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Articolo 452 terdecies Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Omessa bonifica

Dispositivo dell'art. 452 terdecies Codice Penale

(1)Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000.

Note

(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 1, L. 22 maggio 2015, n. 68, che ha inserito l’intero Titolo VI-bis, a decorrere dal 29 maggio 2015.

Ratio Legis

Il legislatore ha inteso garantire l'osservanza degli ordini di ripristino dello stato dei luoghi inquinati.

Spiegazione dell'art. 452 terdecies Codice Penale

La norma pone una clausola di sussidiarietà, volta alla non applicazione della disposizione qualora il fatto costituisca più grave reato.

I soggetti attivi del reato sono gli obbligati per legge, dal giudice o dalla pubblica autorità alla bonifica o al ripristino dello stato dei luoghi colpiti da danni di tipo ambientale.

Il bene giuridico tutelato è quindi rappresentato dall'interesse dello Stato al celere ed efficiente ripristino dello status quo ante dei luoghi.

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