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Articolo 625 bis Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Circostanze attenuanti

Dispositivo dell'art. 625 bis Codice Penale

(1)Nei casi previsti negli articoli 624, 624 bis e 625 la pena è diminuita da un terzo alla metà qualora il colpevole, prima del giudizio, abbia consentito l'individuazione dei correi o di coloro che hanno acquistato, ricevuto od occultato la cosa sottratta o si sono comunque intromessi per farla acquistare, ricevere od occultare(2).

Note

(1) Tale articolo è stato inserito dall'art. 2, comma 4, della l. 26 marzo 2001, n. 128.
(2) Si tratta di un'attenuante speciale che si trova in rapporto di specialità con la circostanza di cui all'art. 62, n. 4.

Ratio Legis

Tale norma è stata introdotta al fine di bilanciare il trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 624 bis.

Spiegazione dell'art. 625 bis Codice Penale

L'articolo in esame offre un incentivo al colpevole, in concorso con altri, del delitto di furto. Viene difatti prevista l'applicazione di una circostanza attenuante specifica qualora egli, prima del giudizio, si adoperi al fine di consentire concretamente l'individuazione degli altri colpevoli, dei favoreggiatori, dei riciclatori o dei ricettatori.

Massime relative all'art. 625 bis Codice Penale

Cass. pen. n. 46069/2022

Ai fini del riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 625-bis cod. pen., il giudice deve apprezzare l'utilitā e la concretezza del contributo collaborativo fornito dal colpevole per individuare i complici del reato di furto, senza che la concessione della diminuente possa essere condizionata dall'esito del giudizio a carico di questi.

Cass. pen. n. 13386/2020

Ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 625-bis cod. pen., il colpevole deve fornire un contributo collaborativo significativo per l'individuazione dei complici del furto o dei responsabili della ricettazione della cosa sottratta, la cui utilitā e concretezza č rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice.

Cass. pen. n. 17915/2018

La circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 625-bis cod. pen. č soggetta all'ordinario giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee di cui all'art. 69 cod. pen., non potendo essere ad essa applicato lo speciale regime di esclusione del giudizio di bilanciamento previsto dall'art. 8, d.l. 13 maggio 1991, n.152 (convertito in legge 12 luglio 1991, n.203), per i reati di stampo mafioso, che non costituisce principio generale.

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