L'esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, il quale somministra, in un luogo pubblicoo aperto al pubblico, bevande alcooliche a un minore degli anni sedici, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichicaa causa di un'altra infermità, è punito con l'arresto fino a un anno (1) (2).
Se dal fatto deriva l'ubriachezza, la pena è aumentata.
La condanna importa la sospensione dall'esercizio [35].
(1) Oltre che al minore di 16 anni, la norma fa riferimento a «persona che appaia affetta da malattia di mente», nel qual caso essa deve presentare caratteri esteriori in base ai quali possa desumersi, con l'ordinaria diligenza e prudenza, lo stato di deficienza psichica.
(2) Si applicano le sanzioni previste ex art. 52, c. 2, lett. b), d.lgs. 28-8-2000, n. 474.