← Art. precedente Art. successivo →

Dispositivo dell'art. 96 Costituzione

Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni (1), alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica (2) o della Camera dei deputati (3), secondo le norme stabilite con legge costituzionale (4).

Note

(1) Si fa riferimento alla responsabilità penale per i reati ministeriali, mentre per i reati comuni, commessi al di fuori dell'esercizio delle funzioni ministeriali, il regime applicato ai Ministri in nulla differisce da quello a cui sono soggetti tutti gli altri cittadini.
I membri del Governo sono, altresì, responsabili civilmente, come qualsiasi altro funzionario pubblico (v. 28), secondo le norme del codice civile.

(2) Se il Ministro non è membro del Parlamento l'organo che deve concedere l'autorizzazione è il Senato della Repubblica.

(3) Tale autorizzazione non corrisponde a quella prevista per i parlamentari dall'articolo 68, in quanto la valutazione della fondatezza della notizia di reato è già compiuta dal giudice ordinario. Si tratta infatti di una valutazione politica (e non giuridica), e ad essa è del tutto indifferente che il Ministro inquisito sia o meno ancora in carica.

(4) Art. così sostituito dalla L. cost. 16-1-1989, n. 1.


Quesiti degli utenti

Attenzione: prenderemo in esame SOLO richieste scritte in italiano corretto, con adeguata punteggiatura, riferite a quesiti di interesse.