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Articolo 512 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Pena accessoria

Dispositivo dell'art. 512 Codice Penale

La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 502 e seguenti importa l'interdizione da ogni ufficio sindacale per la durata di anni cinque(1).

Note

(1) La Corte Costituzionale con sent. 17 aprile 1985, n. 107 ha dichiarato l'infondatezza della questione di incostituzionalità sollevata a riguardo della disposizione in esame con gli articoli 18 e 30 della Costituzione, affermando che la norma è allo stato inapplicabile, dal momento che i sindacati sono associazioni di diritto privato.

Ratio Legis

Il legislatore ha ritenuto che l'ordinamento economico dovesse essere particolarmente tutelato, di qui la previsione di pene accessorie.

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