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Articolo 471 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Uso abusivo di sigilli e strumenti veri

Dispositivo dell'art. 471 Codice Penale

Chiunque, essendosi procurati i veri sigilli(1) o i veri strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione(2), ne fa uso a danno altrui, o a profitto di sé o di altri(3), è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 309.

Note

(1) Per sigillo s'intende quello recante la dicitura "Repubblica italiana" e il relativo stemma, usato per la vidimazione di leggi e altri atti del Governo.
(2) Quale presupposto del reato in esame, la disposizione richiede che il soggetto agente si trovi nel possesso illegittimo di sigilli o strumenti di pubblica autenticazione e certificazione. Secondo parte della dottrina rileva anche il possesso occasionale, sulla base della considerazione che viene in rilievo l'abusività dell'uso, non del modo dell'impossessamento.
(3) La dottrina prevalente ritiene che profitto e danno siano elementi indispensabili alla consumazione del reato, ma non devono essere necessariamente patrimoniali.

Ratio Legis

La ratio della disposizione in esame si ravvisa nell'esigenza di tutelare la certezza e l'affidabilità dei contrassegni destinati ad una pubblica autenticazione o certificazione.

Spiegazione dell'art. 471 Codice Penale

Il bene giuridico oggetto di tutela è rappresentato dalla pubblica fede, oggettivamente messa in pericolo da condotte di contraffazione dei sigilli e i generale di strumenti in grado di autenticare, certificare o riconoscere la veridicità di un atto o di un documento e fornirgli in tal modo pubblica fede.

La pubblica fede consente ai privati di riporre fiducia circa la provenienza di un documento e circa la veridicità del contenuto del documento stesso.

La disposizione in commento è una norma di chiusura, in quanto tale destinata a punire la condotta di chi, pur essendo in possesso di veri sigilli (v. art. 467 o veri strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione, se ne avvalga in maniera distorta, arrecando un danno a terzi o procurandosi un ingiusto vantaggio patrimoniale.

Non vengono quindi in rilievo condotte di contraffazione, alterazione o di utilizzo di strumenti o sigilli contraffatti, ma condotte di abuso di tali strumenti, tradendo la pubblica fede e quindi la fiducia che la collettività ripone circa l'uso conforme delle certificazione ed attestazioni.

Massime relative all'art. 471 Codice Penale

Cass. pen. n. 8652/2008

Non integra il reato di uso abusivo di sigilli (art. 471 c.p.) la condotta di colui che utilizzi il timbro riproducente il nome e cognome di un professionista (nella specie ingegnere) nonché il numero dell'iscrizione al relativo albo su relazioni relative a lavori di manutenzione straordinaria, considerato che esso non è strumento di pubblica autenticazione o certificazione, non essendo predisposto da un ente pubblico a tali fini; inoltre, le indicazioni in esso impresse, una volta apposte su un dato atto, non hanno una portata autonoma e diversa rispetto alle altre dichiarazioni in quest'ultimo contenute, trattandosi di un'apposizione che sostituisce enunciazione formale di provenienza senza che questa costituisca, tuttavia, oggetto di pubblica attestazione o certificazione. Per contro, gli strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione, oggetto della tutela penale di cui all'art. 471, devono recare all'origine, nella stessa struttura e conformazione, l'indicazione di siffatta funzione, la quale, pertanto non può identificarsi con l'uso pratico che di volta in volta si faccia.

Cass. pen. n. 38333/2001

Non integra il reato di uso abusivo di sigilli o altri strumenti di pubblica autenticazione o certificazione la condotta del medico il quale utilizzi il timbro ad inchiostro recante il nominativo ed il codice regionale di altro medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale, su certificazioni mediche e prescrizioni, in quanto il suddetto timbro vale solo ad individuare la provenienza amministrativa di queste ultime e non la persona fisica del medico che le redige, tanto che di esso può avvalersi anche il sostituto temporaneo previa aggiunta del proprio timbro personale, la cui mancanza, peraltro, costituisce una irregolarità non rilevante sotto il profilo penale.

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