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Articolo 552 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Procurata impotenza alla procreazione

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 552 Codice Penale

Titolo abrogato dall'art. 22, L. 22 maggio 1978, n. 194.

[Chiunque compie, su persona dell'uno o dell'altro sesso, col consenso di questa, atti diretti a renderla impotente alla procreazione è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire cinquantamila a duecentomila.

Alla stessa pena soggiace chi ha consentito al compimento di tali atti sulla propria persona.]

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