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Articolo 13 Costituzione

[Aggiornato al 22/10/2023]

Dispositivo dell'art. 13 Costituzione

La libertà personale è inviolabile [289 bis, 605, 606, 607, 608, 609, 630 c.p.] (1).

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge [244, 245, 247, 249, 266 ss., 272 ss. c.p.p.; 118, 260 c.p.c.].

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto [352, 354, 356, 380, 381, 384 c.p.p.].

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà [606, 607, 608, 609 c.p.].
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva [137 c.p.; 303 c.p.p.] (5).

Note

(1) La libertà personale, così come ogni altro diritto di libertà, è un diritto naturale dell'uomo che l'ordinamento si limita a riconoscere, non essendo una sua concessione. Essa si sostanzia nel diritto a non subire imposizioni tanto da altri soggetti (vedi, ad esempio, art. 41 Cost.) che dalla pubblica autorità (si vedano i commi successivi ma anche l'art. 77 Cost.), sia in una dimensione fisica che morale. A livello comunitario la libertà personale è garantita dall'art. 6 della Carta Europea dei Diritti dell'Uomo secondo il quale "ogni individuo ha diritto alla libertà e alla sicurezza".

Ratio Legis

Il costituente pone la libertà personale come il primo dei diritti dei singoli in quanto essa è presupposto indispensabile perchè ognuno possa accedere anche alle altre libertà. Tuttavia, essa non è assoluta, in quanto incontra precisi limiti che, però, il costituente sceglie di individuare con precisione avendo a mente come il regime fascista avesse eliminato ogni libertà dei cittadini.

Spiegazione dell'art. 13 Costituzione

La libertà personale rappresenta il diritto fondamentale più importante, e consiste essenzialmente nel diritto della persona a non subire coercizioni, restrizioni fisiche ed arresti. Esso si traduce dunque in primis in una tutela avverso gli abusi dell'Autorità e, specularmente, costituisce l'indispensabile condizione per poter godere dell'autonomia ed indipendenza necessarie per esercitare gli altri diritti fondamentali.

L'articolo in commento individua innanzitutto tre garanzie:

  • la riserva di legge assoluta, ovvero la competenza esclusiva della legislazione ordinaria a disciplinare l'inviolabilità della libertà personale;

  • la riserva di giurisdizione, dato che solo l'autorità giudiziaria può emanare provvedimenti restrittivi (habeas corpus);

  • l'obbligo di motivazione, il quale deve necessariamente accompagnare ogni provvedimento restrittivo della libertà personale.

Proclamando l'inviolabilità della libertà personale, ne viene dunque permessa la limitazione per atto motivato dell'autorità giudiziaria nei soli casi e modi previsti dalla legge.

Tuttavia, in casi eccezionali di necessità e d'urgenza, può adottare provvedimenti provvisori in grado di limitare la libertà personale, da sottoporre a convalida dell'autorità entro il termine perentorio di 96 ore, scandito all'interno dal termine di 48 ore per informare l'autorità stessa ed altre 48 ore per ottenere l'eventuale provvedimento di convalida.

Il procedimento è minuziosamente disciplinato dal codice di procedura penale (artt. 380 e ss.) con riferimento all'arresto ed al fermo.

Ad ogni modo, l'articolo 13 richiede il rispetto della personalità e dignità della personalità, con il divieto assoluto di compiere atti arbitrari di violenza o di coercizione.

Per quanto concerne le misure cautelari, esse si dividono in personali, il cui presupposto principale è l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza (oltre al pericolo di fuga, di inquinamento delle prove, di reiterazione del reato), e reali, che determinano l'indisponibilità di cose o beni, per esigenze probatorie o di pubblica sicurezza.

Presupposti per l'applicazione delle misure cautelari reali sono il periculum in mora ed il fumus di reato. Il primo concetto descrive la necessità di verificare se la disponibilità del bene possa compromettere le esigenze investigative, mentre il secondo richiede la verosomiglianza degli accadimenti, così come descritti nel provvedimento.

Relazione al Progetto della Costituzione

(Relazione del Presidente della Commissione per la Costituzione Meuccio Ruini che accompagna il Progetto di Costituzione della Repubblica italiana, 1947)

13 
[...] quando, per le limitazioni della libertà personale e del domicilio, nel porre i necessari presidi dell'indicazione di casi tassativi, da parte della legge, e d'una decisione motivata dell'autorità giudiziaria, si aggiunge che gli indilazionabili interventi della pubblica sicurezza, da contenersi sempre nei casi di legge, debbono essere senza eccezione sottoposti alla magistratura, anche se ai fermi è già succeduto il rilascio, ed anche per le perquisizioni e le ispezioni, e per ogni altra misura restrittiva della libertà.

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