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Articolo 418 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Assistenza agli associati

Dispositivo dell'art. 418 Codice Penale

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento(1), dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione(2) a taluna delle persone che partecipano all'associazione è punito con la reclusione da due anni a quattro anni.

La pena è aumentata [64] se l'assistenza è prestata continuatamente(3).

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto(4).

Note

(1) Si tratta di una disposizione dalla natura sussidiaria, che quindi si applica a patto che il soggetto non appartenga ad un'associazione mafiosa e non posa dirsi responsabile della condotta di favoreggiamento ex art. 378. In particolare, si configura un concorso nel reato associativo quando l'assistenza sia prestata a favore di tutta l'associazione, mentre la fattispecie del favoreggiamento si verifica qualora l'aiuto sia prestato dopo l'esaurimento dell'attività criminosa dell'associazione per eludere le indagini. Di conseguenza il reato in esame ricorre solamente quando l'assistenza venga prestata a favore dei singoli membri dell'associazione durante la permanenza del reato associativo o, comunque, in assenza dell'obiettivo di eludere le investigazioni dell'autorità.
(2) L'art. 1, commi 5 bis e 5 ter, del D.L. 18 ottobre 2001, n. 374, convertito in l. 15 dicembre 2001, n. 438 ha inserito tra le condotte incriminatrici quelle consistenti nel fornire ospitalità, mezzi di trasporto e strumenti di comunicazione.
(3) Si tratta di una circostanza aggravante speciale, che si spiega in ragione del maggior disvalore della condotta continuativa.
(4) L'ultimo comma prevede causa speciale di esclusione della pena, qualora l'attività sia fornita in favore dei prossimi congiunti ovvero gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti (v. 307).

Ratio Legis

La norma si inserisce tra quelle diretta a tutelare l'ordine pubblico attraverso la criminalizzazione delle condotte di assistenza al fenomeno mafioso.

Spiegazione dell'art. 418 Codice Penale

Il bene giuridico oggetto di tutela è l'ordine pubblico, minacciato dagli aiuti prestati in favore degli associati mafiosi, rendendo più ardua la loro cattura.

La norma ha una funzione sussidiaria, in quanto occorre sia che il soggetto non sia concorrente nel delitto associativo (senza offrire dunque un contributo stabile all'organizzazione), sia che non sia responsabile di favoreggiamento.

Qualora infatti l'apporto sia fornito non solamente nei confronti dei singoli associati, ma nei confronti dell'intera organizzazione, ricorre il reato di associazione mafiosa ex art. 416 bis.

Inoltre, se realizzata successivamente alla cessazione dell'organizzazione, la condotta integra il reato di favoreggiamento (art. 378).

Il dolo è generico, e consiste nella volontà di dare assistenza ad un associato, con la duplice consapevolezza che il soggetto assistito faccia parte dell'associazione mafiosa e che questa sia ancora operante.

Massime relative all'art. 418 Codice Penale

Cass. pen. n. 13085/2013

Il delitto di assistenza agli associati previsto dall'art. 418 cod. pen. presuppone l'estraneità dell'agente rispetto al sodalizio criminale e la coincidenza temporale dell'attività di assistenza con l'operatività dell'associazione criminale; mentre la fornitura di vitto o rifugio compiuta in favore dei singoli associati dopo la cessazione del sodalizio può integrare eventualmente il delitto di favoreggiamento personale di cui all'art. 378 cod. pen.

Cass. pen. n. 15668/2011

La fattispecie delittuosa di cui all'art. 418 cod. pen. presuppone (come reso palese dalla locuzione "fuori dei casi di concorso nel reato") una condotta favoreggiatrice, specialmente qualificata come "assistenza agli associati", posta in essere da persona estranea al sodalizio mafioso, restando, invece, essa assorbita dall'art. 416 bis cod. pen. quando detta assistenza sia prestata da un aderente alla consorteria nell'ambito delle finalità di solidarietà dovute ai partecipi, secondo il "pactum sceleris".

Cass. pen. n. 22633/2010

L'elemento oggettivo del delitto di cui all'art. 419 c.p. (devastazione e saccheggio) consiste, nell'ipotesi della commissione di fatti di devastazione, in qualsiasi azione, con qualsivoglia modalità posta in essere, produttiva di rovina, distruzione o anche danneggiamento, che sia comunque complessivo, indiscriminato, vasto e profondo, di una notevole quantità di cose mobili o immobili, sì da determinare non solo un pregiudizio del patrimonio di uno o più soggetti e con esso il danno sociale conseguente alla lesione della proprietà privata, ma anche offesa e pericolo concreti dell'ordine pubblico inteso in senso specifico come buon assetto o regolare andamento del vivere civile, cui corrispondono, nella collettività, l'opinione e in senso della tranquillità e della sicurezza. (Fattispecie relativa all'assalto di un circolo giovanile organizzato da giovani di opposte tendenze politiche muniti di armi proprie e improprie, che si era risolto in aggressione a cose e persone con danni di notevole entità).

Cass. pen. n. 16553/2010

L'elemento oggettivo del delitto di cui all'art. 419 c.p. (devastazione e saccheggio) consiste, nell'ipotesi della commissione di fatti di devastazione, in qualsiasi azione, con qualsivoglia modalità posta in essere, produttiva di rovina, distruzione o anche danneggiamento, che sia comunque complessivo, indiscriminato, vasto e profondo, di una notevole quantità di cose mobili o immobili, sì da determinare non solo un pregiudizio del patrimonio di uno o più soggetti e con esso il danno sociale conseguente alla lesione della proprietà privata, ma anche offesa e pericolo concreti dell'ordine pubblico inteso in senso specifico come buon assetto o regolare andamento del vivere civile, cui corrispondono, nella collettività, l'opinione e in senso della tranquillità e della sicurezza. (Fattispecie relativa all'assalto di un circolo giovanile organizzato da giovani di opposte tendenze politiche muniti di armi proprie e improprie, che si era risolto in aggressione a cose e persone con danni di notevole entità).

Cass. pen. n. 17704/2004

Integra il delitto di cui all'art. 418 c.p., e non quello di favoreggiamento, chi fornisce rifugio o vitto agli associati, se non sono in corso investigazioni o ricerche da parte dell'autorità giudiziaria, per non essere stata ancora accertata l'esistenza del gruppo criminale, giacchè il delitto di assistenza agli associati previsto dall'art. 418 c.p. presuppone la coincidenza temporale dell'attività di assistenza prestata dal soggetto attivo con l'operatività dell'associazione criminale, in quanto l'aiuto prestato agli associati dopo la cessazione del sodalizio criminoso, sotto forma di rifugio o fornitura di vitto, può eventualmente integrare il delitto di favoreggiamento personale di cui all'art. 378 c.p., configurabile anche durante la permanenza del vincolo associativo, in quanto gli elementi che differenziano le due fattispecie sono la finalità e gli effetti della condotta.

Cass. pen. n. 15756/2003

L'esistenza del delitto di concorso esterno in associazione mafiosa non è esclusa dalla presenza nell'ordinamento del reato di cui all'art. 378 comma 2 c.p. (favoreggiamento personale aggravato), che concerne solo una particolare forma di aiuto, prestato per agevolare l'elusione delle investigazioni e la sottrazione alle ricerche della autorità, né del reato di cui all'art. 418 c.p. che incrimina solo l'assistenza agli associati, né, infine, dalla previsione di cui all'art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, che è circostanza relativa ai singoli reati, diversi da quello associativo.

Cass. pen. n. 9879/1997

Il delitto di assistenza agli associati, di cui all'art. 418 c.p., presuppone la coincidenza temporale dell'attività di assistenza con la operatività dell'associazione criminale, in quanto l'aiuto prestato agli associati dopo la cessazione del sodalizio criminoso, sotto forma di rifugio o di fornitura di vitto, può integrare eventualmente il delitto di favoreggiamento personale di cui all'art. 378 c.p. Quest'ultimo delitto, peraltro, può ben configurarsi anche durante la permanenza del reato associativo, costituendo il discrimine tra i due reati la finalità e gli effetti della condotta. Integra pertanto il reato di cui all'art. 418 c.p., e non quello di favoreggiamento, la condotta di chi fornisce rifugio o vitto agli associati qualora, essendo tuttora operante l'associazione per delinquere, non siano in corso investigazioni o ricerche da parte dell'autorità giudiziaria per non esserne stata ancora accertata la sua esistenza.

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