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Articolo 504 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Coazione alla pubblica Autoritą mediante serrata o sciopero

Dispositivo dell'art. 504 Codice Penale

Quando alcuno dei fatti preveduti dall'articolo 502 è commesso con lo scopo di costringere l'Autorità a dare o ad omettere un provvedimento, ovvero con lo scopo di influire sulle deliberazioni di essa(1), si applica la pena della reclusione fino a due anni [505, 510-512](2).

Note

(1) La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità di tale disposizione, con sent. 2 febbraio 1983, n. 165, relativamente alla parte in cui punisce lo sciopero il quale ha lo scopo di costringere l'autorità a dare o ad omettere un provvedimento o lo scopo di influire sulle deliberazioni di essa, a meno che non sia diretto a sovvertire l'ordinamento costituzionale ovvero di impedire od ostacolare il libero esercizio dei poteri legittimi nei quali si esprime la sovranità popolare. Di conseguenza ora deve intendersi che la finalità qui richiesta è quella diretta a sovvertire l'ordinamento costituzionale o a turbare i libero esercizio dei poteri inerenti alla sovranità popolare.
(2) Con sent. 28 dicembre 1962, n. 123 la Corte Costituzionale ha definito inapplicabili le sanzioni previste dalla norma in esame qualora lo sciopero sia promosso per fini economici, di conseguenza rilevano solo la serrata e lo sciopero cosiddetti eversivi ovvero diretti a sovvertire l'ordinamento costituzionale.

Ratio Legis

Dopo il venir meno dell'ordinamento corporativo di stampo fascista che considerava lo sciopero e la serrata fatti gravemente lesivi dell'ordinamento dell'economia pubblica e il riconoscimento costituzionale del diritto di sciopero, tale disposizione è stata mantenuta nel codice penale, riconoscendole una ratio differente da quella originaria ovvero sarebbe ora diretta a tutelare la personalità dello Stato contro scioperi o serrate eversive e contrarie all'ordine pubblico.

Spiegazione dell'art. 504 Codice Penale

La scelta del legislatore fu quella di reprimere penalmente condotte dissenzienti nei confronti del potere politico. L'anacronismo dei reati di sciopero si è rivelato tale non solamente per il successivo mutamento del quadro sociale politico, ma anche e soprattutto per l'avvento della Costituzione.

Il diritto di sciopero è infatti espressamente riconosciuto dall'articolo 40 Cost., il quale ha di fatto reso inapplicabili i delitti di serrata e di sciopero, nonostante l'unico articolo effettivamente dichiarato incostituzionale sia il 502.

Ad oggi, dunque, risultano pienamente legittimi lo sciopero e la serrata di carattere economico per fini contrattuali, politici, di solidarietà e di protesta.

Di conseguenza, il delitto in esame risulta configurabile solamente qualora la condotta sia destinata esclusivamente ad esercitare una coazione nei confronti dell'autorità competente a rilasciare le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività produttiva.

Per contro, alcuna rilevanza penale può assumere lo sciopero (o la serrata) promosso per fini economici, rientrando nella previsione costituzionale di cui all'articolo 40.

///SPIEGAZIONE ESTESA

Il delitto previsto dall’art. 504 c.p. rientra tra le fattispecie di serrata. Mentre, però, è stato giudicato incostituzionale l’art. 502 c.p., che puniva la serrata per fini contrattuali, in quanto contraria al diritto di sciopero riconosciuto dall’art. 40 Cost., risultano tuttora vigenti le fattispecie di serrata per fini non contrattuali (art. 503 del c.p.), quella per coazione alla pubblica Autorità (art. 504 del c.p.), nonché quella realizzata a scopo di solidarietà o di protesta (art. 505 del c.p.).

Nonostante possa essere realizzata per fini differenti, la serrata consiste, in ogni caso, nella condotta tenuta dal datore di lavoro o dai lavoratori che sospendano volontariamente, in modo totale o parziale, il lavoro nei propri stabilimenti, aziende o uffici.

Con particolare riferimento alla fattispecie punita dall’art. 504 c.p., essa punisce il datore di lavoro o i lavoratori che pongano in essere la condotta sopra delineata con il fine di costringere l'Autorità pubblica a dare o ad omettere un provvedimento, oppure per influire sulle deliberazioni della stessa.

Le diverse ipotesi di serrata attualmente punite dal nostro ordinamento, nonostante perseguano fini diversi, presentano degli elementi comuni.
Il primo di tali elementi è rappresentato dal soggetto attivo, che può essere sia il datore di lavoro che i lavoratori. Per datore di lavoro si intende far riferimento all’organizzatore di un’impresa, un’azienda o un ufficio, in cui svolga la propria attività lavorativa un numero indeterminato di dipendenti, anche nel caso in cui vi sia un solo lavoratore.

La condotta tipica consiste nel compimento di qualsiasi atto che, però, non integri di per sé reato, e con il quale l’agente causi, senza un motivo legittimo, la sospensione o l’interruzione, totale o parziale, del lavoro dei propri stabilimenti, aziende o uffici, o, anche, di loro singoli reparti.
Qualora, invece, la condotta risulti giustificata, ad es., dalla mancanza di materie prime, il delitto in esame non può ritenersi integrato.
La condotta criminosa deve, inoltre, aver luogo durante un periodo lavorativo; non avrebbe, infatti, rilevanza penale qualora si svolgesse in un momento in cui il luogo di lavoro risultasse già chiuso, ad es. per mancanza di lavoro.
Nel caso il cui l’agente, in occasione della serrata, compia altri reati, essi concorrono con la fattispecie in esame.

Oggetto materiale del reato è lo stabilimento, l’azienda, l’ufficio o il singolo reparto che rimane inattivo a causa della condotta dell’agente.

È un reato di evento, per cui è richiesto il verificarsi di uno stato di inattività, totale o parziale, in cui venga a trovarsi lo stabilimento, azienda o ufficio in seguito alla condotta criminosa.
Il delitto si dovrà, quindi, considerare consumato nel momento in cui si verifica la sospensione o l’interruzione dell’attività lavorativa.
È, comunque, possibile il tentativo, quando il compimento di atti idonei da parte dell’agente non sia seguito dalla sospensione o interruzione del lavoro per cause a lui estranee.

Per quanto riguarda, infine, l’elemento soggettivo, è richiesto il dolo specifico che, in relazione all’ipotesi disciplinata dall’art. 504 c.p., deve consistere nella volontà di costringere l'Autorità pubblica a dare o ad omettere un provvedimento, o in quella di influire sulle deliberazioni della stessa.

Ai sensi dell’art. 512 del c.p., la condanna ad uno dei delitti di serrata comporta l’applicazione della pena accessoria dell’interdizione da ogni ufficio sindacale per cinque anni.

///FINE SPIEGAZIONE ESTESA

Massime relative all'art. 504 Codice Penale

Cass. pen. n. 11796/1999

Non integra il reato di cui all'articolo 504 c.p. la c.d. serrata dei piccoli esercenti attuata per motivi economici inerenti all'attivitą aziendale, essendo tali manifestazioni estranee a qualsiasi conflitto tra datori di lavoro e lavoratori subordinati, da considerare, quindi, come una «legittima forma di sciopero». (Nella specie la Corte ha rilevato che la ricorrente non aveva lavoratori subordinati e comunque la natura della manifestazione escludeva ripercussioni apprezzabili su eventuali rapporti di lavoro e non vi era attinenza con vertenze sindacali o con i diritti dei dipendenti).

Per escludere la configurabilitą del reato di cui all'art. 504 c.p. e ricondurre la fattispecie all'ipotesi di cui all'art. 506 c.p., č necessario che la serrata non attenga a vertenze di carattere sindacale o a diritti dei lavoratori dipendenti, che la stessa non abbia durata considerevole tale da incidere su eventuali rapporti di lavoro subordinato e che non sussistano lesioni degli interessi dell'economia pubblica.

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