Nessuna prestazione personale [4, 24 3, 48 2, 52 2] o patrimoniale (1) [41, 42, 53] può essere imposta se non in base alla legge (2).
(1) Per prestazione patrimoniale deve intendersi soprattutto il tributo [v. 81], sia che rientri nella categoria delle tasse che in quella delle imposte o dei contributi. Tale interpretazione è confortata da una sentenza della Corte Costituzionale (sent. 9-4-1969, n. 72) che ha richiesto il previo intervento del legislatore per una serie di prestazioni (quali il canone radiofonico e quello televisivo) che, pur non rientrando nella categoria dei tributi, hanno comunque un carattere impositivo.
(2) Affinché la riserva di legge sia pienamente efficace, è necessario che la legge contenga tutti gli elementi necessari all'individuazione e all'applicazione del tributo: in particolare essa deve indicare i soggetti passivi, l'oggetto ed i principi per la determinazione delle aliquote da applicarsi, oppure l'aliquota massima consentita.
In pratica la legge deve individuare tutti gli elementi essenziali, affinché non vi sia la possibilità di arbitrii da parte dell'ente che dovrà procedere alla riscossione della prestazione.