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Articolo 514 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Frodi contro le industrie nazionali

Dispositivo dell'art. 514 Codice Penale

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi [2563-2574] contraffatti o alterati [473, 474], cagiona un nocumento(1) all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata [64] e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474 [518](2).

Note

(1) Il nocumento rileva qualora abbia una rilevanza su scala nazionale, quindi non basta che abbiano subito danni singole aziende, ma occorre che il pregiudizio riguardi l'industria in generale.
(2) Si tratta di una fattispecie speciale rispetto a quelle previste rispettivamente dagli articoli 473 e 474.

Ratio Legis

Il legislatore ha inserito tale norma al fine di impedire che subisca un pregiudizio l'economia pubblica, tutelando così sia l'interesse di produttori e commercianti, che quello dei consumatori.

Spiegazione dell'art. 514 Codice Penale

La norma in oggetto appare di rarissima applicazione, dato che si richiede un danno all'industria nazionale, difficilmente arrecabile dalla mera condotta di chi metta in vendita prodotti con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti, già punita dagli articoli 473 e seguenti.

Assai arduo appare inoltre il compito del giudice nel momento dell'accertamento di un effettivo nocumento all'industria nazionale.

///SPIEGAZIONE ESTESA

La norma in esame punisce chi provochi un danno all'industria nazionale mettendo, volontariamente, in vendita o in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, pur sapendo che gli stessi risultano essere contrassegnati da marchi, nomi o segni distintivi contraffatti o alterati.

La condotta tipica consiste, dunque, nel porre in vendita o in circolazione, sui mercati nazionali o internazionali, prodotti industriali di qualsiasi tipologia, recanti marchi, nomi o segni distintivi contraffatti o alterati. Qualora i marchi, nomi o segni distintivi non fossero contraffatti o alterati, ma soltanto mendaci, il fatto rientrerebbe nell'ambito di applicazione dell'art. 517 c.p., il quale punisce proprio la vendita di prodotti industriali con segni mendaci, ossia segni idonei ad indurre in errore il compratore in merito all'origine, la provenienza o la qualità del bene.

L'oggetto materiale del reato in esame è costituito sia dai prodotti industriali messi in vendita o in circolazione, sia dalle persone che vengano tratte in inganno dalla condotta criminosa.

Per quanto riguarda l'evento, esso consiste nel danno cagionato dall'agente agli interessi economici dell'industria nazionale, sia direttamente che indirettamente, anche qualora ad essere danneggiata sia una sola tipologia di industria, purché non si tratti di una singola azienda.
Il delitto si deve, pertanto, considerare consumato nel momento stesso in cui si produca un danno all'industria nazionale. Non si può, però, parlare di tentativo nel caso in cui l'evento non si avveri, in quanto una tale evenienza farebbe comunque rientrare la condotta dell'agente nell'art. 474 c.p. oppure nell'art. 517 c.p., a seconda che il nome, marchio o segno distintivo risulti registrato o meno.

È sufficiente la sussistenza del dolo generico, quale coscienza e volontà di mettere in vendita o, comunque, in circolazione, prodotti industriali recanti nomi, marchi o segni contraffatti o alterati, i quali siano idonei a danneggiare l'industria nazionale.

La fattispecie risulta aggravata, ai sensi del secondo comma, qualora, per i marchi o segni distintivi, siano state osservate le norme contenute in leggi interne o in convenzioni internazionali in materia di tutela della proprietà industriale.

La condanna per delitto in esame comporta, ai sensi dell'art. 518 c.p. la pubblicazione della sentenza.

///FINE SPIEGAZIONE ESTESA



Massime relative all'art. 514 Codice Penale

Cass. pen. n. 38906/2013

Ai fini della configurabilitą del reato previsto dall'art. 514 c.p., il danno all'industria nazionale, pur potendo riguardare un singolo settore, deve essere comunque di proporzioni consistenti, tali da ingenerare la diminuzione del volume di affari o l'offuscamento del buon nome della produzione interna o di un suo settore, facendo venir meno negli acquirenti l'affidamento sulla originalitą dei prodotti. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto integrasse il delitto di cui all'art. 474 e non quello di cui all'art. 514 c.p. la contraffazione dei marchi di un noto stilista relativi ad un rilevante numero di camicie).

Cass. pen. n. 8250/1986

Ai fini della configurabilitą del delitto di cui all'art. 514 c.p. («frodi contro le industrie nazionali») č sufficiente la messa in vendita di prodotti con segni alterati o contraffatti (quando cagioni un nocumento all'industria nazionale), indipendentemente dall'osservanza delle norme sulla tutela della proprietą industriale. In tal caso anzi il deposito dei segni costituisce circostanza aggravante.

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