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Articolo 560 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Concubinato

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 560 Codice Penale

Articolo dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale con sent. 3 dicembre 1969, n. 147.

[Il marito, che tiene una concubina nella casa coniugale, o notoriamente altrove, è punito con la reclusione fino a due anni.

La concubina è punita con la stessa pena.

Il delitto è punibile a querela della moglie.]

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