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Articolo 466 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Alterazione di segni nei valori di bollo o nei biglietti usati e uso degli oggetti così alterati

Dispositivo dell'art. 466 Codice Penale

Chiunque cancella o fa in qualsiasi modo scomparire(1), da valori di bollo o da biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporto, i segni appostivi per indicare l'uso già fattone, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 619(2).

Alla stessa sanzione soggiace chi, senza essere concorso [110] nell'alterazione, fa uso dei valori di bollo o dei biglietti alterati. Se le cose sono state ricevute in buona fede, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309.

Note

(1) La condotta del far scomparire in qualsiasi modo deve essere intesa in senso ampio, indipendentemente dal mezzo con cui viene posta in essere, che può quindi essere meccanico (es. producendo leggere abrasioni) o chimico (es. scolorina).
(2) Il trattamento sanzionatorio previsto ha subito una depenalizzazione per effetto dell'art. 41, del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

Ratio Legis

La norma tutela la certezza e l'affidabilità dei valori di bollo e dei biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporto.

Spiegazione dell'art. 466 Codice Penale

La norma in esame punisce una particolare condotta fraudolenta di chi, al fine di farne nuovamente uso o di permetterne il riutilizzo da parte di altri, elimini i segni appositivi dei valori di bollo o dei biglietti per il pubblico trasporto destinati ad indicarne l'utilizzo già fattone.

Con la generica dizione “in qualsiasi modo scomparire” si è voluto indicare non soltanto un qualsiasi mezzo meccanico o chimico per eliminare i segni dell'uso precedente, ma qualsiasi manovra per rendere quelli non facilmente visibili.

Ai fini del rispetto del principio di offensività della condotta è tuttavia necessario che la cancellazione sia idonea a ledere la pubblica fede, non rientrandovi dunque il falso grossolano, inutile o innocuo.

Il falso grossolano viene posto in essere quando la falsità sia immediatamente percepibile icto oculi, senza la possibilità di far cadere in errore alcuno.

Il falso innocuo si realizza invece quando la cancellazione, pur essendo astrattamente idonee ad ingannare, non lo è in concreto, in base ad un accertamento dei possibili effetti del falso nella situazione concreta.

Il falso inutile costituisce un'ipotesi di reato impossibile per inesistenza dell'oggetto, come quando la contraffazione produca una moneta non avente corso legale.

Massime relative all'art. 466 Codice Penale

Cass. pen. n. 11404/1976

L'art. 466 c.p. punisce al primo comma chiunque cancella o fa in qualsiasi modo scomparire da valori di bollo o da biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporto i segni appostivi per indicare l'uso già fattone. Per uso già fattone, agli effetti di questa norma, deve intendersi non un uso qualsiasi ma l'uso avvenuto in conformità alla normale destinazione dei valori di bollo. E poiché per le marche da bollo la normale destinazione è costituita dalla possibilità del loro impiego per l'adempimento in modo straordinario dell'imposta di bollo, e per gli atti soggetti a bollo fin dall'origine come le procure alle liti le marche da bollo debbono essere applicate sul documento già formato ed annullate con la sottoscrizione di una delle parti interessate, nelle procure con la sottoscrizione del mandante o del procuratore. (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642), ne deriva che il delitto previsto dall'art. 466 c.p. in tanto si configura in quanto il primo uso della marca sia servito ad assolvere l'imposta in ordine a un atto già formato e come tale soggetto a tributo fin dall'origine. Un uso diverso invece, come per esempio, nel caso in cui le marche da bollo siano state annullate per errore e poi recuperate ed utilizzate regolarmente, e così pure una diversità di segni sulle marche, possono dar luogo a un mero illecito amministrativo qualora i valori di bollo vengano di nuovo adoperati, a norma del citato D.P.R. n. 642 del 1972, che vieta di usare marche deteriorate o comunque usate in precedenza.

Cass. pen. n. 9143/1976

Per "uso già fattone", ai sensi dell'art. 466 c.p., non può intendersi un uso qualsiasi del valore di bollo, ma solo quell'uso previsto dalla legge per assolvere il tributo. Non è tale pertanto quell'uso che, violando soltanto le norme di legge sul bollo, non determini tuttavia un'evasione al tributo e configuri un semplice illecito amministrativo.

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