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Articolo 611 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Violenza o minaccia per costringere a commettere un reato

Dispositivo dell'art. 611 Codice Penale

Chiunque usa violenza [581] o minaccia(1) per costringere o determinare altri a commettere un fatto costituente reato(2) è punito con la reclusione fino a cinque anni.

La pena è aumentata [64] se concorrono le condizioni prevedute dall'articolo 339.

Note

(1) Parimenti alla violenza privata ex art. 610 di cui tale delitto costituisce un'ipotesi speciale, la violenza è qui un concetto ampio, comprensivo anche della violenza diretta alle cose o a soggetti diversi diversi dalla vittima. Ugualmente anche la minaccia comprende un ventaglio applicativo molto ampio, che prescinde quindi dal tipo di mezzi utilizzati o dal grado della minaccia stessa.
(2) Essendo anticipata la soglia della consumazione del reato alla minaccia o violenza e non quindi al verificarsi dell'effetto di tale costringimento, non si ritiene necessario per integrare la fattispecie in esame che il reato indotto sia stato materialmente commesso.

Ratio Legis

Tale disposizione trova il proprio fondamento nell'esigenza di reprimere fatti di coercizione non contemplati in altre norme, così da tutelare la libertà morale dei soggetti.

Spiegazione dell'art. 611 Codice Penale

La norma in esame disciplina una forma aggravata del delitto di violenza privata, dato che il soggetto agisce allo scopo di far commettere un reato.

Il bene giuridico oggetto di tutela è la libertà morale, e dunque la libertà psichica, contro ogni turbativa determinata anche semplicemente da attività di disturbo e molestia.

Per quanto riguarda il primo elemento costitutivo del reato, ovvero la violenza, essa va suddivisa in propria ed impropria. Per quest'ultima va intesa quando si utilizza un qualsiasi mezzo idoneo, esclusa la minaccia, a coartare la volontà del soggetto passivo, annullandone la capacità di azione o determinazione. Per violenza propria, si intende invece l'impiego di energia fisica sulle persone o sulle cose, esercitata direttamente o per mezzo di uno strumento. Non sussiste invece la violenza in casi di condotta meramente omissiva tenuta in relazione ad una richiesta altrui, anche quando la stessa si risolva in una forma passiva di mancata cooperazione al risultato voluto dal richiedente.

Per minaccia va invece intesa la prospettazione di un male ingiusto e notevole, eventualmente proveniente dal soggetto minacciante.

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, esso consiste nella coscienza e volontà di usare violenza o minaccia al fine di costringere la vittima a fare, tollerare od omettere qualcosa. Trattasi comunque di dolo generico e di dolo specifico, consistente nel fine di costringere la vittima a commettere un fatto preveduto come reato.

///SPIEGAZIONE ESTESA

La norma in esame punisce chi, volontariamente, usi violenza o minaccia per costringere o determinare un’altra persona a commettere un fatto costituente reato.

La condotta tipica consiste negli atti o nell’impiego dei mezzi con cui il soggetto agente usi violenza o minaccia, con l’intenzione di costringere o determinare un’altra persona a commettere un fatto costituente reato.
Non è, quindi, idoneo ad integrare la fattispecie in esame l’utilizzo di qualsiasi mezzo che sia diverso dalla violenza o dalla minaccia, come, ad esempio, l’inganno, o che non realizzi una costrizione, come nel caso della mera istigazione.
In ogni caso la condotta dell’agente deve essere diretta a far commettere ad un altro soggetto un fatto costituente reato, ossia un fatto che la legge preveda effettivamente come delitto o contravvenzione, non, quindi, un fatto che sia soltanto erroneamente ritenuto reato.

L’oggetto materiale del delitto in esame è costituito dalla persona verso cui sia rivolta la condotta criminosa, ossia la persona determinata a cui l’agente voglia far commettere un fatto previsto come reato, non rilevando, a tal fine, che essa sia o meno imputabile.
Qualora la condotta criminosa si rivolga a più persone si ha un concorso di reati.

La conoscenza, da parte del soggetto passivo, della violenza o della minaccia utilizzata dall’agente per fargli commettere un fatto previsto dalla legge come reato, costituisce l’evento tipico della fattispecie in esame.
Tale circostanza coincide, peraltro, con il momento consumativo del reato previsto dall’art. 611 c.p.

Per quanto concerne il tentativo, esso, pur essendo naturalisticamente configurabile, come nel caso di una lettera minatoria inviata per far commettere un reato, la quale, però, non sia arrivata a destinazione perché non recapitata, non è ammissibile giuridicamente, considerato che il delitto in esame si perfeziona a fronte del semplice utilizzo della violenza o della minaccia e, anteriormente ad esso, non si ha un fatto punibile.

Qualora, poi, il soggetto passivo commetta effettivamente il reato a cui sia stato indotto dall’agente, si ha un concorso di persone in relazione a detta fattispecie, nella quale il reato ex art. 611 del c.p. rimane assorbito, purché la specie della violenza usata non costituisca di per sé reato. In quest’ultimo caso, infatti, si ha un concorso di reati, fatta eccezione per il delitto di percosse che si considera già assorbito nella violenza.

Ai fini dell’integrazione della fattispecie in esame è necessario che sia configurabile, in capo all’agente, il dolo specifico. La lettera dell’art. 611 c.p., infatti, non richiede soltanto che l’agente realizzi coscientemente e volontariamente la violenza o la minaccia, ma anche che esse siano poste in essere al fine di costringere o determinare un altro soggetto a commettere un fatto di reato.

Ai sensi del comma 2, il reato in esame risulta aggravato nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dall’art. 339 c.p., ossia qualora, ad esempio, la violenza o la minaccia siano commesse nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, oppure con l’uso di armi.

///FINE SPIEGAZIONE ESTESA

Massime relative all'art. 611 Codice Penale

Cass. pen. n. 15441/2021

Il delitto di violenza o minaccia per costringere a commettere un reato e quello di estorsione possono concorrere, in quanto non sono in rapporto di specialità, essendo diverse le condotte finalistiche e i beni tutelati.

Cass. pen. n. 33703/2021

Per la sussistenza del delitto previsto dall'art. 611 cod. pen. è sufficiente che la violenza o la minaccia sia idonea, nel momento in cui viene esercitata, a determinare altri a commettere un fatto costituente reato, non essendo necessario che il reato-fine sia consumato o tentato.

Cass. pen. n. 34318/2015

Per la sussistenza del delitto previsto dall'art. 611 cod. pen. è sufficiente che la violenza o la minaccia sia idonea, nel momento in cui viene esercitata, a determinare altri a commettere un fatto costituente reato, non essendo necessario che il reato-fine sia consumato o tentato.

Cass. pen. n. 30570/2011

Il reato di violenza o minaccia per costringere a commettere un reato, commesso in danno di persona in condizione analoga alla schiavitù per indurla a perpetrare furti, concorre con i reati di riduzione in schiavitù e di alienazione e acquisto di schiavi di cui agli art. 600 e 602 c.p., dovendosi escludere che si versi in una ipotesi di reato complesso o progressivo.

Cass. pen. n. 8131/2007

Non integra il delitto di minaccia la condotta di colui che mostri un'arma, non già al fine di restringere la libertà psichica del minacciato, bensì al fine di prevenirne un'azione illecita, rappresentandogli tempestivamente la legittima reazione che il suo comportamento determinerebbe. (In applicazione di questo principio la S.C. ha censurato la decisione del giudice di appello che ha ritenuto sussistente il delitto in questione nella condotta del soggetto che nel corso di un diverbio con altro soggetto, rientra in casa, si arma di un fucile da caccia e, rivolgendosi all'avversario, pronuncia la seguente espressione: «adesso voglio vedere se mi fai più paura»).

Cass. pen. n. 4932/2006

Nel caso di minaccia ad un testimone, sussiste il reato di minaccia per costringere a commettere un reato (art. 611 c.p.) e non il reato di minaccia a un pubblico ufficiale previsto dall'art. 336 c.p. quando non vi sia certezza dell'avvenuta assunzione formale della qualità di testimone in seguito a regolare citazione.

Cass. pen. n. 18380/2004

Il reato di estorsione è a dolo generico, in quanto il procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno non rappresenta soltanto lo scopo in vista del quale il colpevole si determina al comportamento criminoso, ma un elemento della fattispecie oggettiva. Diversamente, l'elemento psicologico del delitto previsto dall'art. 611 c.p. si riassume nell'intenzione di usare violenza o minaccia per costringere taluno a commettere un reato. (Nella specie la Corte ha ritenuto che gli atti di violenza e minaccia, commessi da un gruppo di disoccupati per ottenere un canale di accesso ai corsi di formazione organizzati dalla Regione, non fossero idonei a costringere l'ente ad accogliere la richiesta, ma che, tuttavia, l'azione, inidonea a configurare gli estremi della tentata estorsione, integrasse il delitto consumato di violenza o minaccia per commettere un reato).

Cass. pen. n. 42789/2003

Il delitto previsto dall'art. 611 c.p. (violenza o minaccia per costringere a commettere un reato) è un reato di pericolo che si consuma nel momento stesso dell'uso della violenza e della minaccia, indipendentemente dal reato fine; comunque, secondo gli ordinari principi in tema di concorso di persone nel reato, l'autore della violenza o della minaccia risponde del reato eventualmente commesso dal soggetto coartato, a prescindere dalla punibilità di quest'ultimo.

L'elemento oggettivo comune della fattispecie di estorsione e di quella di violenza e minaccia per costringere a commettere un reato è l'uso della violenza o minaccia come strumento di coartazione dell'altrui volere. Tuttavia, nel delitto di estorsione, l'autore mira a che la vittima compia una condotta «innominata» — ossia generica come quella della fattispecie di violenza privata — che procuri all'autore stesso o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno; invece, nel reato di cui all'art. 611 c.p., l'autore mira a che la vittima compia una condotta qualificata da un elemento specializzante, ossia una condotta integrante gli elementi costitutivi di un reato. Ne consegue che il delitto di cui all'art. 611 c.p. è integrato senza la sussistenza del «profitto» per l'autore e del correlativo «danno» per la vittima, elementi che possono, semmai, riferirsi alla struttura del fatto tipico dello specifico reato-fine, che rappresentando l'obiettivo dell'autore della violenza e della minaccia, la vittima di essa può «strumentalmente» realizzare. (Nel caso di specie, la Corte ha riqualificato l'originaria imputazione di estorsione nell'ipotesi di cui all'art. 611 c.p. in relazione alla condotta di minaccia grave con l'uso delle armi e di violenza, posta in essere nei confronti di un soggetto per costringerlo ad impossessarsi di numerose schede telefoniche prepagate, sottraendole alla società della quale egli era dipendente).

Cass. pen. n. 25711/2003

È configurabile il concorso formale di reati tra la minaccia messa in opera per costringere taluno a rendere falsa testimonianza e il concorso nella falsa testimonianza resa dal soggetto minacciato.

Cass. pen. n. 4555/1997

L'ipotesi criminosa prevista dall'art. 611 c.p. non ammette la figura del tentativo, giacché, con l'uso della violenza o della minaccia, si verifica già la consumazione, indipendentemente dalla realizzazione del reato-fine.

Cass. pen. n. 2704/1997

Tra la fattispecie di cui all'art. 611 e quella di cui all'art. 629 c.p., nella forma consumata o tentata, non sussiste alcun rapporto di specialità che si presenti riconducibile alla nozione accolta nell'art. 15 dello stesso codice, in quanto - a parte la diversità di beni giuridici tutelati dalle due fattispecie - nel primo reato la condotta presa in considerazione dalla legge è quella diretta a costringere altri a commettere un reato, mentre nel secondo reato la condotta incriminata è quella diretta a conseguire - in coerenza con la natura di reato contro il patrimonio che è propria della figura dell'estorsione - un ingiusto profitto con altrui danno patrimoniale, sicché si riscontra in ciascuna delle due ipotesi criminose una diversità di condotte finalistiche, una diversità di beni aggrediti ed una diversità di attività materiali che non lascia sussistere tra esse quella relazione di omogeneità che le rende riconducibili ad unum nella figura del reato speciale ex art. 15 c.p. (In applicazione di detto principio la Corte ha rigettato il motivo con il quale il ricorrente, sulla base di un asserito rapporto di specialità bilaterale e reciproca tra le due fattispecie, sosteneva l'avvenuto assorbimento nel delitto di estorsione di quello previsto dall'art. 611 c.p.).

Cass. pen. n. 4131/1990

Il delitto previsto dall'art. 611 c.p. (violenza o minaccia per costringere a commettere un reato) è reato di pericolo che si consuma nel momento stesso dell'uso della violenza o della minaccia, indipendentemente dal realizzarsi del reato-fine. Se, però quest'ultimo reato poi si realizza, per effetto dell'azione o della compartecipazione del soggetto passivo della coazione, anche tale soggetto ne risponde in base alle norme sul concorso nel reato, a meno che non sia configurabile a suo favore una causa di esclusione della punibilità, come ad esempio quelle previste dagli artt. 46, 54, 86 c.p. (costringimento fisico, stato di necessità, determinazione dello stato di incapacità).

Cass. pen. n. 3909/1990

Il reato di violenza o minaccia per costringere a commettere un reato, di cui all'art. 611 c.p., commesso in danno di persona in condizione analoga alla schiavitù per indurla a perpetrare furti, concorre con i reati di riduzione in schiavitù e di alienazione e acquisto di schiavi di cui agli artt. 600 e 602 c.p., dovendosi escludere che si versi in una ipotesi di reato complesso o progressivo.

Cass. pen. n. 13611/1989

Perché ricorra la circostanza aggravante della minaccia commessa da più persone riunite, di cui all'art. 339 c.p., richiamato dall'art. 611 cpv. c.p. per la sussistenza dell'ipotesi aggravata della violenza o minaccia per costringere a commettere un reato, occorre che la partecipazione di più persone sia percepita dalla vittima al momento della consumazione del reato.

Cass. pen. n. 1735/1988

La figura criminosa di cui all'art. 611 c.p. prevede una forma aggravata del reato di violenza privata - a differenza, però, di quest'ultima - che si consuma nel momento e nel luogo in cui l'agente ha costretto taluno a fare, tollerare od omettere qualcosa, la prima si consuma nel momento stesso in cui viene usata la violenza o la minaccia al fine di costringere o determinare altri a commettere un reato, indipendentemente dal fatto che il reato venga poi effettivamente commesso.

Cass. pen. n. 6733/1984

Il delitto di cui all'art. 611 c.p. richiede tanto il dolo generico, consistente nella volontà cosciente e libera di usare violenza o minaccia a una persona, quanto il dolo specifico, che è dato dal fine di costringere la persona violentata o minacciata a commettere un fatto preveduto come reato.

Cass. pen. n. 9436/1983

Il testo dell'art. 611 c.p. usando la locuzione «fatto costituente reato» e non «reato», comprende tutti quei fatti che la legge penale prevede come reato anche se in concreto gli autori di essi non siano imputabili o punibili o si tratti di reato non perseguibile di ufficio.

Cass. pen. n. 5762/1983

Il testimone mantiene la qualifica di pubblico ufficiale fin quando il processo non si è definitivamente esaurito, ed anche dopo aver egli già deposto è pertanto ipotizzabile il reato di violenza o minaccia in suo danno, previsto dall'art. 611 c.p.

Cass. pen. n. 7499/1982

Il delitto previsto dall'art. 611 c.p. si consuma nel momento stesso della minaccia o violenza esercitata al fine di costringere o determinare altri a commettere un reato. A differenza dell'istigazione non interessa che il reato-fine venga poi commesso o non possa commettersi immediatamente, ovvero sia subordinato ad un termine o ad una condizione. L'impossibilità del delitto per inidoneità dell'azione va esaminata pertanto in relazione all'ipotesi tipica di cui all'art. 611 c.p. e non al reato-fine.

Cass. pen. n. 331/1968

Il reato di cui all'art. 611 c.p. è un reato fine a sé stesso che si esaurisce nell'usare violenza o minaccia per costringere o determinare altri a commettere un fatto costituente reato. Qualora il reato determinato sia connesso con altro reato non necessariamente conseguenziale, ma costituente il fine principale che si propone di conseguire l'agente, il reato mezzo, che non sia elemento costitutivo o circostanza aggravante per realizzare il reato fine, resta aggravato dal nesso teleologico previsto dall'art. 61 n. 2, c.p. che inerisce sempre al reato mezzo e non già al reato fine.

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