Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 53 Costituzione

[Aggiornato al 22/10/2023]

Dispositivo dell'art. 53 Costituzione

Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

Ratio Legis

Il dovere di concorrere a sostenere la spesa statale è espressione di un generale dovere di solidarietà (2 Cost.), cioè dell'obbligo di contribuire ad assicurare eguaglianza (3 Cost.) ed a creare un sistema in grado di prevedere dei servizi per tutti, anche i meno abbienti. Proprio per questo si stabilì che tale dovere dovesse essere adempiuto sulla base di criteri di progressività.

Spiegazione dell'art. 53 Costituzione

Ai sensi del presente articolo, tutti i cittadini e gli stranieri con interessi economici in Italia hanno il dovere di contribuire alle spese dello Stato mediante prelievi fiscali, i ragione della capacità contributiva di ciascuno e secondo criteri di progressività (e non di proporzionalità).

In particolare, gli introiti che lo Stato ricava dal gettito fiscale devono rispondere a criteri di giustizia distributiva ed eguaglianza del carico tributario tenendo conto dei principi suddetti, nonché in ossequio al principio antielusivo, il quale pone il divieto di aggirare il sistema tributario traendo vantaggi illeciti, anche in forma non esclusiva.

Per quanto riguarda più da vicino la capacità contributiva, è necessario innanzitutto verificare che i contribuenti siano effettivamente titolari di reddito, perchè solo in questo caso possono essere chiamati a concorrere alla spesa pubblica.

Sulla base di questo parametro la stessa Corte Costituzionale è chiamata a sindacare la legittimità delle leggi ordinarie che impongono tributi. Peraltro, il riferimento a questa capacità non esclude che determinate categorie di soggetti possano essere esonerate dal versamento o che lo stesso possa essere determinato in forma meno gravosa, se ricorrono determinati presupposti (reddito minimo, nuclei famigliari numerosi ecc.).

Oltre al generale principio della capacità contributiva, il costituente ha stabilito che il sistema fiscale deve basarsi su quello di progressività, il quale implica che ciascuno sia chiamato a concorrere alla spesa pubblica in base alle proprie risorse, in modo che chi ha meno versi meno e chi ha di più versi più, ma solo in seguito al raggiungimento di determinate soglie (appunto, progressivamente).

In realtà, esso è suscettibile di trovare piena attuazione solo in relazione alle imposte c.d. dirette, che, cioè, colpiscono le forme immediate di produzione di reddito (ad esempio l'IRPEF), ma non in ordine a quelle indirette (come l'IVA) che, gravando sui beni, finiscono per pesare indistintamente su tutti (salvo correttivi come imporre un'IVA più bassa su certi beni).

Notizie giuridiche correlate all'articolo

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!

Consulenze legali
relative all'articolo 53 Costituzione

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

ALFREDO C. chiede
venerdì 03/02/2017 - Lazio
“Il decreto legge 2017, prevede per i dipendenti , residenti nei luoghi del terremoto, che lavorano in altri comuni la sospensione del pagamento dell'Irpef da gennaio a settembre 2017. Tali imposte sospese quando debbono essere riversate all'Erario.

Consulenza legale i 05/02/2017
La legge n. 229 del 15/12/2016 (di conversione con modificazioni del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto”) ha stabilito che sia sospesa la riscossione dell’imposta IRPEF in favore dei contribuenti domiciliati nei Comuni dove ha avuto (e sta tuttora avendo) luogo lo sciame sismico, da gennaio a settembre 2017 e ciò indipendentemente dal luogo di domicilio fiscale dell’azienda.

All’art. 49 commi 11 e 12 del D.L. 189/2016 si stabilisce che “la ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto delle sospensioni, disposte dal citato decreto ministeriale 1º settembre 2016 e dai commi 10 e 10-bis, avviene con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212” e “gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni disposte dal citato decreto ministeriale 1° settembre 2016 e dai commi 10 e 10-bis, sono effettuati entro il mese di ottobre 2017”.

L’art. 9 della legge n. 212/2000 prevede che “il Ministro delle finanze, con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rimette in termini i contribuenti interessati, nel caso in cui il tempestivo adempimento di obblighi tributari è impedito da cause di forza maggiore. Qualora la rimessione in termini concerna il versamento di tributi, il decreto è adottato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Con proprio decreto il Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, può sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili”.

Fatta questa necessaria premessa “normativa” si può affermare come la riscossione dei tributi riprenderà a far data dal mese di ottobre 2017, entro i termini che verranno fissati dal decreto del Ministro delle Finanze in concerto con il Ministro del Tesoro. Nulla vieterà una nuova proroga della sospensione della riscossione dei tributi, sempre seguendo le “procedure” previste dall’art. 9 della legge n. 212/2000. In ogni caso è previsto un fondo straordinario per la copertura di tali versamenti, come previsto dalla legge n. 229/2016.

marco chiede
sabato 08/01/2011

“Un immigrato non ha capacità contributiva?”

Consulenza legale i 10/01/2011

L'art. 53 Cost. significativamente non si riferisce al "cittadino", utilizzando invece il termine "tutti": hanno capacità contributiva, quindi, anche gli stranieri che risiedono in Italia e siano proprietari di beni o svolgano attività lavorativa.