Testi per approfondire questo articolo

Trattato di diritto penale. Parte speciale
Vol. VI: Delitti contro la moralità pubblica, di prostituzione, contro il sentimento per gli animali e contro la famiglia

Collana: Trattato di diritto penale
Pagine: 600
Data di pubblicazione: marzo 2010
Prezzo: 30 -10%30 €

L’opera raccoglie tutto ciò che è citato nel testo del volume “Delitti contro la moralità pubblica e il buon costume”, il sesto volume del Trattato di Diritto Penale, e nello specifico:- articoli dei codici citati (anche dei codici stranieri)- bibliografia- massime delle sentenze citate- sentenze per esteso citatePIANO DELL’OPERASEZIONE I - DEI DELITTI CONTRO LA MORALITA` PUBBLICA E IL BUON COSTUME * LE OFFESE AL PUDORE O ALL’ONORE... (continua)

Manuale dei reati. Volume I - Introduzione alla parte speciale del diritto penale. Delitti contro la famiglia. Stalking. Delitti contro l'integrita' sessuale

Editore: Giuffrè
Data di pubblicazione: giugno 2011
Prezzo: 16 -10%16 €
I reati contro la famiglia

Editore: UTET
Collana: I grandi temi
Data di pubblicazione: dicembre 2006
Prezzo: 60 -10%60 €
Argomenti trattati: I delitti contro il matrimonio; I delitti contro la morale familiare; I delitti contro lo stato di famiglia; I delitti contro l'assistenza familiare; Reati non contemplati dal codice penale. (continua)
Il delitto di maltrattamenti. Dalla tutela della famiglia alla tutela della personalità

Editore: Giuffrè
Collana: Teoria pratica diritto. Penale e process.
Data di pubblicazione: marzo 2012
Prezzo: 23 -10%23 €

L'opera offre una disamina completa del delitto di maltrattamenti, tenendo conto delle particolare problematicità che deriva dalla proiezione nel processo di tali delicate vicende umane. Dopo un'approfondita analisi della struttura del delitto e delle questioni processuali, l'attenzione è rivolta ai rapporti fra maltrattamenti e particolari situazioni o contesti sociali: nell'ambito delle comunità familiari di fatto oppure in un contesto di reciprocità delle... (continua)


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Dispositivo dell'art. 556 Codice Penale

Chiunque, essendo legato da matrimonio avente effetti civili [c.c. 82, 83, 106-116], ne contrae un altro, pur avente effetti civili, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Alla stessa pena soggiace chi, non essendo coniugato, contrae matrimonio con persona legata da matrimonio avente effetti civili.
La pena è aumentata se il colpevole ha indotto in errore la persona, con la quale ha contratto matrimonio, sulla libertà dello stato [c.c. 86] proprio o di lei (1).
Se il matrimonio, contratto precedentemente dal bigamo, è dichiarato nullo, ovvero è annullato il secondo matrimonio per causa diversa dalla bigamia [c.c. 117, 119, 120, 122, 123], il reato è estinto, anche rispetto a coloro che sono concorsi nel reato, e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali [557; c.p.p. 689 6] (2) (3) (4).

Note

(1) È questa una circostanza aggravante [v. 61] speciale in quanto in grado di incidere sulla gravità del reato in esame tanto da giustificare un aumento di pena. Per la sua applicabilità non è sufficiente il solo silenzio del bigamo circa il suo stato civile, ma è necessario un suo comportamento attivo anche senza la presenza di artifici e raggiri.

(2) Si tratta di una causa speciale di estinzione del reato che si giustifica per il venir meno di ogni offesa al bene giuridico tutelato dalla norma in esame. L'offesa è infatti eliminata qualora intervenga una pronuncia giurisdizionale di nullità del precedente matrimonio, posto che l'efficacia retroattiva della pronuncia esclude ab origine gli effetti civili del matrimonio stesso. Anzi, muovendo proprio dalla considerazione dell'efficacia retroattiva della pronuncia di nullità, taluni autori vi hanno ravvisato un'ipotesi di inesistenza del reato. La dottrina prevalente e la stessa giurisprudenza ritengono, tuttavia, più conforme allo spirito della norma parlare di causa di estinzione del reato. È del pari eliminata ogni forma di offesa nel caso di annullamento del secondo matrimonio contratto dal bigamo.

(3) La norma prevede una duplice forma di bigamia, quella propria e quella impropria. La prima ricorre quando un soggetto già legato da un precedente matrimonio giuridicamente efficace, ne contrae un altro; la seconda quando un soggetto non coniugato contrae matrimonio con persona già coniugata. Dunque, presupposto necessario della norma in esame è la preesistenza in capo ad uno dei nubendi di un matrimonio avente effetti civili.

(4) Parte della dottrina sostiene che ricorre tale reato anche nel caso di matrimonio contratto dall'assente, in quanto nel nostro ordinamento la dichiarazione di assenza non determina lo scioglimento del matrimonio. Ciò non vale nel caso di matrimonio contratto dal coniuge del dichiarante morto.


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