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Articolo 621 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Rivelazione del contenuto di documenti segreti

Dispositivo dell'art. 621 Codice Penale

Chiunque, essendo venuto abusivamente a cognizione del contenuto, che debba rimanere segreto, di altrui atti o documenti, pubblici o privati, non costituenti corrispondenza [616](1), lo rivela, senza giusta causa(2), ovvero l'impiega a proprio o altrui profitto(3), è punito, se dal fatto deriva nocumento(4), con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a milletrentadue euro 1.032.

Agli effetti della disposizione di cui al primo comma è considerato documento anche qualunque supporto informatico contenente dati, informazioni o programmi(5).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Note

(1) Il contenuto di tali atti può consistere sia in rappresentazioni grafiche, ovvero scritti, disegni, etc, sia in altre in denaro, fotografie, oggetti materiali.
(2) La disposizione in esame non chiarisce la nozione di giusta causa, che di conseguenza è rimandata al generico concetto di giustizia, quindi si tratta di un richiamo all'analisi che il giudice deve condurre con riguardo alla liceità sia sotto il profilo etico sia sotto quello sociale dei motivi che hanno condotto il soggetto ad compiere l'atto.
(3) Il profitto non ha rilevanza solo economica o patrimoniale, ma può quindi trattarsi di un diverso vantaggio, il quale non deve necessariamente essere conseguito.
(4) Il nocumento viene considerato dalla dottrina quale elemento costitutivo del reato, mentre la giurisprudenza opta per ritenerlo una condizione obiettiva di punibilità.
(5) Tale comma è stato inserito ex art. 7, della l. 23 dicembre 1993, n. 547.

Ratio Legis

La norma è diretta a tutelare l'interesse del singolo a non rendere partecipi i terzi di atti o documenti, pubblici o privati, che però non sono oggetto di comunicazione o corrispondenza.

Spiegazione dell'art. 621 Codice Penale

Il bene giuridico oggetto di tutela è la segretezza e l'inviolabilità di documenti segreti pubblici o privati che non rientrino nella nozione di corrispondenza.

Trattasi di reato di evento, dato che il nocumento costituisce condizione oggettiva di punibilità e dunque, qualora dalla rivelazione del segreto documentale non derivi un danno, inteso come pregiudizio rilevante di qualsiasi natura, al titolare del diritto alla segretezza, va esclusa la sussistenza del reato anche solo nella forma del tentativo.

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, la norma richiede il dolo specifico, ovvero la coscienza della segretezza del documento, unitamente alla volontà di utilizzare il documento per trarne profitto. Per quanto concerne invece la mera rivelazione, è sufficiente il dolo generico.

Ai sensi del secondo comma, il supporto informatico contenente dati, informazione e programmi è parificato al documento cartaceo.

///SPIEGAZIONE ESTESA

La norma in esame punisce chi, dopo essere venuto abusivamente a conoscenza del contenuto, destinato a rimanere segreto, di atti o documenti altrui, pubblici o privati, non costituenti corrispondenza, e sapendo, altresì, di agire senza giusta causa, lo abbia rivelato o lo abbia impiegato a proprio o ad altrui profitto, cagionando un danno.

La condotta tipica consiste negli atti con cui il soggetto attivo riveli, senza giusta causa, o impieghi a proprio o ad altrui profitto il contenuto, che doveva rimanere segreto, di un atto o di un documento originale, pubblico o privato, non costituente corrispondenza, che egli abbia conosciuto abusivamente, provocando, così, un danno ad altri.

Affinché, quindi, si possa avere tale delitto, occorre che il soggetto agente conosca abusivamente il suddetto contenuto, ossia in modo illegittimo, ed, inoltre, che lo riveli senza giusta causa o lo impieghi a proprio o ad altrui profitto, anche senza rivelarlo, ma cagionando, pur sempre, un danno ad altri. Il profitto va inteso come vantaggio, sia patrimoniale che non patrimoniale.

Come precisato dal secondo comma, si considera “documento” non solo quello cartaceo, ma anche qualsiasi supporto informatico che contenga, al suo interno, dati, informazioni o programmi. In ogni caso, per avere il delitto in esame è necessario che gli atti o i documenti, oggetto della condotta criminosa, non costituiscano corrispondenza.
È, perciò, opportuno precisare che si considera “corrispondenza”, ogni comunicazione personale che un soggetto determinato faccia ad un altro, al fine di fargli conoscere il suo pensiero, qualunque sia il mezzo usato a tale scopo.

Facendo riferimento anche ad atti o documenti “pubblici”, il legislatore non ha inteso far riferimento ad una pubblicità dell’atto in senso oggettivo, non esistendo atti pubblici destinati a rimanere segreti, bensì ad una pubblicità in senso soggettivo, con riferimento al momento del fatto. Si pensi, ad esempio, ad un contratto preliminare o ad un testamento.

L’evento tipico è dato dalla conoscenza del contenuto dell’atto o del documento da parte di colui a cui venga rivelato, o, in alternativa, dalla modificazione del mondo esteriore, con cui si manifesta l’impiego del contenuto dell’atto o del documento oggetto della condotta criminosa, nonché, infine, dal danno che da tali fatti sia derivato ad altri.
Il momento consumativo coincide, però, con il solo verificarsi del danno.
Considerato, dunque, che, qualora non si verifichi un danno non si è di fronte ad un fatto punibile, si ritiene che il tentativo non sia ammissibile.

Nel caso in cui vi sia contesto d’azione il delitto è unico, anche se il soggetto abbia realizzato le varie forme che può assumere la condotta criminosa delineata dalla norma in esame, essendo esse penalmente equivalenti.

Ai fini della configurazione del delitto in esame, con riferimento all’ipotesi della mera rivelazione è sufficiente che sussista, in capo all'agente, il dolo generico, quale coscienza e volontà di rivelare, illegittimamente, il contenuto di un atto o di un documento abusivamente conosciuto. È, invece, necessario il dolo specifico nel caso dell’impiego del contenuto dell’atto o del documento, posto che la norma richiede che esso avvenga con la volontà di trarne profitto.

///FINE SPIEGAZIONE ESTESA

Massime relative all'art. 621 Codice Penale

Cass. pen. n. 51089/2014

Ai fini dell'integrazione del reato di rivelazione del contenuto di documenti segreti (art. 621 c.p.) č necessario che dalla rivelazione e dall'utilizzazione del segreto derivi, quale condizione di punibilitā, un nocumento, intendendosi per tale un pregiudizio giuridicamente rilevante di qualsiasi natura in danno del titolare del diritto alla segretezza. (Nella specie la S.C. ha ritenuto integrato il nocumento nella rivelazione di oltre 3200 informazioni relative ad una societā e rivelate ad altra concorrente della prima con la determinazione di una turbativa illecita al mercato nei confronti della societā titolare di tali informazioni).

Cass. pen. n. 17744/2009

Il nocumento costituisce condizione oggettiva di punibilitā del reato (art. 621 c.p.) rivelazione del contenuto di documenti segreti, pertanto, qualora dalla rivelazione del segreto documentale non derivi un nocumento - inteso come pregiudizio giuridicamente rilevante di qualsiasi natura - al titolare del diritto alla segretezza, va esclusa la sussistenza del reato anche solo tentato.

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