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Articolo 517 bis Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Circostanza aggravante

Dispositivo dell'art. 517 bis Codice Penale

(1)Le pene stabilite dagli articoli 515, 516 e 517 sono aumentate se i fatti da essi previsti hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o geografica(2) o le cui specificità sono protette dalle norme vigenti.

Negli stessi casi, il giudice, nel pronunciare condanna, può disporre, se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso da un minimo di cinque giorni ad un massimo di tre mesi, ovvero la revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consente lo svolgimento dell'attività commerciale nello stabilimento o nell'esercizio stesso.

Note

(1) Tale articolo è stato aggiunto dall'art. 5, del d.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.
(2) Ci si riferisce a quei prodotti che hanno ottenuto le qualificazioni di “denominazione di origine protetta” (DOP) o “indicazione geografica protetta” (IGP)”.

Ratio Legis

La ratio dell'inserimento successivo di tale disposizione si situa nella necessità, emersa negli ultimi decenni, di tutelare maggiormente quegli alimenti o bevande che hanno ricevuta una denominazione d'origine o geografica protetta o in ogni caso in cui sia stata loro riconosciuta dalla legge una specificità.

Spiegazione dell'art. 517 bis Codice Penale

Il legislatore, tramite la presente disposizione, ha disciplinato l'applicazione di una circostanza aggravante specifica dei reati di cui agli articoli 515, 516 e 517, qualora abbiano ad oggetto prodotti di origine controllata e certificata (ad es. marchio D.O.P.).

Al secondo comma è invece prevista una particolare pena accessoria, ovvero la chiusura temporanea dello stabilimento o la revoca della licenza, qualora il giudice ritenga il fatto particolarmente grave oppure il colpevole sia un recidivo specifico (v. art. 99).

Massime relative all'art. 517 bis Codice Penale

Cass. pen. n. 2617/2013

In tema di tutela degli alimenti, la consegna di un tipo di prosciutto diverso da quello indicato nell'etichetta e protetto da denominazione di origine integra il reato previsto dall'art. 515 e 517 bis cod. pen. che, avendo per oggetto la tutela del leale esercizio del commercio, protegge sia l'interesse del consumatore a non ricevere una cosa differente da quella richiesta, sia quello del produttore a non vedere i propri articoli scambiati surrettiziamente con prodotti diversi.

Cass. pen. n. 4351/2004

In materia alimentare, anche dopo la trasformazione in illecito amministrativo delle sanzioni previste dalla legge 13 febbraio 1990 n. 26 sulla tutela della denominazione d'origine «prosciutto di Parma» la consegna di un diverso tipo di prosciutto integra il delitto previsto dagli artt. 515 e 517 bis c.p., in quanto la disposizione codicistica ha come oggetto la tutela del leale esercizio del commercio e conseguentemente l'interesse del consumatore a non ricevere una cosa diversa da quella richiesta, cosģ come quello del produttore a non vedere i propri prodotti scambiati surrettiziamente con prodotti diversi.

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