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Articolo 548 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Istigazione all'aborto

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 548 Codice Penale

Titolo abrogato dall'art. 22, L. 22 maggio 1978, n. 194.

[Chiunque fuori dei casi di concorso nel reato preveduto dall'articolo precedente, istiga una donna incinta ad abortire, somministrandole mezzi idonei, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.]

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