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Articolo 475 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 04/04/2024]

Pena accessoria

Dispositivo dell'art. 475 Codice Penale

La condanna per alcuno dei delitti preveduti dai due articoli precedenti importa la pubblicazione della sentenza [36](1).

Note

È qui prevista l'obbligatorietà della pena accessoria, che dunque non è rimessa alla discrezionalità del giudice.

Spiegazione dell'art. 475 Codice Penale

Al fine di elidere maggiormente le conseguenze dei reati di cui agli artt. 473 e 474, nonché di approntare maggior tutela alle imprese legittimamente proprietarie dei marchi oggetto di contraffazione, il legislatore ha reso obbligatoria la pubblicazione della sentenza (v. art. 36), affinché la generalità dei consociati possa venire a conoscenza della falsità del marchio eventualmente messo in circolazione.

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