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Dispositivo dell'art. 10 Costituzione

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute (1).
La condizione giuridica dello straniero (2) è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali [prel. 16; c.p. 3 ss.].
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo (3) (4) nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge [c.p. 215, 235, 312].
Non è ammessa l'estradizione dello straniero (3) per reati politici [26; c.p. 8, 13].

Note

(1) Il primo comma dell'articolo esprime la volontà della Repubblica di aprirsi alla comunità internazionale, impegnandosi a produrre, nel proprio ordinamento interno, disposizioni in tutto coincidenti con le norme internazionali riconosciute dalla comunità degli Stati. Alla luce di quanto dispone adesso il primo comma dell'art. 117 Cost., così come interpretato dalla L. 131/2003, la legislazione statale e regionale deve uniformarsi alle norme internazionali generalmente riconosciute e a quelle derivanti dai trattati internazionali. In ogni caso, la Corte Costituzionale [v. 134] ha affermato che, qualora insorgano conflitti fra norme internazionali e costituzionali, l'interprete deve procedere alla loro armonizzazione, tenendo conto che:
-- il diritto internazionale preesistente alla Costituzione prevale su di essa, in quanto regola fattispecie, situazioni e interessi che si pongono come speciali rispetto alle norme interne (sentenza n. 48 del 1979);
-- il diritto internazionale successivo non può mai intaccare i principi fondamentali del nostro ordinamento, cioè quei principi che danno forma al nostro ordinamento costituzionale e non possono essere alterati in nessun caso (eguaglianza, rispetto della dignità dell'uomo, riconoscimento dei suoi diritti inviolabili).

(2) La condizione giuridica dello straniero residente in Italia è protetta dalla previsione di una riserva rafforzata di legge: il trattamento giuridico a cui viene sottoposto non viene lasciato all'arbitrio della pubblica amministrazione, ma può essere fissato soltanto dalla legge e non può essere meno favorevole di quanto previsto nelle norme di diritto internazionale, sia consuetudinarie, sia pattizie. Ciò non esclude che il legislatore italiano possa sopravanzare il diritto internazionale nel predisporre un trattamento più favorevole, ponendosi, così, a modello di riferimento per la comunità internazionale.
Attualmente esistono nel nostro ordinamento due categorie di stranieri:
-- i cittadini dell'Unione europea, che godono di una tutela particolarmente qualificata e tendenzialmente assimilabile a quella riconosciuta agli italiani;
-- i cittadini non appartenenti all'Unione europea (cd. extracomunitari), che possono, invece, essere soggetti a restrizioni relativamente al loro diritto d'ingresso, di soggiorno e di permanenza nel nostro territorio.

(3) Gli ultimi due commi costituiscono la proiezione sul piano internazionale dei valori affermati dalla Costituzione nell'ambito interno. Dopo aver delineato un ordinamento costituzionale fondato sulla libertà e la giustizia, i Costituenti vollero affermare l'universalità di tale modello, riconoscendo a chiunque non abbia l'opportunità di vivere in uno Stato retto dagli stessi principi, il diritto di rifugiarsi in Italia e di non essere estradato qualora abbia commesso reati politici contro un regime illiberale.
L'interpretazione unitaria dei due commi spinge a qualificare come reati politici quei comportamenti che esprimano opposizione a regimi non democratici o rappresentino l'esercizio di diritti e libertà negate da quegli ordinamenti.
Escludendo l'estradizione per questo tipo di reati, il nostro Paese, in ossequio alle Convenzioni internazionali sottoscritte a tutela dei diritti dell'uomo, tende a restringere la potestà repressiva dello Stato estero per tutelare la persona dello straniero.
Un altro orientamento, tuttavia, ricava la nozione di reato politico dall'articolo 8 del codice penale del 1930, che definisce tale ogni delitto che offenda un interesse politico dello Stato o un diritto politico del cittadino ovvero, che sia determinato, in tutto o in parte, da motivi politici.
La ratio di tale norma è rinvenibile nel periodo storico in cui essa è stata concepita; il regime fascista (in carica all'epoca della stesura del codice penale attualmente in vigore), come tutti gli ordinamenti dittatoriali, considerava una minaccia lo svolgimento di attività politica al di fuori dei propri canali e, pertanto, aveva concepito una definizione così ampia al fine di attribuirsi la competenza a giudicare ogni atto, anche se compiuto all'estero, che considerasse pericoloso per la propria sussistenza.
Si tratta, come detto, di una definizione ipertrofica ed applicarla alla norma in esame finirebbe per stravolgerne lo spirito, escludendo l'estradizione anche per lo straniero che abbia compiuto crimini contro l'umanità o atti di terrorismo contro uno Stato democratico. Per evitare tale assurda conseguenza, peraltro, nel 1967 una legge costituzionale [v. 138] escluse dal novero dei reati politici il delitto di genocidio, per il quale è oggi ammessa l'estradizione sia dello straniero, che del cittadino (v. 26).

(4) Sul piano internazionale, è indispensabile richiamare la Convenzione sullo status dei rifugiati, siglata a Ginevra il 28 luglio 1951 e ratificata dall'Italia con L. 24 luglio 1954, n. 722, e il Protocollo relativo allo status di rifugiati, adottato a New York il 31 gennaio 1967 e ratificato dall'Italia con L. 14 febbraio 1970, n. 95. La partecipazione del nostro Paese ad entrambi gli atti, lo rende destinatario del sistema di garanzia e tutela dei rifugiati in essi contenuto. Sia la Convenzione che il Protocollo sono richiamati nell'art. 18 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, a conferma dell'importanza che il diritto di asilo riveste a livello nazionale, comunitario e internazionale.


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