(1)Se il fatto di cui all’articolo 635 quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità(2) o ad ostacolarne gravemente il funzionamento(3), la pena è della reclusione da uno a quattro anni.
Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.
Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata(4).
Note
(1)
Tale articolo è stato inserito dalla l. 18 marzo 2008, n. 48.
(2)
La pubblica utilità è il tratto determinate della disposizione in esame, che fa acquisire ai beni informatici e telematici in oggetto una maggiore sensibilità, in quanto utilizzati dalle pubbliche amministrazioni o destinati all'utilizzo o godimento collettivo.
(3)
Si tratta di un delitto di attentato, per cui la condotta perseguita deve essere diretta a causare il danneggiamento informatico, ma anche idonea allo stesso sulla base della considerazione di condizioni storiche e sociali presenti al momento del fatto.
(4)
Comma sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. p) del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7.