare interamente ed annullare quanto precedentemente deciso nella riunione del… e di non procedere alla esecuzione dei lavori…", oppure: "L’assemblea, in merito ai lavori straordinari di rifacimento della facciata, decide di revocare interamente ed annullare quanto deciso nella riunione del …. e sul punto di deliberare come segue: accettare il preventivo della impresa x, invece del preventivo della impresa y, oppure, procrastinare l’esecuzione dei lavori al giorno…ecc. ecc.".

Le maggioranze per revocare o modificare una precedente delibera assembleare sono identiche a quelle necessarie per approvare la precedente delibera che si andrà a revocare; nel caso specifico, visto che si dovrà rivedere una precedente delibera con la quale si era approvato la realizzazione di lavori straordinari, i quorum deliberativi richiesti per addivenire alla sua revoca o modifica saranno quelle previste dai co 2° e 4° dell’art 1136 del c.c. (maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno la metà del valore dell’edificio: 500 millesimi).

Giungendo alla fine del parere è giusto sottolineare che seppur la revoca o modifica di una precedente delibera assembleare sia pienamente ammissibile da un punto di vista del diritto condominiale, tale prassi deve essere fatta a ragion veduta e con estrema cautela, soprattutto quando la corretta attuazione della decisione poi revocata comporti la necessità di vincolare la compagine condominiale con ditte fornitrici.
Il n. 1) dell’art. 1130 del c.c. ci dice che tra i compiti principali dell’amministratore di condominio, vi è quella di dare esecuzione alle decisioni della assemblea. Nel caso in cui l’assise abbia deliberato di effettuare dei lavori straordinari e incaricato una determinata ditta di realizzarli, l’amministratore, ai sensi della norma in commento, è tenuto a contattare la predetta ditta al fine di stipulare con essa in nome e per conto del condominio il contratto di appalto. Il successivo ripensamento da parte della assemblea di eseguire questi lavori, non comporta anche la caducazione del contratto firmato con la ditta appaltatrice! È quindi possibile che l’impresa edile una volta che gli venga comunicata la volontà dei condomini di non procedere ai lavori, possa legittimamente pretendere il pagamento di determinate penali previste dal contratto oppure il pagamento di un risarcimento. Durante la riunione in cui si discuterà della eventualità di revocare la precedente delibera in cui si è approvato la realizzazione di lavori straordinari, è quindi opportuno approfondire le conseguenze giuridiche che tale revoca può avere su eventuali contratti in essere con terze ditte appaltatrici.

Anna R.S. chiede
mercoledì 13/11/2019 - Veneto
“Ho bisogno di sapere quando giuridicamente si considera ricevuta una raccomandata. Risponde al vero che giuridicamente si considera il momento in cui è stato lasciato il primo avviso di raccomandata?
Mi succede che un amministratore sostenga di avermi inviato una convocazione da me mai ricevuta e di cui non ho trovato nessun avviso nella cassetta della posta; io potrei impugnare le delibere assunte dato che non ho avuto conoscenza della convocazione? Anche se ne ho avuta una copia via mail 2 giorni prima della fissazione dell'assemblea stessa ?

In attesa, porgo distinti saluti.


Consulenza legale i 20/11/2019
La norma di riferimento per la risposta al primo quesito è l’art. 1334 c.c., il quale stabilisce che ogni comunicazione diretta ad una determinata persona si considera conosciuta nel momento in cui giunge “all’indirizzo” del destinatario, “se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia”.
Per “indirizzo del destinatario” si deve intendere ogni luogo che – rientrando nella sfera di dominio o di controllo del destinatario – appaia idoneo a consentirgli la ricezione dell’atto.
Relativamente alla raccomandata, in particolare, è l’avviso di ricevimento a costituire la prova, com’è noto, dell’arrivo a destinazione. Se la lettera non viene consegnata a causa dell’assenza del destinatario, essa si presume conosciuta da quest’ultimo nel momento in cui è rilasciato il relativo avviso di giacenza del plico presso l’Ufficio Postale.

La risposta, dunque, al primo quesito è positiva: se il postino ravvisa che il destinatario è reperibile (quindi l’indirizzo è corretto e sulla cassetta c’è il suo nome) ma assente (in quel momento) allora lascia l’avviso in cassetta e da quel momento la comunicazione si considera regolarmente ricevuta.

La prova che la comunicazione è stata conosciuta dal destinatario dev’essere offerta dal mittente: pertanto, nel caso di specie, è l’amministratore a dover fornire la prova che la raccomandata è stata inviata ma soprattutto a dover esibire la cartolina di ricevimento attestante la regolare consegna (dell’avviso, quantomeno).

Per quanto riguarda, invece, le modalità di comunicazione della convocazione, è l’art. 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile che le elenca: si tratta di posta raccomandata, pec, fax oppure consegna a mani.
L’elencazione deve intendersi tassativa. La pronuncia di riferimento in tal senso è ancora Trib. Genova 23 ottobre 2014 n. 3350, la quale ha così statuito: “ritenuto che, quindi, se in passato vigeva in passato il principio di libertà delle forme, (…), per cui l’unico criterio concretamente applicabile doveva ritenersi quello che garantisse il raggiungimento dello scopo, con le modifiche intervenute con la L. n. 220 del 2012 l’amministratore del condominio deve utilizzare le forme scritte imposte dalla norma).

La procedura di convocazione, quindi, va scrupolosamente rispettata, perché la finalità di questa norma – introdotta con la riforma del condominio proprio a questo scopo – è quella di assicurare a ciascun condòmino il diritto di intervenire all’assemblea e di metterlo in condizione di poterlo fare.

Tornando al quesito, pertanto, non è legittima la convocazione se la comunicazione è avvenuta solo a mezzo e-mail ordinaria, e ciò anche se la e-mail in questione è stata letta dal destinatario, che era perfettamente consapevole del contenuto.
In ogni caso, poi, la delibera sarebbe comunque impugnabile non solo per il mancato rispetto delle formalità previste per l’invio ma altresì per il mancato rispetto dei tempi: l’articolo da ultimo citato prescrive infatti un preavviso di almeno 5 giorni rispetto alla data fissata per l’adunanza in prima convocazione.
La norma, in particolare, dice che l’avviso deve essere “comunicato” al condòmino 5 giorni prima: a tale ultimo proposito, la Corte di Cassazione ha specificato che l’avviso di convocazione, in quanto avente natura giuridica di atto unilaterale recettizio, deve essere non solo inviato, ma anche ricevuto entro il termine previsto dalla legge (in tal senso si vedano Cass. n. 5769 del 1985 e Cass. 26 settembre 2013 n. 22047).

Per concludere, la delibera potrà essere sicuramente impugnata per inosservanza della procedura di legge relativa alla regolare convocazione dell’assemblea ai sensi dell’art. 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile, salvo che l’amministratore di condominio non provi – come asserisce – la regolare spedizione e ricezione della raccomandata, anche solo mediante immissione dell’avviso nella cassetta postale.


Giorgio B. chiede
martedì 27/03/2018 - Lazio
“Sto preparandomi, come presidente di assemblea condominiale, per una delicata riunione. Nel mio archivio, fra numerosi argomenti memorizzati, non riesco più a trovare i riferimenti alla prescrizione, per l'assemblea, di demandare ad altri condomini, incombenze o compiti di pertinenza dell'amministratore.
Ringrazio sperando in un vostro aiuto.”
Consulenza legale i 02/04/2018

Il ruolo che viene dato all’amministratore di condominio dal nostro legislatore, è principalmente di organo esecutivo della governance dello stabile. Esso è chiamato in prima battuta a dare attuazione a quanto deciso dalla assemblea condominiale, la quale, tra le altre cose di sua competenza, decide a quale impresa affidare un determinato servizio: ad esempio il giardinaggio. Sarà poi l’amministratore a stipulare in nome e per conto del condominio il contratto con la ditta fornitrice scelta dai condomini in assemblea.

Non vi è alcuna norma che vieti ai proprietari di affidare la gestione o la manutenzione di un servizio direttamente ad un condomino; in tale caso l’amministratore non potrà fare altro che prendere atto della scelta fatta, mettendo a bilancio del condominio gli eventuali costi del servizio come un qualsiasi altro fornitore.

I proprietari, sempre nel contesto assembleare, se non sodisfatti del lavoro svolto dal condomino, potranno scegliere di affidare la gestione del servizio o ad un altro condomino che si propone, o ad una impresa esterna, come avviene per qualsiasi fornitore che non svolge adeguatamente il suo lavoro. Anche in questo caso il compito dell’amministratore sarà quello di dare corso alle decisioni prese dai proprietari, sottoscrivendo i contratti di fornitura che si rendessero eventualmente necessari.

Non esiste alcuna norma di legge che impone all’amministratore una stretta vigilanza sull’operato dei fornitori del condominio e su come viene svolto il lavoro, siano essi ditte esterne o i condomini stessi. Anche se un tale obbligo fosse previsto in un regolamento condominiale, esso non può essere spinto fino a pretendere da un amministratore una vigilanza puntuale, precisa e particolareggiata dei fornitori del condominio; una tale pretesa da parte dei condomini andrebbe oltre le funzioni dell’amministratore, il quale rimane principalmente un rappresentante della compagine condominiale e un organo amministrativo del condominio. L’amministratore professionista infatti non è un abitante dello stabile, e ha solitamente anche altri palazzi da amministrare.
Al contrario proprio in quanto abitante, deve essere il condomino il soggetto meglio deputato a vigilare sull’ operato e sulla qualità dei lavori svolti da soggetti chiamati a eseguire determinati servizi nel palazzo: siano essi ditte esterne o i condomini stessi.

Tale funzione di vigilanza del condomino e di collaborazione con l’amministratore è tra l’altro agevolata da specifici strumenti previsti dalla legislazione condominiale: ed in particolare dall’art 66 disp. att. del c.c. Tale articolo permette infatti all’amministratore di convocare una assemblea straordinaria, quando questi lo ritiene necessario, oppure quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentano almeno 1/6 del valore dell’edificio. Quando la richiesta di riunire l’assemblea proviene dagli stessi condomini, se l’amministratore non provvede a convocarla entro 10 giorni dalla richiesta, la riunione assembleare potrà essere convocata dagli stessi richiedenti.

La norma appena citata, entra molto in gioco nel momento in cui si ritiene che un determinato fornitore non svolga adeguatamente il proprio lavoro. Il condomino scontento potrà infatti fare presente il suo disagio all’amministratore, sollecitando il suo potere di convocare una assemblea straordinaria; in alternativa, nel caso in cui i condomini abbiano i requisiti richiesti dall’art 66 disp.att. che si sono poco sopra indicati, potranno avanzare all’amministratore una richiesta formale e scritta di convocazione della assemblea, alla quale lo stesso è obbligato a dare corso.

Tra gli argomenti all’ordine del giorno dell’assemblea straordinaria così convocata, dovrà essere inserita la discussione sul servizio condominiale di cui ci si ritiene insoddisfatti; in tal modo il giorno della riunione si potrà decidere con le maggioranze previste dall’ art 1136 del c.c. se cambiare o meno la ditta fornitrice o affidare ad una impresa professionista un servizio svolto da un condomino.

Anche il comportamento tenuto da un condomino responsabile di ritirare la posta diretta al condominio non può essere stigmatizzato: esso rientra in una logica di collaborazione che deve sempre sussistere tra amministratore e compagine condominiale.
Diversa sarebbe la valutazione da farsi, se il condomino responsabile sottraesse la corrispondenza destinata al condominio, non consegnandola all’amministratore, o impedendo che la stessa venga a conoscenza della compagine condominiale. Il proprietario che tenesse condotte di questo tipo, potrebbe, infatti, andare incontro a responsabilità civili e penali.


Roberto C. chiede
giovedì 19/10/2017 - Lombardia
“Buongiorno,
sono un condomino in una struttura condominiale costituita da due edifici, uno parallelo all’altro , ognuno costituito da 4 unità abitative per un totale quindi di 8 unità. I due edifici sono separati da un corsello per accedere alle singole unità abitative, con i box nella parte sottostante interrata. In primavera abbiamo cambiato l’amministratore dopo circa 10 anni. Il nuovo amministratore ha indetto un’assemblea straordinaria, presso l’oratorio di un comune limitrofo in data 6 luglio 2017. Generalmente nella seconda metà di settembre veniva indetta l’annuale assemblea ordinaria. Premetto che io sono in pessimi rapporti con i restanti condomini a seguito di un rifiuto coalizzato e ingiustificato del recupero del sottotetto sopra il mio appartamento.
Nella mattina del 27-10-2017, mentre uscivo dalla mia unità abitativa, un condomino nel suo giardino in presenza di un secondo condomino mi chiede se ho ricevuto una mail con la convocazione dell’assemblea, io gli rispondo che non ho ricevuto nessuna mail. A quel punto mi dice che l’assemblea è organizzata nella sua taverna nella data del 03-10-2017 alle ore 18.30.
Nei successivi giorni io non ricevo nessuna comunicazione ne via mail ne via raccomandata da parte dell’amministratore.
Alla sera del 03-10-2017 probabilmente l’assemblea si è tenuta dato che l’auto dell’amministratore era nel parcheggio adiacente il condominio.
Il giorno successivo sempre lo stesso precedente condomino, mi ferma e mi dice che: dato che io non sono andato all’assemblea mi chiede di poter entrare nel giardino di mia proprietà dove è posizionato un pozzetto di scarico per risolvere un possibile problema di intasamento della rete di scarico delle cucine.
Mi chiedo:
1) Il precedente amministratore inviava mail e raccomandata con doppia data per la convocazione dell’assemblea, è lecito che una assemblea venga convocata da un condomino nella sua abitazione e non dall’amministratore?
2) Non abbiamo un regolamento condominiale, un eventuale regolamento condominiale per una struttura di 8 unità di quanti millesimi ha bisogno per essere approvato?
3) Sino a quando io mi posso rifiutare di dare accesso alla mia proprietà per risolvere problematiche varie: accesso al pozzetto, accesso al sottotetto che è solo dalla mia proprietà, da parte degli altri condomini del mio stabile (totale quindi 4) in assenza di una servitù di passaggio esplicitamente scritta nel contratto di compravendita.
Grazie delle risposte”
Consulenza legale i 03/11/2017
Il primo problema che si richiede di affrontare è quello relativo alle corrette modalità per convocare una assemblea condominiale.

Va intanto precisato che, nei condominii in cui è presente, la convocazione dell’assemblea è atto proprio dell’amministratore (salvo alcune ipotesi di autoconvocazione), mentre nei condominii senza amministratore o con amministratore decaduto per perdita dei requisiti di onorabilità, è atto esercitabile da tutti i condòmini.

Nel caso che ci occupa sembra di capire che un amministratore, seppure di nuova nomina, vi sia, e pertanto si risponderà alla domanda posta considerando che il condominio sia gestito da un amministratore esterno.

In tale ipotesi l’avviso di convocazione dell’assemblea dovrà necessariamente presentarsi quale documento da tale figura redatto, con un contenuto predeterminato dalla stessa legge, e precisamente dall’art. 66 disp. Att. C.c., nonché dall’art. 1117 ter c.c. per l’ipotesi specifica in cui oggetto di delibera siano modificazioni alle destinazioni d’uso.

Per quanto concerne invece le modalità di comunicazione, un chiaro e preciso riferimento normativo si rinviene nell’art. 66 co. 3 disp. Att. C.c., il quale dispone che l’avviso di convocazione deve essere comunicato agli aventi diritto a partecipare all’assemblea almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima adunanza.
In giurisprudenza sono state perfino affrontate delle problematiche relative al puntuale rispetto e conteggio di questo termine, e la stessa Corte di Cassazione ha specificato che, avendo ciascun condomino il diritto di intervenire all’assemblea e di essere messo in condizione di poterlo fare, l’avviso di convocazione, in quanto avente natura giuridica di atto unilaterale recettizio, deve essere non solo inviato, ma anche ricevuto entro il termine previsto dalla legge (in tal senso possono citarsi Cass. n. 5769 del 1985, che ribadisce un indirizzo già espresso da Cass. n. 2050 del 1975 e da Cass. n. 2368 del 1970; Cass. 26 settembre 2013 n. 22047).

Trattasi, inoltre, di un atto a forma vincolata, e ciò in quanto le forme previste dall’art. 66, terzo comma, disp. att. c.c. devono essere considerate tassative (cfr. in tal senso Trib. Genova 23 ottobre 2014 n. 3350).
Tale norma, infatti, prevede quali necessarie forme di comunicazione:
a) posta raccomandata (è indifferente la presenza o meno dell’avviso di ricevimento);
b) posta elettronica certificata (è fondamentale che la comunicazione avvenga tra due indirizzi p.e.c.);
c) fax;
d) consegna a mano (è indispensabile la firma del destinatario per attestazione di consegna).

Quanto al luogo di riunione, la giurisprudenza, chiamata a pronunciarsi sull’argomento (si veda App. di Firenze 6 settembre 2005 n. 1249), si è limitata ad affermare che l’assemblea condominiale deve tenersi nello stesso comune in cui è ubicato l’immobile, argomentando ciò sulla base del criterio di ragionevolezza (sarebbe irragionevole pretendere che i condomini siano costretti a spostarsi in un diverso comune).

Si ritiene utile, tuttavia, evidenziare che sempre l’art. 66 disp. Att. C.c. prevede una ipotesi residuale in cui, pur in presenza di un amministratore in carica, l’assemblea di condominio possa essere convocata direttamente dai condomini; si tratta del caso in cui due condomini, che rappresentino un sesto del valore dell’edificio, abbiano richiesto all’amministratore di convocare l’assemblea e quest’ultimo, decorsi dieci giorni dalla richiesta, non vi abbia provveduto.
In tale ipotesi la norma riconosce ai singoli condomini il potere di provvedere direttamente alla convocazione dell’assemblea, ma ciò non esclude che debbano pur sempre rispettarsi le forme tassative di convocazione dalla medesima norma previste (ciò potrebbe dare una spiegazione del comportamento tenuto dai due condomini nella mattinata del 27.10.2017, i quali davano comunicazione verbale della assemblea condominiale convocata per il giorno 03.10.2017, ore 18.30, nella taverna di uno di essi, comunicazione senza alcun dubbio invalida e priva di alcuna valenza giuridica).

Da quanto detto ne consegue che, non sussistendo nel caso di specie neppure una minima parvenza di regolarità e rispetto circa le forme da adottare per la convocazione assembleare, qualunque delibera adottata in quella sede sarà da ritenere annullabile ex art. 66 comma 3 ultima parte disp. Att. C.c.

Dispone tale norma, infatti, che l’omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, rende la deliberazione assembleare annullabile ex art. 1137 c.c. e che l‘istanza di annullamento può essere proposta dai dissenzienti o da coloro che siano risultati assenti perché non ritualmente convocati.
Nel caso precipuo degli assenti, il termine previsto di 30 gg. per impugnare la delibera si farà decorrere dalla comunicazione del verbale; ciò significa che, fin quando il relativo verbale non venga fatto formalmente entrare nella sfera di conoscibilità del condomino assente, il relativo termine di 30 gg. non potrà in alcun modo decorrere.
L’omessa impugnazione sana ogni vizio e consente di affermare che la delibera sia divenuta inoppugnabile.

Passando adesso a trattare della adozione del regolamento condominiale, va detto innanzitutto che trattasi della deliberazione con la quale l’assemblea dota il condominio del proprio statuto e che la sua adozione è obbligatoria nei condominii con più di dieci partecipanti.

In ordine ai requisiti richiesti dalla legge per la sua approvazione, il riferimento normativo lo si rinviene nell’art. 1138 c.c., il quale dispone espressamente che il regolamento deve essere approvato dall’assemblea con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell’art. 1136 c.c., ossia con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.

Ciò vale, però, finché il suo contenuto non esorbiti dal contenuto indicato dall’art. 1138 c.c., ossia finché non vengano in alcun modo menomati i diritti di ciascun condomino, quali risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni, né vengano in alcun modo derogate le disposizioni analiticamente citate dal medesimo art. 1138 c.c.

A questo punto rimane da chiarire il dubbio circa la legittimità o meno della pretesa avanzata dagli altri condomini di accedere alla proprietà esclusiva di uno dei condomini per effettuare delle ispezioni e/o controlli su parti di impianti a servizio dell’intero edificio (ci si riferisce al pozzetto posizionato nel proprio giardino ove si raccolgono le reti di scarico delle cucine, nonchè al sottotetto a cui si può accedere solo dal proprio appartamento).

A tal riguardo si ritiene che, pur in assenza di una espressa costituzione di servitù, contenuta nell’atto di acquisto dell’immobile, debba comunque consentirsi agli altri condomini l’esercizio del preteso diritto, e ciò in quanto una servitù sarà comunque da ritenere sussistente per destinazione del padre di famiglia.

Infatti, ai fini della configurazione di tale modalità di acquisto del diritto reale occorre la sua apparenza e cioè l’esistenza di segni visibili rivelatori dell’esistenza della servitù (può essere tale, oltre allo stato dei luoghi, anche una planimetria o lo stesso progetto dell’edificio).

La sua costituzione presuppone che l’originario unico proprietario abbia posto in essere tra due fondi o due parti dello stesso fondo a lui appartenenti una situazione soggettiva di subordinazione o servizio, corrispondente al contenuto di una servitù, situazione che non rileva come tale finché i fondi siano nella titolarità dell’unico soggetto proprietario (in base al principio nemini res sua servit. Nel nostro caso è chiaro che il riferimento deve intendersi fatto alle diverse parti dell’edificio condominiale).

Nel momento in cui i due fondi o le due parti del fondo vengono divise, ossia vengono ad appartenere a diversi soggetti, proprietari ciascuno di una parte, tale situazione soggettiva si pone di per sé come fatto costitutivo di una servitù, avente contenuto corrispondente all’utilità già garantita di fatto a uno dei due fondi o delle due parti dello stesso fondo.

La costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia non si ricollega, quindi, ad una specifica manifestazione di volontà diretta al sorgere della servitù (quale potrebbe essere la sua specifica previsione nell’atto di compravendita del singolo appartamento), bensì ad un comportamento costitutivo od omissivo dell’originario proprietario, da cui sia derivata una situazione di fatto corrispondente al contenuto della servitù.

Ciò che si richiede per il suo insorgere è soltanto che non risulti una espressa volontà contraria del proprietario dei fondi al momento della loro separazione; difatti il c.d. silentium si configura come elemento della fattispecie costitutiva.

Una contraria manifestazione di volontà può essere contenuta in una specifica clausola negoziale, con cui si esclude espressamente il sorgere della servitù, ovvero può essere desunta indirettamente da altra clausola, il cui contenuto sia incompatibile con la volontà di lasciare immutata la situazione di fatto che verrebbe a determinare la nascita della servitù.

In assenza di ciò, si dovrà riconoscere la sussistenza di un tale tipo di servitù, trovando conseguentemente applicazione la norma di cui all’art. 1064 c.c., rubricata proprio “Estensione del diritto di servitù”, la quale, dopo aver genericamente precisato che il diritto di servitù comprende tutto ciò che è necessario per usarne, riconosce al titolare della servitù il diritto di passare per il fondo servente per esercitare la servitù di cui è titolare.

R. R. chiede
venerdì 05/05/2023
“Buongiorno,

il 18 luglio 2018 ho acquistato la mia prima casa. In questa casa al di fuori del bagno ho un'intercapedine dove sono stati predisposti dal costruttore le predisposizioni del climatizzatore. Cosa scritta sul regolamento condominiale da atto notarile che all'art 3 - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO CONDOMINIALE descrive: "intercapedine fronteggiate gli appartamenti sub 4 (io) e 9 (vicina di casa) nella quale è permessa l'installazione di apparecchi tecnologici di modeste dimensioni, l'accesso a tale area potrà essere regolamentato a salvaguardia della privacy delle due unità immobiliari fermo restando proprietà condominiale.

Così sapendo all'atto di acquisto qualche settimana fa mi muovevo per far sì di acquistare il climatizzatore da far montare in questa intercapedine, ma venivo avvisato dall'affittuaria dell'appartamento confinante (sub 9) che su quell'intercapedine
c'era una esclusività da parte del suo proprietario (avuta nel 2017 (1 anno prima del mio acquisto) in seguito a dei lavori di piastrellamento avvenuti sull'intercapedine per eliminare dei ristagni d'acqua di cui si era accollato interamente il costo a seguito di una assemblea condominiale ordinaria del 01 febbraio 2017 dove erano presenti 586,582 millesimi su un totale di 5 condomini su 10 (credo di capire di cui 2 rappresentati dalla stessa persona date le firme, ma non sono specificati i nomi dei delegati) che così recita: "vista la necessità di sistemare la pavimentazione del cortile condominiale chiuso al fine di evitare ristagni d'acqua si decide di dar corso ai lavori per una spesa di 1500 euro + iva, si prospetta che l'ipotesi di tale intervento venga preso in carico interamente dalla signora Maria Teresa Panfili a condizione che il condominio gli dà l'uso esclusivo di tale chiostro per anni 20. Si richiede pertanto comunicazione scritta ai non presenti accettazione scritta compresi i deleganti. Quindi non potevo a suo dire montarci nemmeno uno spillo.

Io di queste deleghe ne ho sei (che ho richiesto all'amministratrice) esclusa quella della proprietaria che mi aveva venduto casa (ps: la proprietaria di casa che mi ha venduto non era neanche in assemblea): e tali deleghe recitano: ...con la presente accetta di concedere alla SIGNORA PANFILI MARIA TERESA l'uso a titolo gratuito del piccolo cortile condominiale per anni 20 (ometto di scrivere tutti i dati del condominio, il motivo descritto sopra, motivo, spese, ristagni ecc) con data luogo e firma.

Dopodiché ho parlato con il proprietario dell'appartamento (ovvero il locatore) che molto cordialmente fra le soluzioni che mi ha proposto è stata di dividere le spese inter nos esclusi gli anni intercorsi e mantenere l'esclusività con lui con una scrittura privata o da un legale o dall'amministratrice, oppure che si farà rivalsa sul condominio nel caso.

Ma la domanda che mi pongo è: posso pagare le spese sostenute un anno prima che acquistassi casa per godere di diritti che già ho? Ovvero il diritto di montare il clima come recita l'atto notarile del REGOLAMENTO DI CONDOMINIO, oltre al fatto che di fatto, io insieme al mio vicino abbiamo già "l'esclusività" di questa intercapedine...ovvero gli unici accessi sono la mia finestra del bagno e la sua finestra del bagno. Se lo avessi saputo l'avremo messo per iscritto sull'atto di compravendita per farlo pagare a chi mi ha venduto casa.

Se monto il climatizzatore rischio qualcosa a livello legale o sono nella ragione?

Grazie infinite e in attesa di una vostra risposta porgo distinti saluti.

Consulenza legale i 15/05/2023
La delibera del febbraio 2017 e i successivi accordi che ne sono scaturiti non sono opponibili all’attuale proprietario del subalterno 4. Affinché fosse possibile una opponibilità dell’uso esclusivo della intercapedine ai successivi proprietari, ed in particolare al futuro acquirente del subalterno 4, sarebbe stato necessario che l’accordo di uso esclusivo fosse racchiuso in un rogito notarile sottoscritto da tutti i proprietari, ed in particolare dall’allora proprietaria dell’attuale suo appartamento, per poi essere trascritto presso la Conservatoria dei RR.II.

In assenza di tutto questo, ai sensi dell’art. 1372 del c.c., quanto deciso in assemblea nel febbraio del 2017 non può essere opponibile ai futuri acquirenti degli appartamenti e tale delibera può tuttalpiù vincolare solo coloro che hanno sottoscritto le autorizzazioni emesse successivamente alla assemblea del febbraio del 2017: inoltre, in che termini poi questo vincolo possa esplicarsi nei confronti dei firmatari è tutto da chiarire e comunque ciò non riguarda l’oggetto del presente parere.

Quanto detto è un principio assolutamente granitico del diritto condominiale e del diritto contrattuale. La sua vicina di casa ne sembra ben consapevole: essa infatti è subito scesa a più “miti consigli”, salvo poi porre in essere un maldestro tentativo per imbrigliarla con accordi assolutamente inutili per farla diventare debitore di una somma che in realtà non in alcun modo dovuta.

La verità è che lei in virtù del regolamento condominiale di natura contrattuale ha pieno diritto, al pari della sua vicina, di utilizzare l’intercapedine per l’installazione di apparecchi elettronici di piccole dimensioni, e questo può essere fatto ovviamente a titolo gratuito senza dover riconoscere una qualsivoglia somma a chicchessia. Ogni tentativo di senso contrario da parte della sua vicina molto difficilmente avrebbe un seguito giudiziario.
Per tale motivo, allo stato attuale del contenzioso (molto embrionale), si consiglia di far presente per iscritto per mezzo di raccomandata inviata alla proprietaria del sub 9, e per conoscenza anche alla sua inquilina e all’amministrazione di condominio, che non sussiste alcun diritto di uso esclusivo della intercapedine a lei direttamente opponibile, né tantomeno un obbligo da parte sua di riconoscere una qualsivoglia somma alla proprietà. Per tale motivo si procederà alla installazione della climatizzazione nella intercapedine in conformità con le norme del regolamento di condominio. Starà poi alla proprietà del sub. 9 valutare l’opportunità di proseguire nelle sue pretese che paiono sulla base di quanto riferito assolutamente infondate.

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