Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento (1) di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune (2).
(1) Secondo opinione diffusa, il mandato presidenziale decorre dal giorno del giuramento; pertanto, se il Presidente eletto si rifiuta di giurare, la carica deve considerarsi ancora scoperta, rendendosi necessario proseguire le operazioni di voto da parte del Parlamento in seduta comune integrato dai delegati regionali.
(2) Secondo il dettato costituzionale il giuramento del Presidente della Repubblica dovrebbe essere prestato soltanto dinanzi al Parlamento in seduta comune; è comunque prassi che il Presidente della Camera inviti anche i delegati regionali [v. 83] che hanno partecipato all'elezione del Capo dello Stato.
In occasione del giuramento, il Presidente della Repubblica rivolge alle Camere un messaggio, detto «introduttivo» o di «insediamento», con il quale espone le linee che caratterizzeranno lo «stile» del suo mandato: si tratta di un messaggio orale, pronunciato direttamente dinanzi alle Camere, a differenza dei tipici messaggi presidenziali [v. 87], trasmessi in forma scritta al Parlamento.