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Articolo 639 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Deturpamento e imbrattamento di cose altrui

Dispositivo dell'art. 639 Codice Penale

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 309(1)(2)(7).

Se il fatto è commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro. Se il fatto è commesso su teche, custodie e altre strutture adibite all'esposizione, protezione e conservazione di beni culturali esposti in musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico, si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro(3)(4)(7).

Nei casi di recidiva per le ipotesi di cui al secondo comma si applica la pena della reclusione da tre mesi a due anni e della multa fino a 10.000 euro(5).

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con le pene di cui ai commi precedenti, raddoppiate(8).

Nei casi previsti dal secondo comma si procede d'ufficio(5).

Con la sentenza di condanna per i reati di cui al secondo e terzo comma il giudice, ai fini di cui all'articolo 165, primo comma, può disporre l’obbligo di ripristino e di ripulitura dei luoghi ovvero, qualora ciò non sia possibile, l’obbligo di sostenerne le spese o di rimborsare quelle a tal fine sostenute, ovvero, se il condannato non si oppone, la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna(6).

Note

(1) La norma in esame condivide con il reato di danneggiamento ex art. 635 l'oggettività giuridica, nonché la medesima menomazione della sfera patrimoniale dell'offeso, sebbene in termini molto più lievi. Infatti il reato ivi perseguito risulta integrato solo qualora si verifichi un danno estetico facilmente e radicalmente eliminabile, non quindi permanente, diversamente si avrebbe il delitto di danneggiamento.
(2) La clausola di esclusione comporta che non possa dunque aversi concorso con tutte i casi in cui la condotta di deturpamento o imbrattamento è elemento costitutivo di altre fattispecie, mentre è possibile che la norma in esame concorra con la contravvenzione ex art. 663.
(3) Il comma 2 è stato modificato dall'art. 5, comma 2, lettera a), della L. 9 marzo 2022, n. 22.
(4) L'art. 3, comma 3, lettera b), della l. 15 luglio 2009, n. 94 ha modificato il comma in esame, che in precedenza prevedeva: "Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici, si applica la pena della reclusione fino a un anno o della multa fino a euro 1.032 e si procede d'ufficio."
(5) Tale comma è stato aggiunto dall'art. 3, comma 3, lettera c) della l. 15 luglio 2009, n. 94.
(6) Comma aggiunto dall'art. 16, D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione, L. 18 aprile 2017, n. 48.
(7) I commi 1 e 2 sono stati modificati dall'art. 4, comma 1, lettere a) e b) della L. 22 gennaio 2024, n. 6.
(8) Comma introdotto dall'art. 4, comma 1, lettera c) della L. 22 gennaio 2024, n. 6.

Ratio Legis

Il legislatore ha qui voluto garantire copertura penale alle ipotesi in cui risulta leso il decoro del patrimonio sia mobiliare sia immobiliare.

Spiegazione dell'art. 639 Codice Penale

Il bene giuridico tutelato è il patrimonio, in relazione sia alle cose mobili che immobili, e tende alla tutela della proprietà e, più precisamente, ad evitare una menomazione della situazione patrimoniale del soggetto passivo attraverso il deturpamento o l'imbrattamento di una cosa.

La norma si pone in rapporto di sussidiarietà con quella di cui all'art. 635, punendo dunque tutte le condotte che non giungono sino alla distruzione, al danneggiamento, all'inservibilità della cosa altrui.

La differenza fondamentale sta quindi nella reversibilità dell'imbrattamento per cui, ad esempio, se le scritte su un muro sono facilmente rimovibili, si configura il delitto in oggetto, e non quello di danneggiamento.

Il terzo comma prevede una circostanza aggravante speciale, qualora il colpevole sia recidivo (con precedente sentenza passata in giudicato).

///SPIEGAZIONE ESTESA

La norma in esame punisce chi, volontariamente, produca una modificazione, in senso peggiorativo, dell’aspetto esteriore o della nettezza di una cosa mobile o immobile altrui, seppur non causandone un pregiudizio permanente.

Per espressa previsione del legislatore, tale fattispecie ha carattere sussidiario, potendo trovare applicazione soltanto qualora non sia configurabile il delitto di danneggiamento, di cui all’art. 635 del c.p.

La condotta tipica può consistere nelle azioni o nelle omissioni che diano luogo ad un deturpamento o all’imbrattamento di una cosa mobile o immobile altrui. Si tratta di un reato a forma libera, essendo indifferenti i mezzi utilizzati dall’agente, purché raggiungano lo scopo proprio del delitto in esame senza dar luogo ad un’altra fattispecie criminosa. Il “deturpamento” consiste nell’alterazione della cosa nel suo modo di presentarsi, la quale possa, comunque, essere eliminata. Non si deve, quindi, trattare di un’alterazione che incida sull’essenza della cosa e che, per questo, risulti ineliminabile.
Per “imbrattamento” si intende, invece, la modificazione superficiale della cosa altrui che possa essere rimossa con facilità.

L’oggetto materiale del reato è rappresentato dalla cosa altrui che, in conseguenza della condotta dell’agente, risulti deturpata o imbrattata. È indifferente che si tratti di cose mobili o immobili, purché il loro deturpamento o imbrattamento non costituisca un altro reato. Si considera “altrui” la cosa di cui sia proprietario o possessore un soggetto diverso dal reo. Ciò significa che il fatto di reato può essere commesso anche dal proprietario della cosa nei confronti del possessore.

L’evento tipico consiste nell’alterazione, in senso peggiorativo, dell’aspetto esterno o della nettezza della cosa altrui.

Il delitto in esame si considera consumato nel momento in cui si verifica il deturpamento o l’imbrattamento della cosa altrui.
È ammesso il tentativo.

Ai fini dell’integrazione del delitto in esame, è sufficiente che sussista, in capo all’agente, il dolo generico, quale coscienza e volontà di deturpare o di imbrattare una cosa altrui. È, dunque, indifferente il motivo che abbia eventualmente spinto ad agire il soggetto attivo, purché esso non sia idoneo ad integrare un altro titolo di reato.

///FINE SPIEGAZIONE ESTESA

Massime relative all'art. 639 Codice Penale

Cass. pen. n. 37482/2019

Le ipotesi di cui all'art. 639, comma secondo, cod. pen. costituiscono circostanze aggravanti del delitto di cui al comma primo del medesimo articolo, in quanto a quest'ultimo comma rinviano per la descrizione della condotta, limitandosi a integrarla e puntualizzarla attraverso la previsione di un oggetto materiale specifico (immobile, mezzi di trasporto pubblici o privati o bene di interesse storico o artistico) che nell'ipotesi base è, invece, un qualsiasi bene mobile caratterizzato dalla sola altruità.

Cass. pen. n. 29018/2018

Risponde del delitto di cui all'art. 639, comma secondo, cod. pen. chi, dopo aver rovistato tra i rifiuti per asportarne parte di suo interesse, abbia abbandonato il resto sulla pubblica via imbrattando conseguentemente il suolo pubblico.

Cass. pen. n. 5828/2013

Costituisce condotta di “imbrattamento”, penalmente sanzionabile ai sensi dell’art. 639 c.p., anche quella che sia consistita nello sputare ripetutamente sulla vetrina di un esercizio commerciale.

Cass. pen. n. 2026/2004

Il delitto di invasione di terreni demaniali di cui agli artt. 633 e 639 c.p. ha natura permanente, atteso che l'offesa al patrimonio demaniale perdura sino a che continua l'invasione arbitraria del terreno al fine di occuparlo o di trarne profitto.

Cass. pen. n. 22370/2002

Il reato di danneggiamento di cui all'art. 635 c.p. si distingue, sotto il profilo del «deterioramento», da quello di deturpamento o imbrattamento previsto dall'art. 639 c.p. perché mentre il primo produce una modificazione della cosa altrui che ne diminuisce in modo apprezzabile il valore o ne impedisce anche parzialmente l'uso, così dando luogo alla necessità di un intervento ripristinatorio dell'essenza e della funzionalità della cosa stessa, il secondo produce solo un'alterazione temporanea e superficiale della res il cui aspetto originario, quindi, quale che sia la spesa da affrontare, è comunque facilmente reintegrabile. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che fosse qualificabile come danneggiamento lo sfregio, mediante uso di una chiave, della carrozzeria di un'autovettura, siccome costituente non una semplice alterazione estetica, facilmente rimuovibile con una ripulitura, ma una lesione non temporanea o superficiale dell'integrità del veicolo, in quanto inidonea a diminuire immediatamente la protezione del medesimo dai fenomeni atmosferici e di ossidazione).

Cass. pen. n. 11756/2000

La condotta consistente nell'imbrattare o deturpare i muri di una abitazione con scritte a vernice è inquadrabile nella fattispecie criminosa prevista dall'art. 639 c.p. e non in quella di cui all'art. 635 c.p. (Danneggiamento), mancando un'immanenza, almeno relativa, degli effetti dannosi sul bene deteriorato, sempre che possa comunque ripristinarsi, senza particolari difficoltà, l'aspetto e il valore originario del bene medesimo. (Nella fattispecie la Corte, pur riconoscendo che la ripulitura dei muri dalle scritte aveva richiesto una ritinteggiatura completa, ha ritenuto tuttavia l'alterazione del bene solo temporanea e superficiale, per quanto costoso sia risultato l'intervento di restauro).

Cass. pen. n. 10428/1989

Non è configurabile il delitto di danneggiamento di edificio militare né quello di distruzione o deterioramento di cose mobili militari ma il delitto di deturpamento e imbrattamento di cose altrui (art. 639 c.p.) nell'ipotesi in cui il bene sia stato insudiciato, sporcato o insozzato sotto l'aspetto dell'estetica o della nettezza, senza che lo stesso nulla abbia perduto della sua integrità o funzionalità, tanto che un semplice intervento superficiale sia idoneo a ripristinarlo nel suo aspetto e nel suo valore. (Nella specie scritte e disegni con vernice).

Cass. pen. n. 20/1972

L'ipotesi criminosa prevista dall'art. 639 codice penale, che costituisce una forma lievissima di quella prevista dall'art. 635 stesso codice, tende alla tutela della proprietà e più precisamente ad evitare una menomazione della situazione patrimoniale del soggetto passivo attraverso il deturpamento o l'imbrattamento di una cosa che gli appartiene; invece col disposto dell'art. 663 c.p. si è inteso punire la violazione di una specifica limitazione che il legislatore ha posto all'attività privata a tutela dell'attività di polizia della pubblica autorità. Pertanto, nel caso che sui muri esterni di un edificio siano vergate delle scritte con vernice, sussiste concorso formale dei due predetti reati.

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