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Articolo 470 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Vendita o acquisto di cose con impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione

Dispositivo dell'art. 470 Codice Penale

Chiunque, fuori dei casi di concorso [110] nei reati preveduti dagli articoli precedenti(1), pone in vendita o acquista cose sulle quali siano le impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione [469](2), soggiace alle pene rispettivamente stabilite per i detti reati.

Note

(1) Si tratta di un'autonoma figura di reato rispetto alle precedenti e qualora si profilassero tra loro delle sovrapposizioni, il conflitto si risolve in ragione del fatto che il trattamento sanzionatorio previsto è il medesimo.
(2) Per impronte si intendono si segni apposti da organi pubblici per attestare la provenienza di un documento, ovvero il compimento di particolari attività o le caratteristiche di una cosa.

Ratio Legis

La ratio della disposizione in esame si ravvisa nell'esigenza di tutelare la certezza e l'affidabilità dei contrassegni destinati ad una pubblica autenticazione o certificazione.

Spiegazione dell'art. 470 Codice Penale

Il bene giuridico oggetto di tutela è rappresentato dalla pubblica fede, oggettivamente messa in pericolo da condotte di contraffazione dei sigilli e i generale di strumenti in grado di autenticare, certificare o riconoscere la veridicità di un atto o di un documento e fornirgli in tal modo pubblica fede.

La pubblica fede consente ai privati di riporre fiducia circa la provenienza di un documento e circa la veridicità del contenuto del documento stesso.

Nella norma in esame la pretesa punitiva statale trova il suo fondamento nell'esigenza di impedire la protrazione e la conseguente messa in circolazione di strumenti, dotati di pubblica fede, contraffatti.

Essa è una figura autonoma di reato e non una mera circostanza attenuante dei delitti previsti dagli articoli precedenti.

Viene punita la vendita o l'acquisto di cose sulle quali vi siano impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione, ovviamente con la consapevolezza della contraffazione.

Oggetto del reato non è solamente la cosa proveniente da un ente pubblico, ma anche quella la cui presenza su determinate cose è imposta dalla legge al fine di garantire al fruitore delle stesse l'autenticità della provenienza e della correlata certificazione (ad es. contrassegno SIAE contraffatto).

Massime relative all'art. 470 Codice Penale

Cass. pen. n. 43027/2010

Integra il reato previsto dall'art. 470 c.p. il porre in vendita biglietti di ingresso a manifestazioni sportive recanti il contrassegno SIAE contraffatto, in quanto quest'ultimo ha natura giuridica di impronta di pubblica autenticazione e certificazione. (In motivazione la Corte ha escluso che la sentenza Corte di Giustizia U.E., 8 novembre 2007, C-20/05 in c. Schwibbert, abbia inciso sulla rilevanza penale del fatto).

Cass. pen. n. 24696/2010

Integra gli estremi del tentativo del reato di cui all'art. 470 c.p. la condotta di chi mette in vendita apparecchi elettrici o elettronici con marchio CE falso.

Cass. pen. n. 8414/2004

In relazione al delitto di cui all'art. 470 c.p., per impronta di pubblica autenticazione o certificazione si intende non solo quella proveniente da un ente pubblico, ma anche quella la cui presenza su determinate cose è imposta dalla legge al fine di garantire al fruitore delle stesse la autenticità della provenienza e della correlata certificazione. In particolare, con riguardo ai metalli preziosi, il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 ha stabilito l'obbligatoria apposizione sugli stessi di marchi di identificazione rispondenti ai requisiti specifici individuati nello stesso provvedimento legislativo, i quali possono essere richiesti anche da soggetti privati. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto che un marchio ed una certificazione falsi, impressi su un lingotto dorato, sono idonei ad integrare la materialità del reato suddetto, in quanto in grado di ingannare in ordine alla provenienza ed alla certificazione).

In tema di impronte di autenticazione o certificazione contraffatte, non può essere ritenuta inidonea ai sensi dell'art. 49 comma 2 c.p., e quindi definita come falso grossolano, la contraffazione che, pur essendo imperfetta e riconoscibile da una cerchia di esperti, sia tale da comportare per la media delle persone la possibilità (e non solo la probabilità) di inganno.

Cass. pen. n. 5607/2000

Integra il reato di cui all'art. 470 c.p. la vendita di metalli recanti la contraffazione dello strumento certificativo, a nulla rilevando la grossolanità della punzonatura contraffatta né la mancata stampigliatura sul metallo della sigla del produttore e del luogo di fabbricazione.

Cass. pen. n. 10297/1996

Fra le condotte previste dagli artt. 648 (ricettazione) e 470 (vendita o acquisto di cose con impronte contraffatte di una pubblica autentificazione o certificazione) c.p. non esiste rapporto di specialità; non è dato rinvenire in esse, infatti, alcun elemento in comune: né l'obiettività giuridica, essendo il reato di cui all'art. 470 c.p. diretto a tutelare la pubblica fede, e non il patrimonio come la ricettazione, né l'elemento materiale, in quanto l'aver detenuto per vendere l'oggetto contraffatto è comportamento successivo e comunque dotato di una propria autonomia rispetto alla ricezione — ancorché necessaria — della merce di origine delittuosa.

Cass. pen. n. 763/1996

Il reato di cui all'art. 470 c.p. (vendita o acquisto di cose con impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione) costituisce autonoma figura di reato e non circostanza attenuante dei reati di cui agli artt. 467, 468, 469 c.p., anche se la relativa sanzione è indicata come «ridotta di un terzo» rispetto a quelle previste dalle norme incriminatrici degli stessi. Conseguentemente, in applicazione dell'art. 7, comma 1, c.p.p., la cognizione del delitto di cui all'art. 470 c.p., sanzionabile con pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, appartiene alla competenza per materia del pretore. (Fattispecie relativa a conflitto negativo di competenza).

Cass. pen. n. 3998/1995

Integra il delitto di cui all'art. 470 c.p. (vendita o acquisto di cose con impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione) la fraudolenta utilizzazione di una riproduzione fotografica di un contrassegno originale. (Fattispecie relativa alla vendita di videocassette recanti sul frontespizio la riproduzione fotografica del contrassegno della Siae).

Cass. pen. n. 1483/1992

Il reato di cui all'art. 1 legge n. 406 del 1981 non ha carattere speciale rispetto a quello previsto dall'art. 470 c.p. Infatti, mentre l'art. 470 c.p. punisce il fatto di chi pone in vendita cose con le impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione, l'art. 1 legge n. 406 del 1981 punisce invece chi pone in commercio o detiene per la vendita strumenti fonografici riprodotti abusivamente, in quanto non preceduti dal pagamento dei diritti d'autore, e, quindi, indipendentemente dalla circostanza che rechino o meno impronte false. I due reati, pertanto, oltre ad essere diretti alla tutela di differenti interessi, si concretano in condotte materiali ontologicamente diverse, che, conseguentemente concorrono tra loro, in mancanza di elementi specializzanti che caratterizzino l'uno rispetto all'altro. (Fattispecie relativa alla vendita di musicassette abusivamente riprodotte e con impronta della Siae contraffatta).

Cass. pen. n. 6438/1991

Il numero di telaio di un'autovettura è un elemento importante per l'identificazione del veicolo e, come tale, anche se è impresso dalla casa costruttrice straniera, essendo oggetto, insieme ad altri segni particolari di riconoscimento, di accordi internazionali sottoscritti dagli Stati interessati e, quindi, soggetto ad omologazione da parte degli organi competenti dello Stato italiano, ha indubbia rilevanza giuridica, stante la funzione cui esso adempie di autenticazione pubblica. Di conseguenza, ogni alterazione o contraffazione integra il reato di cui all'art. 470 c.p., quando il veicolo, così contraffatto e in circolazione, sia posto in vendita o acquistato nella piena consapevolezza dell'intervenuta manipolazione.

Cass. pen. n. 832/1985

La norma di cui all'art. 1 della L. 29 luglio 1981, n. 406, che punisce tra l'altro la vendita di cassette stereo prive del contrassegno della Siae, non ha innovato circa la natura del reato, che resta finalizzato alla tutela del diritto di autore. Infatti, la contraffazione delle impronte della Siae sulle musicassette continua a ricadere sotto la tutela degli artt. 468 e 470 c.p. (Nella specie, è stata esclusa la natura di reato finanziario dell'ipotesi prospettata e si è ritenuta, perché si trattava di un conflitto di competenza, la competenza del pretore e non già del tribunale).

Cass. pen. n. 10323/1983

Nell'ipotesi di acquisto di cose con le impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione, il reato di cui all'art. 470 c.p. deve ritenersi consumato, allorché si tratti di vendita con spedizione e cioè da piazza a piazza, fin dal momento della consegna al vettore, perché con tale atto si esaurisce l'adempimento dell'obbligazione del venditore e, nel contempo, si determina il passaggio della disponibilità delle cose al destinatario. Mentre l'art. 1 della L. 29 luglio 1981, n. 406 sanziona la abusiva riproduzione, a fine di lucro, di dischi, nastri o supporti analoghi e la detenzione per la vendita da parte di chi non sia concorso nella riproduzione abusiva, l'art. 470 c.p. sanziona, invece — esclusi i casi di concorso con i contraffattori — la messa in vendita o l'acquisto di cose sulle quali figurino le impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione. Pertanto, rientra nell'ipotesi di cui all'art. 470 c.p. il fatto di chi vende musicassette con le impronte contraffatte della Siae.

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