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Dispositivo dell'art. 100 Costituzione

Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa (1) e di tutela della giustizia nell'amministrazione (2).
La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo (3), e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato (4). Partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria (5). Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito (6).
La legge assicura l'indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.

Note

(1) Il Consiglio di Stato esprime pareri in materia giuridico-amministrativa. Tali pareri possono essere:
-- facoltativi: sono quelli che la pubblica amministrazione ha facoltà, ma non obbligo, di chiedere in casi determinati; essi non sono mai vincolanti per l'organo richiedente, che può non seguirli senza dover motivare la sua decisione;
-- obbligatori: sono i pareri che la pubblica amministrazione è tenuta a chiedere nelle ipotesi tassativamente indicate dall'art. 17, comma 25, della legge 127/1997 (atti normativi del Governo e dei ministri; ricorso straordinario al Capo dello Stato; schemi generali di contratti-tipo, accordi e convenzioni predisposti da uno o più Ministri). Essi vengono distinti in vincolanti e non vincolanti a seconda che la pubblica amministrazione debba o meno seguirli nell'emanazione dell'atto per cui il parere è richiesto; nel secondo caso, però, la pubblica amministrazione è tenuta a esprimere i motivi per i quali si discosta dal parere del Consiglio di Stato.

(2) Nell'ordinamento della giustizia amministrativa il Consiglio di Stato opera prevalentemente come organo giurisdizionale di secondo grado, al quale può essere proposto ricorso avverso le sentenze emesse dai Tribunali amministrativi regionali (v. 125).

(3) Il controllo di legittimità esercitato dalla Corte dei conti è finalizzato alla verifica del rispetto delle norme giuridiche, prescindendo da qualsiasi implicazione di natura finanziaria. Tale tipo di controllo ha costituito storicamente la principale attività della Corte. Le leggi nn. 19 e 20 del 1994 hanno cercato di rimediare ai due vizi più gravi di tale controllo: il carattere puramente formale del riscontro e la lunghezza del procedimento (che si conclude con l'apposizione del visto da parte della Corte), riducendo anche il numero di atti sottoposti al controllo di legittimità.

(4) Il controllo successivo sulla gestione del bilancio dello Stato si attua attraverso il giudizio di parificazione che la Corte esprime sul rendiconto dello Stato [v. 81]. Con tale atto, la Corte, nell'ambito di un procedimento di natura giurisdizionale, dichiara la regolarità del rendiconto generale dello Stato. Con eguali accertamenti, inoltre, la Corte verifica i risultati della gestione finanziaria dell'intero settore pubblico. Proprio la natura giurisdizionale del giudizio di parificazione ha portato la Corte costituzionale a riconoscere alla Corte dei conti la potestà di sollevare eccezione di costituzionalità nei confronti di leggi e atti aventi forza di legge per contrarietà con l'art. 81 Cost. (sentenza n. 244/1995).

(5) Il controllo sui cosiddetti enti sovvenzionati è attualmente regolato dalla L. 259/1958. Esso è esercitato su bilanci, consuntivi e relazioni dei rispettivi organi amministrativi. Su tali atti la Corte, se ravvisa una gestione non conforme al pubblico interesse, formula rilievi che vengono trasmessi al Ministro dell'Economia e delle Finanze ed al Ministro competente, affinché questi ultimi attivino gli organi di vigilanza sull'ente.

(6) La cosiddetta attività di referto della Corte (ovvero l'obbligo di riferire al Parlamento sul risultato dei riscontri eseguiti) ha lo scopo di rendere più incisivo il controllo dell'Assemblea sull'esecutivo. Si noti che, dal 1995, una sezione della relazione sul rendiconto generale dello Stato è dedicata anche al controllo sulla gestione: si tratta di una tipologia di controllo (introdotta dalla legge 20/1994) con cui si valutano costi, modi e tempi dell'attività amministrativa e si verifica il grado di perseguimento degli obiettivi posti. Si tratta, come si vede, di un controllo molto più incisivo e significativo rispetto a quello, puramente formale, di legittimità.


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