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Articolo 463 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Casi di non punibilitą

Dispositivo dell'art. 463 Codice Penale

Non è punibile chi, avendo commesso alcuno dei fatti preveduti dagli articoli precedenti, riesce, prima che l'Autorità ne abbia notizia, a impedire la contraffazione, l'alterazione, la fabbricazione o la circolazione delle cose indicate negli articoli stessi(1).

Note

(1) Si tratta di un'ipotesi di ravvedimento operoso (v. 56), il quale deve essere volontario, ma non necessariamente anche spontaneo, potendo dunque essere provocato ance dal timore di un'incriminazione. In ogni caso deve realizzarsi prima che l'autorità abbia avuto notizia del reato o prima del prodursi stesso dell'evento.

Ratio Legis

Tale speciale causa di non punibilità trova il proprio fondamento giustificativo nell'agevolazione dell'interruzione delle condotte previste negli articoli precedenti, in quanto il colpevole ha eliminato lo stato di pericolo da lui stesso provocato.

Spiegazione dell'art. 463 Codice Penale

Trattasi di una particolare causa di non punibilità, rappresentando un'ipotesi anomala di pentimento operoso, dato che normalmente, in simili casi di resipiscenza, la punibilità non è esclusa ma semplicemente attenuata tramite riduzioni di pena, come in tema di delitto tentato ex art. 56.

Tale norma è stata introdotta dal legislatore in vista del particolare interesse di paralizzare l'azione criminosa dei falsari, ,a l'autore del reato deve impedire l'evento prima che l'autorità ne abbia notizia.

Inoltra, la speciale causa di non punibilità opera solamente nel caso in cui l'agente abbia impedito la messa in circolazione del prodotto contraffatto.

Massime relative all'art. 463 Codice Penale

Cass. pen. n. 2826/1983

Per la configurazione dell'esimente di cui all'art. 463 c.p., che costituisce un'ipotesi anomala di pentimento operoso introdotta dal legislatore in vista del particolare interesse di paralizzare l'azione criminosa dei falsari, l'autore del falso deve impedire l'evento prima che l'autoritą ne abbia notizia. La ragione dell'esimente speciale prevista dall'art. 463 c.p. sta nell'avere il colpevole eliminato, attraverso un atto di resipiscenza, lo stato di pericolo da lui stesso e dagli eventuali altri correi provocato, evitandone le conseguenze.

Cass. pen. n. 988/1967

Perché l'imputato possa beneficiare della non punibilitą prevista dall'art. 463 c.p. occorre che il di lui ravvedimento intervenga prima che l'autoritą abbia notizia del fatto criminoso e prima che la circolazione dei valori contraffatti sia avvenuta.

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