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Articolo 689 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di mente

Dispositivo dell'art. 689 Codice Penale

L'esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, il quale somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcooliche a un minore degli anni sedici, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità(1), è punito con l'arresto fino a un anno.

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi pone in essere una delle condotte di cui al medesimo comma, attraverso distributori automatici che non consentano la rilevazione dei dati anagrafici dell'utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti. La pena di cui al periodo precedente non si applica qualora sia presente sul posto personale incaricato di effettuare il controllo dei dati anagrafici(2).

Se il fatto di cui al primo comma è commesso più di una volta si applica anche la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 25.000 euro con la sospensione dell'attività per tre mesi(2).

Se dal fatto deriva l'ubriachezza, la pena è aumentata.

La condanna importa la sospensione dall'esercizio [35].

Note

(1) Ai fini della configurazione del reato in esame, è sufficiente che la sostanza venga fornita per il consumo, dilazionato ed eventuale, non dunque necessariamente ingerita o assunta dal soggetto.
(2) Il presente comma è stato inserito dall'art. 7, del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito dalla l. 8 novembre 2012, n. 189.

Ratio Legis

Tale disposizione è stata introdotta dal legislatore al fine di disciplinare la somministrazione di bevande alcoliche.

Spiegazione dell'art. 689 Codice Penale

Il bene giuridico oggetto di tutela è la salute delle persone e, nello specifico, dei minori e degli infermi di mente.

Il reato in esame è integrato dalla condotta di chi, in qualità di gestore di un bar, di un osteria o di altro luogo di commercio di cibi e bevande, somministri bevande alcoliche ad un minore di anni sedici o a persona visibilmente affetta di vizio di mente o da deficienza psichica.

Trattasi di reato di pericolo, essendo dunque necessario un accertamento del gestore in merito alle condizioni o qualità predette. Per quanto riguarda l'accertamento della minore età, non è sufficiente limitarsi a richiedere l'età dell'acquirente, dovendosi per contro, in caso di dubbio, accertare l'effettiva età, ad esempio mediante richiesta di esibizione di un documento. Per quanto concerne invece la deficienza psichica o l'infermità di mente, il reato è integrato qualora tali condizioni siano manifeste.

Il secondo comma prevede l'applicazione del delitto anche nel caso in cui il gestore utilizzi un distributore automatico di bevande, il quale non preveda l'accertamento automatico dell'età, permettendo l'acquisto da parte di minore.Non esistendo documenti in grado di accertare lo stato di mente dell'acquirente, tale comma si rivolge ai soli minori.

Se dal fatto deriva l'ubriachezza della persona offesa, la pena è aumentata.


Massime relative all'art. 689 Codice Penale

Cass. pen. n. 12058/2021

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 689 cod. pen., è necessaria la prova della "somministrazione", da intendersi quale effettiva cessione materiale o dazione, anche in un'unica soluzione, di bevande alcoliche a minori di anni sedici o a soggetti in stato di manifesta ubriachezza da parte del gestore di pubblico esercizio o dei suoi dipendenti.

Cass. pen. n. 31812/2020

Sussiste a carico del gestore di un bar la responsabilità per il reato di cui all'art. 689 cod. pen., ancorché la somministrazione di bevande alcoliche a minori degli anni sedici sia effettuata dai propri dipendenti, trattandosi di fattispecie contravvenzionale di pericolo, che impone all'esercente, che riveste una specifica posizione di garanzia, un obbligo di diligenza nel vigilare affinché i propri dipendenti svolgano con cura i compiti loro assegnati ed osservino scrupolosamente le istruzioni impartite per l'accertamento dell'età del consumatore.

Cass. pen. n. 7021/2011

Integra il reato di somministrazione di bevande alcoliche a minori (art. 689 c.p.), la condotta di colui che, in qualità di gestore di bar, somministri bevande alcoliche ad un minore degli anni sedici; né, a tal fine, rileva il fatto che nel predetto bar vi siano cartelli indicanti il divieto di erogazione di bevande alcoliche a minori, stante la natura di reato di pericolo della contravvenzione in questione che richiede la necessaria diligenza nell'accertamento dell'età del consumatore.

Cass. pen. n. 27916/2009

Integra la contravvenzione di somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di mente (art. 689 c.p.) la condotta di chi somministri bevande alcoliche al minore di anni sedici, limitandosi a prendere atto della risposta di quest'ultimo sul superamento dell'età richiesta.

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Stefano S. chiede
martedì 26/01/2021 - Lazio
“In data 04 luglio 2020 ho presentato querela nei confronti di esercente locale al cui interno veniva festeggiato un diciottesimo compleanno. Nel corso della serata venivano serviti al bancone del bar interno un quantitativo di cocktail alcolici tale per cui mia figlia di anni 15 finiva in ospedale con diagnosi di coma etilico. Fortunatamente mia figlia si è ripresa. Oggi a distanza di circa sei mesi vengo contattato telefonicamente dal commissariato dove ho sporto denuncia. Nel corso del colloquio vengo informato circa il ricevimento di apposita delega indagini da parte del giudice di pace. Inoltre mi dicono che la delega contiene la facoltà per me di giungere ad una conciliazione e ritirare la querela e pertanto mi consigliano un parere legale. in primis chiedo se sia possibile il ritiro della querela in considerazione del fatto che se non erro il reato è procedibile d'ufficio. Secondo, anche qualora volessi giungere ad una conciliazione, cosa che comunque non rientrava nelle mie aspettative al momento della presentazione della querela, non dovrebbe essere il querelato a proporsi? Io sono parte lesa. Attendo riscontro, grazie.”
Consulenza legale i 01/02/2021
Rispondiamo innanzi tutto sulla questione di procedibilità posta.

Di certo, come correttamente supposto nel quesito, la contravvenzione di cui all’art. 689 c.p. è procedibile d’ufficio. Tuttavia, non è detto che, nel caso di specie, a seguito della querela sporta, sia stata contestata la contravvenzione in parola.

Chiariamo meglio.

Nel momento in cui un qualsivoglia soggetto deposita una querela, questi è libero di indicare alla procura competente i reati per i quali si intende che il procuratore faccia giustizia. Ciò nonostante, nulla impone al magistrato procedente di contestare, laddove ritenga sussistano i presupposti, altre e diverse fattispecie di reato ravvisabili nei fatti oggetto di querela.

Così, nel caso di specie, è possibile che sia stato contestato non già il reato di cui all’art. 689 c.p., ma quello di cui all’art. 590 c.p., derubricato “lesioni personali colpose”, in considerazione del fatto che la ragazza, a seguito della vendita illegittima di alcolici, ha riportato un danno non trascurabile, ovvero il coma etilico.

Tale reato risulta procedibile a querela di parte.

Quanto alla conciliazione, valga quanto segue.

Nella maggior parte dei casi, in effetti, il tentativo di conciliazione viene esperito dalla parte processuale avversa.

Ciò, però, non accade nel caso in cui il reato per cui si procede è demandato, come nel caso di specie, alla competenza del giudice di pace.

In questi casi, invero, il Giudice è tenuto, su prescrizione specifica della legge, a tentare una conciliazione tra le parti che eviti il processo vero e proprio.

Così dispone l’art. 29 del D. Lgs. 274/2000 stando al quale “il giudice, quando il reato è perseguibile a querela, promuove la conciliazione tra le parti. In tal caso, qualora sia utile per favorire la conciliazione, il giudice può rinviare l'udienza per un periodo non superiore a due mesi e, ove occorra, può avvalersi anche dell'attività di mediazione di centri e strutture pubbliche o private presenti sul territorio. In ogni caso, le dichiarazioni rese dalle parti nel corso dell'attività di conciliazione non possono essere in alcun modo utilizzate ai fini della deliberazione”.

Pertanto, la richiesta del commissariato è perfettamente legittima e, anzi, la stessa sussegue al rispetto della procedura prevista dalla legge per il rito dinanzi al Giudice di Pace.