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Articolo 474 bis Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Confisca

Dispositivo dell'art. 474 bis Codice Penale

(1)Nei casi di cui agli articoli 473 e 474 è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l’oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, a chiunque appartenenti.

Quando non è possibile eseguire il provvedimento di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al profitto. Si applica il terzo comma dell’art. 322 ter.

Si applicano le disposizioni dell’art. 240, commi terzo e quarto, se si tratta di cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, ovvero che ne sono l’oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, appartenenti a persona estranea al reato medesimo, qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l’illecito impiego, anche occasionale, o l’illecita provenienza e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza(2).

Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma del titolo II del libro sesto del codice di procedura penale.

Note

(1) Tale articolo è stato inserito dall’art. 15, comma 1, lett. c), della l. 23 luglio 2009, n. 99.
(2) La confisca non sarà applicata solo se viene provato che l'attività illecita non può essere imputata al soggetto, nemmeno a titolo di colpa.

Ratio Legis

Tale disposizione è stata inserita al fine di introdurre l'obbligatorietà della confisca dei beni che sono l'oggetto, il prodotto o il profitto del reato.

Spiegazione dell'art. 474 bis Codice Penale

L'ipotesi di confisca di cui al presente articolo compie una deroga rispetto a quanto disposto dall'art. 240, in quanto rende obbligatoria la confisca anche nei confronti delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e del profitto e del prodotto del reato stesso, mentre nella norma generale ne è prevista la facoltatività.

Per il prezzo del reato la confisca è sempre obbligatoria, mentre l'oggetto rappresenta una estensione della nozione di prodotto del reato, venendo a ricomprendere l'entità materiale frutto della contraffazione o dell'alterazione del marchio.

Ad ogni modo, la norma fa salvi i diritti alla restituzione ed al risarcimento in capo alla persona offesa.

Inoltre, qualora oggetto di contraffazione o alterazione sia uno strumento informatico od un oggetto legalmente detenuto ed il proprietario dimostri di non essere incorsa in alcuna colpa nell'acquisto della cosa, la confisca non ha luogo.

Al seconda comma è previsto un importante strumento di elisione delle ulteriori conseguenze del reato, la confisca per equivalente, per la cui disciplina e spiegazione si rimanda all'articolo 322 ter.

Massime relative all'art. 474 bis Codice Penale

Cass. pen. n. 7940/2019

In materia di delitto di fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale, è legittima, in quanto obbligatoria ai sensi dell'art. 474-bis cod. pen., richiamato dall'art. 517-ter, comma terzo, cod. pen., la confisca dei beni oggetto di contraffazione o che, pur non essendo contraffatti, sono messi in commercio da un soggetto sprovvisto della legittimazione a distribuirli, disposta unitamente al decreto di archiviazione emesso per cause che non incidono sulla sussistenza del fatto e non interrompono il rapporto tra la cosa e il reato.

Cass. pen. n. 49478/2019

La confisca di cui all'art. 474-bis cod. pen. presuppone una sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta, alle quali non può essere equiparata la sentenza di proscioglimento per esito positivo della messa alla prova di cui all'art. 464-septies cod. proc. pen., non essendo tale decisione idonea ad esprimere un compiuto accertamento sul merito dell'accusa e sulla responsabilità.

Cass. pen. n. 21492/2019

È ammissibile e rituale il sequestro probatorio, avente per oggetto prodotti recanti un marchio ritenuto contraffatto, disposto in pendenza di un giudizio civile, preordinato ad accertare la titolarità del marchio e la legittimità dell'uso dello stesso, una volta ritenuta l'astratta sussumibilità del fatto nell'ipotesi criminosa ex art. 474 cod. pen., ovvero il "fumus commissi delicti" in relazione al quale le cose sequestrate ricevono la qualifica di corpo del reato. (Fattispecie relativa ad articoli recanti il marchio "Supreme", oggetto di provvedimento di diniego dell'Ufficio europeo marchi, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure l'ordinanza con la quale il tribunale del riesame aveva escluso che tale decisione avesse conseguenze automatiche sulla registrazione del marchio nel territorio nazionale).

Cass. pen. n. 41040/2015

Sono oggetto di confisca obbligatoria, e quindi di sequestro preventivo ad essa funzionale, gli immobili utilizzati per la produzione di prodotti commerciali contraffatti, in quanto si tratta di beni che sono serviti a commettere il reato di commercio di prodotti con segni falsi.

Cass. pen. n. 49717/2013

In tema di confisca, il giudice, prima di disporre la misura ablatoria prevista dall'art. 474-bis comma secondo cod. pen., in relazione ai beni nella disponibilità del reo per un valore corrispondente al profitto dei reati di cui agli artt. 473 e 474 cod. pen, deve verificare se sia avvenuta la restituzione delle cose sequestrate, anche quando nel corso del procedimento sia intervenuta una sentenza non irrevocabile di assoluzione, attesa la non immediata esecutività delle sue disposizioni restitutorie.

Cass. pen. n. 27961/2011

Sono oggetto di confisca obbligatoria, e quindi di sequestro preventivo ad essa funzionale, gli immobili utilizzati per il deposito di prodotti commerciali contraffatti, in quanto si tratta di beni che sono serviti a commettere il reato di commercio di prodotti con segni falsi.

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