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Articolo 690 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Determinazione in altri dello stato di ubriachezza

Dispositivo dell'art. 690 Codice Penale

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico cagiona l'ubriachezza altrui [689](1), somministrando bevande alcooliche, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro 30 a euro 309(2).

Note

(1) L'ubriachezza, che costituisce l'evento del reato, deve realizzarsi pubblicamente, ai fini dell'integrazione della norma in esame.
(2) Si qualifica come fattispecie generica rispetto a quella speciale ex art. 689, di cui riprende la condotta delittuosa di somministrazione.

Ratio Legis

La norma in esame è diretta a tutelare la salute pubblica e l'ordine pubblico.

Spiegazione dell'art. 690 Codice Penale

L'articolo in esame è posta a tutela sia della salute pubblica, sia dell'ordine pubblico.

Trattasi di reato di evento, che punisce chi, in luogo pubblico o aperto al pubblico, cagioni l'ubriachezza di altre persone tramite la somministrazione di bevande alcoliche.

Soggetto attivo del reato può essere chiunque, e dunque non solo gestori di bar, osterie e spacci di bevande, purché cagioni l'ubriachezza.

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, essendo una fattispecie contravvenzionale, è sufficiente la colpa nel causare l'ubriachezza altrui.

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