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Articolo 436 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Sottrazione, occultamento o guasto di apparecchi a pubblica difesa da infortuni

Dispositivo dell'art. 436 Codice Penale

Chiunque, in occasione di un incendio, di una inondazione, di una sommersione, di un naufragio, o di un altro disastro o pubblico infortunio(1), sottrae, occulta o rende inservibili materiali, apparecchi o altri mezzi destinati all'estinzione dell'incendio o all'opera di difesa, di salvataggio o di soccorso, ovvero in qualsiasi modo impedisce, od ostacola, che l'incendio sia estinto, o che sia prestata opera di difesa o di assistenza(2), è punito con la reclusione da due a sette anni [451].

Note

(1) È richiesto quale presupposto per la configurabilità del reato che si sia verificato un disastro o un pubblico infortunio, ovvero un evento di notevole dimensione e diffusività.
(2) Data l'unicità del bene protetto, se l'agente dovesse realizzare contemporaneamente alcune delle condotte previste non si avrebbe la commissione di una pluralità di reati.

Ratio Legis

Ciò che viene tutelato è la messa in pericolo di un numero indeterminato di persone, per la potenzialità ed attitudine delle condotte aggressive a proiettare i propri effetti al di là degli individui minacciati o colpiti, protetti non come tali, ma come appartenenti alla comunità, soprattutto se dirette ad ostacolare l'efficacia dei mezzi di difesa.

Spiegazione dell'art. 436 Codice Penale

Il bene giuridico tutelato è l'incolumità pubblica, con specifico riguardo al pericolo che può determinarsi in conseguenza della sottrazione o inservibilità di strumenti ed apparecchiature destinate a spegnere incendi o comunque a salvare le persone da una situazione di grave pericolo.

Presupposto del reato è la situazione di pericolo causata da un incendio, da un'inondazione e in generale da qualsiasi disastro, dove per esso va inteso un evento macroscopico, dirompente e caratterizzato da una rilevante possibilità di danno alla vita o all'incolumità di un numero indeterminato di persone.

Trattasi di reato di evento, in quanto la condotta deve necessariamente impedire o comunque ostacolare l'opera di soccorso, a prescindere che vengano aggravate le conseguenze del disastro.

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, è richiesto il dolo generico, consistente nella volontà di rendere inservibili gli strumenti e le apparecchiature di salvataggio o di impedire od ostacolare il salvataggio, con la consapevolezza di una situazione di emergenza.

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