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Articolo 447 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Agevolazione dolosa dell'uso di sostanze stupefacenti

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 447 Codice Penale

Articolo abrogato dall'art. 110, della l. 22 dicembre 1975, n. 685.
Il D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 ha confermato l'abrogazione del presente articolo.

[Chiunque, senza essere concorso nel delitto preveduto dall'articolo precedente, adibisce o lascia che sia adibito un locale, pubblico o privato, a convegno di persone che vi accedano per darsi all'uso di sostanze stupefacenti, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire cinquecento a diecimila.

Si applica la reclusione fino a sei mesi e la multa da lire quarantamila a duecentomila a chi accede nei detti locali per darsi all'uso di sostanze stupefacenti.]

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