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Articolo 652 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto

Dispositivo dell'art. 652 Codice Penale

Chiunque, in occasione di un tumulto o di un pubblico infortunio o di un comune pericolo [422-436], ovvero nella flagranza di un reato, rifiuta, senza giusto motivo(1), di prestare il proprio aiuto, o la propria opera, ovvero di dare le informazioni o le indicazioni che gli siano richieste da un pubblico ufficiale o da una persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio(2), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000.

Se il colpevole dà informazioni o indicazioni mendaci, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 6.000 a euro 18.000(3).

Note

(1) La sussistenza di un giusto motivo si fonda non solo su una norma giuridica, ma anche in motivazioni personali, valutabili dal giudice come sufficienti a giustificare l'inottemperanza ai doveri indicati dalla norma.
(2) Si tratta di un reato omissivo proprio che difatti si sostanzia in un'attività di inerzia e diniego nei riguardi della richiesta di intervento.
(3) Il comma secondo invece contempla un'ipotesi commissiva che viene a realizzarsi in presenza delle stesse condizioni di cui al comma primo.
Il d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 ha depenalizzato il reato in commento.

Ratio Legis

Il legislatore ha qui voluto apprestare un'autonoma tutela ai casi in cui l'ordine pubblico risulti minacciato da una mancanza di collaborazione sociale nei casi di pericolo.

Spiegazione dell'art. 652 Codice Penale

La norma in esame tutela l'ordine pubblico, l'accertamento e la prevenzione dei reati da parte dell'autorità.

Essa punisce infatti chi rifiuti, senza motivo, di prestare il proprio aiuto in situazioni contingenti, quando il principio di solidarietà sociale (art. 2 Cost.) lo impone.

Se il pubblico ufficiale, oltre a non prestare aiuto, mente sulle informazioni richieste dal pubblico funzionario, la pena è aumentata.

Massime relative all'art. 652 Codice Penale

Corte cost. n. 49/1959

È infondata, in relazione all'art. 13 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 652, parte prima, in quanto tale norma sancisce l'infrazione di un obbligo di solidarietà sociale e precisamente dell'obbligo di prestazione consistente nel collaborare, in determinate situazioni di pericolo, all'opera di difesa, aiuto e soccorso; mentre l'art. 13 Cost. ha ben diverso oggetto, la tutela cioè della libertà personale contro ogni forma di costrizione o di limitazione fisica compiuta senza l'intervento dell'autorità giudiziaria.

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