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Articolo 511 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Pena per i capi, promotori e organizzatori

Dispositivo dell'art. 511 Codice Penale

Le pene stabilite per i delitti preveduti dagli articoli 502 e seguenti sono raddoppiate per i capi, promotori ed organizzatori(1); e, se sia stabilita dalla legge la sola pena pecuniaria, è aggiunta la reclusione da sei mesi a due anni.

Note

(1) Per capi s'intendono quei soggetti con funzioni gerarchicamente superiori all'interno della struttura associativa e stabilmente nella stessa incorporati. Si differenziano quindi dai promotori, costitutori e organizzatori che possono essere anche estranei all'associazione.

Ratio Legis

Il legislatore ha ritenuto che l'ordinamento economico dovesse essere particolarmente tutelato, di qui l'introduzione di una circostanza aggravante di carattere soggettivo, speciale ad efficacia speciale.

Spiegazione dell'art. 511 Codice Penale

La norma in oggetto prevede una circostanza aggravante specifica per chi sia a capo dello sciopero, per chi ne sia il promotore o per chi ne sia l'organizzatore. Viene inoltre disciplinata una circostanza speciale (ovvero una pena diversa da quello ordinaria del reato), qualora il fatto non sia punito con la reclusione ma con la mera pena pecuniaria. In tal caso ai capi, promotori ed organizzatori verrà inflitta la pena della reclusione per un tempo dai sei mesi ai due anni.

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