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Articolo 86 Costituzione

[Aggiornato al 22/10/2023]

Dispositivo dell'art. 86 Costituzione

Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione [85, 88].

Ratio Legis

L'Assemblea Costituente ha previsto sia un meccanismo per la supplenza temporanea del Capo dello Stato (allo scopo di impedire vuoti momentanei di potere) sia un meccanismo per la sua nuova elezione (in modo da evitare che la supplenza temporanea si protragga troppo a lungo).

Brocardi

Princeps senatus

Spiegazione dell'art. 86 Costituzione

Il Capo dello Stato è una figura istituzionale super partes, flessibile e capace di adattarsi alle vicende del Paese, i cui poteri si espandono e si restringono in relazione alle dinamiche nazionali.

In particolare, tale organo:

  • è monocratico;

  • svolge funzioni imparziali di collegamento tra gli organi istituzionali dello Stato, di iniziativa e di impulso del sistema costituzionale, di garanzia e controllo, di decisione sui conflitti tra Governo e Parlamento e di rappresentanza dello Stato a livello internazionale;

  • è super partes, in quanto posto al di sopra delle parti;

  • è neutrale,dato che non è espressione di alcuna forza politica, ma, per contro, si pone come garante dell'unità del sistema costituzionale nel suo complesso;


  • è titolare di competenza specifiche e predeterminate.
Tali competenze, ai sensi del presente articolo, sono esercitate dal Presidente del Senato nel caso in cui il Capo dello Stato sia impossibilitato per qualsiasi motivo, anche temporaneo. La disposizione non dice nulla in ordine all'ampiezza di questi poteri che pertanto, astrattamente, non incontrano limiti. Tuttavia, si tratta di una funzione di supplenza: quindi, un principio di correttezza costituzionale impone di evitare l'esercizio di poteri quali la nomina di senatori a vita (art. 59 Cost.) o l'invio di messaggi al Parlamento (art. 87 Cost.) ed, in ogni caso, di quelle funzioni che possono riguardare lo stesso Presidente del Senato o alterare i rapporti tra poteri dello Stato.

Il secondo comma stabilisce invece la procedura da seguire nel caso di impedimento permanente. Tra le ipotesi di impedimento permanente vi sono la decadenza dalla carica a per la commissione dei reati di cui all'art. 90 Cost., un'infermità non curabile o la morte, il venir meno dei diritti civili e politici (v. art. 84 comma 1 Cost).

Ad esso si contrappone l'impedimento temporaneo che si ha, ad esempio, in pendenza del giudizio di cui all'art. 90 Cost. e in caso di malattia transitoria. E' discusso se il viaggio all'estero per motivi attinenti proprio alla funzione presidenziale configuri un impedimento temporaneo. In ogni caso, si ritiene che i poteri del supplente sarebbero limitati. Nel silenzio della norma l'impedimento in esame pone la questione di quale sia il soggetto competente a pronunciarlo se lo stesso Presidente non lo fa.

Storicamente, l'unica ipotesi che si registra è quella di Segni del 1964: il Governo accertò l'impedimento ma poi fu Segni stesso a dimettersi. Varie teorie hanno radicato la competenza, di volta in volta, nel Parlamento in seduta comune, nella Corte Costituzionale, nel Presidente della Camera.

In caso di impedimento permanente, morte o dimissioni del Capo dello Stato, il Presidente della Camera indice l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione [85, 88].

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