Il testo, aggiornato alle più recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità, nonché agli ultimi orientamenti dottrinali, tratta, attraverso l'analisi della normativa contenuta all'interno del nostro Codice Penale e nella legislazione speciale, della tematica dei delitti contro l'ordine pubblico e l'incolumità pubblica.
L'opera si suddivide in due parti; la prima dedicata ai delitti contro l'ordine pubblico e la seconda in materia di delitti contro... (continua)
L’opera raccoglie tutto ciò che è citato nel testo del volume “Delitti contro l’incolumità pubblica e in materia di stupefacienti”, il quarto volume del Trattato di Diritto Penale, e nello specifico:- articoli dei codici citati (anche dei codici stranieri)- bibliografia- massime delle sentenze citate- sentenze per esteso citate
(continua)Il volume è un commento articolo per articolo al LIBRO II (dei delitti in particolare) TITOLO VI (dei delitti contro l’incolumità pubblica) del codice penale. Inoltre, l’Opera analizza tutta la legislazione penale speciale in materia di stupefacenti.L'opera è Aggiornata al d.lg. 106/2009 e alla l. 49/2009
PIANO DELL’OPERA
SEZIONE I - DEI DELITTI CONTRO L’INCOLUMITA` PUBBLICA (422-452 c.p.) * LINEAMENTI GENERALI DEL CONCETTO DI... (continua)
Chiunque, per colpa [43], omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili (1) apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio (2) o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro (3), è punito con la reclusione fino a un anno (4) o con la multa da centotre euro a cinquecentosedici euro (5).
(1) Con riferimento alla condotta posta in essere dall'agente, si veda quanto detto a commento degli artt. 436 e 437.
(2) Per quanto riguarda gli apparecchi o gli altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio non si richiede per la punibilità (diversamente dall'ipotesi prevista dall'art. 436) che il fatto sia commesso in occasione del disastro. In tal modo, pertanto, si vuole garantire la costante presenza delle cautele preventive predisposte.
(3) V. d.P.R. 27-4-1955, n. 547; d.P.R. 7-1-1956, n. 164; d.lgs. 15-8-1991, n. 277; d.lgs. 25-1-1992, n. 77; l. 27-3-1992, n. 257; d.lgs. 19-9-1994, n. 626; d.lgs. 19-3-1996, n. 242; d.lgs. 14-8-1996, n. 493; d.lgs. 14-8-1996, n. 494; d.lgs. 25-11-1996, n. 624.
(4) Sono applicabili le sanzioni sostitutive previste dagli artt. 53 e segg., l. n. 689/1981.
(5) Importi incrementati ex art. 113, c. 1, l. n. 689/1981.
È importante sottolineare la differenza che intercorre fra la norma in commento e quella posta dall'art. 437. Quest'ultima, infatti, ha lo scopo di prevenire disastri o infortuni sul lavoro, mentre la prima ha lo scopo di limitare i danni derivanti da incendio, disastro, o infortunio già verificatisi.