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Articolo 680 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Circostanze aggravanti

Dispositivo dell'art. 680 Codice Penale

Le pene per le contravvenzioni prevedute dai due articoli precedenti sono aumentate [64] se il fatto è commesso da alcuna delle persone alle quali la legge vieta di concedere la licenza, ovvero se questa è stata negata o revocata [700](1).

Note

(1) Tale aggravante speciale di carattere soggettivo si ritiene incompatibile con il dovere civico di cui al comma secondo dell'art. 679,

Ratio Legis

La disposizione in esame trova il proprio fondamento nel maggior disvalore connesso alle condizioni di incapacità giuridica speciale del soggetto.

Spiegazione dell'art. 680 Codice Penale

Dato il riferimento espresso ad una licenza, la norma in esame va intesa come riferita solamente agli articoli 678 e 679, e non ai successivamente introdotti 678 bis e 679.

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