Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.
I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore (1), prestando giuramento [91, 93] nei casi stabiliti dalla legge (2).
(1) Anche se il dovere di fedeltà grava allo stesso modo su tutti i cittadini, questo comma disciplina un distinto dovere che attiene alle modalità di svolgimento («con disciplina ed onore») della funzione pubblica e dal quale scaturiscono obblighi specifici, come il divieto di iscriversi ai partiti politici (v. 98), o limitazioni a diritti costituzionalmente riconosciuti, come l'opposizione dei segreti militari o di Stato (v. 21).
(2) Storicamente, la previsione dell'obbligo di prestare giuramento nei casi previsti dalla Costituzione o dalla legge ordinaria, si giustifica con l'intento di legare al regime repubblicano e alla sua Costituzione anche i membri dell'apparato statale fautori della monarchia.