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Articolo 425 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Circostanze aggravanti

Dispositivo dell'art. 425 Codice Penale

Nei casi preveduti dagli articoli 423 e 424, la pena è aumentata se il fatto è commesso(1):

  1. 1) su edifici pubblici o destinati a uso pubblico, su monumenti, cimiteri e loro dipendenze;
  2. 2) su edifici abitati o destinati a uso di abitazione(2), su impianti industriali o cantieri, su aziende agricole, o su miniere, cave, sorgenti, o su acquedotti o altri manufatti destinati a raccogliere e condurre le acque(3);
  3. 3) su navi [c. nav. 136] o altri edifici natanti, o su aeromobili [c. nav. 743, 1122];
  4. 4) su scali ferroviari o marittimi o aeroscali, magazzini generali o altri depositi di merci o derrate, o su ammassi o depositi di materie esplodenti, infiammabili o combustibili;
  5. [5) su boschi, selve o foreste.](4)

Note

(1) Si tratta di circostanze aggravanti oggettive, la cui elencazione è tassativa, e che possono essere valutate a carico dell'agente solo se dallo stesso conosciute o ignorate per colpa.
(2) Vengono ricompresi nell'elenco anche i locali che hanno una funzione servente rispetto all'abitazione, sebbene non siano adibiti direttamente a tale funzione.
(3) Tale lettera è stata modificata dall'art. 6, comma 1, lettera c-bis) del D.L. 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con modificazioni dalla L. 8 novembre 2021, n. 155.
(4) Tale numero è stato abrogato dall'art. 11 della l. 21 novembre 2000, n. 353.

Ratio Legis

Il legislatore ha previsto delle circostanze aggravanti speciali in ragione del maggior disvalore che realizzano le condotte di incendio e danneggiamento quando hanno per oggetto beni la cui tutela è ritenuta di maggior rilevanza.

Spiegazione dell'art. 425 Codice Penale

L'articolo in oggetto prevede delle specifiche circostanze aggravanti, applicabili ai delitti di incendio e di danneggiamento seguito da incendio.

La natura delle varie aggravanti previste deriva dalla particolare esposizione a pericolo che viene a determinarsi in caso di incendio.

Il pericolo per la pubblica incolumità è infatti maggiore qualora vengano coinvolti edifici abitati o luoghi di lavoro in cui sono presenti persone, ovvero su oggetti che, per la loro natura, sono più pericolosi, come i materiali esplodenti.

Massime relative all'art. 425 Codice Penale

Cass. pen. n. 40175/2009

La circostanza aggravante prevista dall'art. 425 n. 1 c.p., relativa all'incendio commesso su edifici pubblici, sussiste anche nel caso in cui la condotta delittuosa abbia ad oggetto un casello ferroviario dismesso, poiché la predetta disposizione contempla due ipotesi alternative tra di loro, rappresentate rispettivamente dalla natura pubblica e dalla destinazione pubblica dell'edificio, e la natura demaniale del bene non è esclusa dalla mancanza di destinazione attuale a servizio pubblico.

Cass. pen. n. 8235/1987

La circostanza aggravante prevista dall'art. 425 n. 2, prima parte, c.p., relativa ad incendio cagionato su edifici abitati o destinati ad uso di abitazione, deve essere riferita agli edifici adibiti attualmente, legittimamente e liberamente ad uso domestico permanentemente ovvero provvisoriamente o precariamente e in tale concetto sono comprese tutte le parti che costituiscono tali edifici. Pertanto, nel caso in cui una parte dell'edificio sia adibita ad uso diverso dalle esigenze della vita domestica — come quando alcuni locali siano destinati agli scopi di una associazione, di un partito politico o di altra natura — tale parziale destinazione non fa venir meno l'aggravante, la quale è relativa alla natura della casa oggetto dell'azione del colpevole.

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Consulenze legali
relative all'articolo 425 Codice Penale

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Federico P. chiede
giovedì 04/03/2021 - Campania
“Quesito
Veniva incendiata un autogrù il 13/01/2015.
Sono stato accusato di aver fornito una tanica di benzina di 10 litri. In più sono stato accusato di aver condotto l’autore dell’incendio a visionare dove si trovava l’autogrù.
La domanda e questa.
È vero che ho commesso i due episodi, ma è pur vero che la persona che mi ordinava i due episodi mi ha intimorito e obbligato, che necessariamente dovevo portare la tanica di benzina nelle vicinanze dove si trovava l’autogrù.”
Consulenza legale i 12/03/2021
Il quesito posto non risulta chiaro in tutti i suoi elementi ed impone necessariamente un’analisi più teorica che pratica. Vengono menzionate delle “accuse” (mi hanno accusato) ma non è chiaro se sia in corso un procedimento penale e, eventualmente, se siano ancora in corso le indagini preliminari oppure se vi sia stata la richiesta di rinvio a giudizio esercitata dal Pubblico Ministero o altra ipotesi processuale prevista dal codice di procedura penale.
Questo aspetto è rilevante al fine di rendere una risposta più specifica possibile e per poter consigliare la linea difensiva più utile.
Da punto di vista del diritto penale sostanziale potrebbe venire in evidenza l’art. 424 c.p. che tutela l’incolumità pubblica contro fatti prodromici all’incendio commessi con l’esclusiva finalità di danneggiare per mezzo del fuoco.
All’interno del primo comma possono ravvisarsi due fattispecie distinte.
La prima consiste nel danneggiamento di cosa altrui in cui rientrano sia l’offesa all’incolumità pubblica sia quella al patrimonio.
La seconda consiste nel danneggiamento di un bene di proprietà del soggetto agente, la quale è funzionale a prevenire le conseguenze del gesto pericoloso per la collettività, indipendentemente dal danneggiamento del bene altrui, che può essere assente.
La condotta consiste nel produrre la combustione della cosa propria o altrui, anche in modo lento o latente. Ai fini dell’integrazione della fattispecie tipica deve derivare il pericolo concreto di incendio, inteso come probabilità del divampare e diffondersi delle fiamme. Il pericolo deve altresì intendersi come rilevante probabilità che l’evento si verifichi.
Per ciò che concerne l’elemento soggettivo, nel caso di specie l’art. 424 cod. pen. richiede il dolo specifico in quanto vengono richiesti non solo coscienza e volontà di appiccare il fuoco ma anche lo scopo di danneggiare la cosa altrui senza che sia necessario un effettivo danneggiamento.
Alla finalità di danneggiare non deve associarsi quella di cagionare un incendio in quanto, in quest’ultimo caso, si rientrerebbe nella fattispecie di cui all’art. 423 c.p., recante il reato di incendio.
Inoltre, secondo l’opinione dottrinale prevalente, il reato si consuma nel momento in cui sorge il pericolo di un incendio o l’incendio medesimo.
Per ciò che attiene al tentativo, la dottrina ne esclude la configurabilità mentre parte della giurisprudenza, in modo non unanime, lo ritiene ammissibile.
Per ciò che concerne le circostanze aggravanti la disciplina codicistica rinvia all’art. 425 c.p. che prevede una serie di ipotesi di danneggiamento quali quello su a) edifici pubblici o destinati ad uso pubblico, su monumenti, cimiteri e loro dipendenze; b) edifici abitati o destinati ad uso di abitazione, su impianti industriali o cantieri, o su miniere, cave, sorgenti, o su acquedotti o altri manufatti destinati a raccogliere e condurre le acque; c) navi o altri edifici natanti, o su aeromobili; d) scali ferroviari o marittimi, o aeroscali, magazzini generali o altri dispositivi di merci o derrate, o su ammassi o depositi di materie esplodenti, infiammabili o combustibili.
In questo senso potrebbe ricondursi al caso di specie quest’ultima ipotesi in quanto si fa riferimento allo spostamento di una tanica di benzina piuttosto capiente nei pressi dell’automezzo pesante poi danneggiato.
Tuttavia, da ciò che emerge dal quesito, risulta rilevante il fatto in base al quale sembra vi sia stata costrizione psicologica e fisica nei confronti del soggetto che pone il quesito. Nello specifico questi avrebbe subito minacce al fine di portare la tanica di benzina nei pressi dell’autogrù e di aver condotto il presunto autore del fatto a visionare il luogo in cui si trovava la medesima.
In tal senso bisogna comprendere che relazione vi sia tra questi due soggetti al fine di meglio strutturare un’ipotesi difensiva più solida.
Rimane ferma la necessità di conoscere nel dettaglio gli atti processuali per conoscere i dettagli della vicenda, assolutamente essenziali per una disamina più concreta del caso di specie.
Infine, merita un accenno finale il profilo della prescrizione poiché il fatto storico è avvenuto il 13 gennaio 2015. Questo potrebbe avere una certa importanza in quanto il decorso del tempo previsto dalla legge per la prescrizione produce l’estinzione del reato stesso.
Tuttavia, anche con riferimento a quest’ultima ipotesi, si rende necessario conoscere gli atti processuali al fine confermarla o smentirla.