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Articolo 445 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica

Dispositivo dell'art. 445 Codice Penale

Chiunque, esercitando, anche abusivamente, il commercio di sostanze medicinali(1), le somministra in specie, qualità o quantità non corrispondente alle ordinazioni mediche(2), o diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Note

(1) Le sostanze sono definite medicinali se introdotte nell'organismo, in dosi corrette, hanno un effetto diagnostico, profilattico, terapeutico o anestetizzante. Vi rientrano anche i prodotti erboristici, qualora abbiano proprietà curative, e quelli cosmetici, in presenza di riconosciuti effetti terapeutici.
(2) Le ordinazioni mediche sono individuate in qualsivoglia prescrizione medico-terapeutica, sia scritta che orale.

Ratio Legis

La disposizione in esame tutela la salute pubblica, considerata quale insieme di condizioni di igiene e sicurezza della vita e dell'integrità fisica o salute della collettività, messa in pericolo dalla somministrazione di medicinali in dosi e modalità non corrispondenti al trattamento terapeutico prescritto.

Spiegazione dell'art. 445 Codice Penale

La norma in commento prevede una speciale frode nell'esercizio del commercio, la quale racchiude in sé una particolare gravità data dalla messa in pericolo della salute pubblica.

Trattasi di reato di pericolo presunto, dato che la legge presume in via assoluta la possibilità che dalla condotta derivi un pericolo per la salute pubblica.
La norma prevede un reato proprio, in quanto può essere commesso solamente da chi, esercitando (anche abusivamente) il commercio di medicinali, li somministri indebitamente a terzi.

Per quanto riguarda la nozione di commercio, è stato precisato che essa va intesa come attività di intermediazione nella circolazione di beni, svolta con professionalità o continuità ed avvalendosi di una sia pur rudimentale organizzazione di mezzi, rivolta ad una cerchia indeterminata di soggetti.

Il reato si ritiene consumato nel momento in cui venga compiuto un atto di irregolare somministrazione, e cioè quando questa sia difforme alle ordinazioni mediche per quantità o qualità.

Massime relative all'art. 445 Codice Penale

Cass. pen. n. 55515/2018

L'art. 445 cod. pen., che punisce la somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica, configura un reato proprio che può essere commesso soltanto dall'esercente il commercio di medicinali in forma continuativa e con il supporto di una sia pur elementare organizzazione, e cioè tramite farmacie aperte al pubblico, farmacie ospedaliere, dispensari aperti al pubblico o altre strutture che detengono farmaci direttamente.

Cass. pen. n. 19198/2017

Tra il reato di commercio di sostanze dopanti attraverso canali diversi da farmacie e dispensari autorizzati, punito dall'art. 9, comma settimo, della legge 14 dicembre 2000, n. 376, e quelli di esercizio abusivo della professione di farmacista, di cui all'art. 348 cod. pen., e di somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica, di cui all'art. 445 cod. pen., sussiste un rapporto di specialità, in quanto chi commercia farmaci e sostanze dopanti in difetto della prescritta abilitazione professionale realizza altresì, con la medesima condotta, il compimento di attività riservate alla professione di farmacista, ulteriormente ponendo in essere, qualora le sostanze medicinali non corrispondano in specie, qualità o quantità alle ordinazioni mediche, il comportamento sanzionato dal predetto art. 445 cod. pen.

Cass. pen. n. 21324/2007

L'art. 445 c.p. prevede e punisce un reato proprio, che può essere commesso soltanto da chi, esercitando (anche abusivamente) il commercio di medicinali, li somministri indebitamente a terzi, non anche da chi somministri medicinali per un titolo diverso, ovvero senza averne fatto commercio. (Nell'affermare il principio, la S.C. ha precisato che la nozione di commercio va intesa come attività di intermediazione nella circolazione di beni, svolta con professionalità o continuità ed avvalendosi di una sia pur rudimentale organizzazione di mezzi, rivolta ad una cerchia indeterminata di soggetti, utilizzatori o a loro volta intermediari, per la successiva distribuzione).

Cass. pen. n. 3087/2006

Tra il reato di commercio di sostanze dopanti attraverso canali diversi da farmacie e dispensari autorizzati, punito dall'art. 9, comma settimo, L. 14 dicembre 2000 n. 376 (disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping) e quelli di cui agli art. 348 c.p.(esercizio abusivo della professione di farmacista) e 445 c.p. (somministrazione di medicinali in totale difformità dalle indicazioni terapeutiche previste ed autorizzate) sussiste un rapporto di specialità, atteso che colui che, senza essere in possesso della prescritta abilitazione professionale, commercia farmaci e sostanze dopanti esercita abusivamente, attraverso la medesima condotta, la professione di farmacista, e, qualora le sostanze medicinali vengano commerciate in specie, qualità o quantità non corrispondenti alle ordinazioni mediche, pone in essere il medesimo comportamento sanzionato dal citato art. 445 c.p.

Cass. pen. n. 6150/2000

Il reato previsto dall'art. 445 c.p. si riferisce, quanto al concetto di “specie”, alla vendita di “aliud pro alio” attuata nell'ambito della somministrazione di medicinali, non già al caso della vendita di un medicinale in luogo di una sostanza diversa e più pericolosa che sia stata richiesta. (Fattispecie nella quale erano state somministrate compresse medicinali normalmente usate per la cura del raffreddore in luogo di compresse di “Ecstasy” che asseritamente erano offerte in vendita. Nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha escluso che tale condotta potesse integrare il reato di cui all'art. 445 c.p.).

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