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Articolo 559 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Adulterio

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 559 Codice Penale

Articolo dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale con le sent. 19 dicembre 1968, n. 126 e 3 dicembre 1969, n. 147.

[La moglie adultera è punita con la reclusione fino a un anno. Con la stessa pena è punito il correo dell'adultera.

La pena è della reclusione fino a due anni nel caso di relazione adulterina.

Il delitto è punibile a querela del marito.]

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