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Articolo 623 bis Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Altre comunicazioni e conversazioni

Dispositivo dell'art. 623 bis Codice Penale

(1)Le disposizioni contenute nella presente sezione, relative alle comunicazioni e conversazioni telegrafiche, telefoniche, informatiche o telematiche, si applicano a qualunque altra trasmissione a distanza di suoni, immagini od altri dati(2) .

Note

(1) Tale disposizione è stata aggiunta dall'art. 4, della l. 8 aprile 1974, n. 98, e poi sostituita dall'art. 8, della l. 23 dicembre 1993, n. 547.
(2) Viene dunque qui estesa la tutela penale apprestata dagli artt. 617, 617 bis, 617 ter e 620.

Ratio Legis

Il legislatore ha inserito tale norma al fine di colmare così il vuoto di tutela che si era venuto a creare in relazione alle comunicazione attuate attraverso onde elettriche come tali non assimilabili alle onde guidate che sono convogliate solo a mezzo di conduttori fisici, quindi non protette dalla tutela penale apprestata dalle disposizioni precedenti.

Massime relative all'art. 623 bis Codice Penale

Cass. pen. n. 3061/2010

Integra il reato di installazione di apparecchiature atte a intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche (art. 617 bis e 623 bis cod. pen.), la condotta di colui che installi una telecamera - occultandola all'interno di una scatola di plastica, fissandola a un palo della luce e posizionandola ad alcuni metri dal suolo - con l'obiettivo rivolto all'ingresso di uno stabile, al fine di captare illecitamente immagini, ovvero comunicazioni e conversazioni di terzi. Né ha rilievo, ai fini della configurabilità del reato, l'effettiva intercettazione o registrazione di altrui comportamenti o comunicazioni, dovendosi avere riguardo alla sola attività di installazione e non a quella successiva dell'intercettazione o impedimento delle altrui comunicazioni, che rileva solo come fine della condotta, con la conseguenza che il reato si consuma anche se gli apparecchi installati, fuori dall'ipotesi di una loro inidoneità assoluta, non siano stati attivati o, addirittura, non abbiano funzionato.

Cass. pen. n. 29515/2008

La messa in opera di un apparecchio radioricevente atto a captare le trasmissioni operative delle forze dell'ordine integra il reato di installazione di apparecchiature al fine di intercettare comunicazioni a distanza, previsto dagli artt. 617 bis e 623 bis cod. pen..

Cass. pen. n. 25488/2004

Sussiste il reato di cui al combinato disposto degli artt. 617 bis e 623 bis c.p., nel caso di installazione di apparecchio ricevente atto ad intercettare le comunicazioni degli organi di polizia effettuate attraverso la loro centrale operativa, atteso che il citato art. 623 bis, nella sua attuale formulazione, introdotta dall'art. 8 della legge 23 dicembre 1993, n. 547, si riferisce ad ogni genere di «trasmissione a distanza di suoni, immagini ed altri dati», senza più il limite che dovesse comunque trattarsi di trasmissione «con collegamento su filo o ad onde guidate».

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